Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15077 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15077 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 10205-2010 proposto da:
I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” 02430700589,
in persona del legale rappresentante

Ero

tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

4

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO,
2015

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

1765
contro

RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F.

06382641006, in persona del legale rappresentante pro

Data pubblicazione: 17/07/2015

ROMA,
in
domiciliata
elettivamente
tempore
——elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO
BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato
MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;

nonché contro

ENPALS – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI
ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO;
– intimato nonché contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.E. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,
LUIGI CALIULO, giusta delega in calce alla copia
notificata del ricorso;
– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3260/2008 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/05/2009 R.G.N.
10570/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/04/2015 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;

controricorrente

-t

udito l’Avvocato BOER PAOLO;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;
udito l’Avvocato MAIO VALERIO per delega PERSIANI
MATTIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per il rigetto. t–

Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO 2 che ha concluso
r

RG. n. 10205/10
Ud. 22 apr. 2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
maggio 2009, ha confermato la decisione di primo grado che,
accogliendo l’opposizione proposta dalla RAI – Radiotelevisione
Italiana S.p.A., aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso nei
suoi confronti su richiesta dell’INPGI – Istituto Nazionale di
Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Arnendola” per il
pagamento della somma di lire 63.237.407 (ora e 32.659,39),
relativa a contributi e sanzioni concernenti il periodo ottobre
1989 – febbraio 1993.
La Corte anzidetta ha ritenuto che, a norma dell’art. 3,
commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, a decorrere dal 1°
gennaio 1996 il termine di prescrizione di dieci anni era stato
ridotto a cinque, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi
superstiti; che l’atto interruttivo, costituito dalla richiesta del
pagamento dei contributi, era stato effettuato in data 26 maggio
1999, quando già era maturata la prescrizione quinquennale;
che la denuncia del lavoratore del 10 maggio 1999 non valeva a
ripristinare la esigibilità della contribuzione già prescritta, atteso
che il fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione era
ravvisabile solo nella impossibilità di esercitare il diritto per
cause giuridiche e non già per impedimenti o ostacoli di mero
fatto.
Né era ravvisabile, ad avviso del giudice d’appello, ai fmi
della sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8), cod. civ.,
la sussistenza di un comportamento doloso da parte della RAI,
volto ad occultare l’esistenza dell’obbligo contributivo, avendo
questa effettuato il versamento dei contributi all’ENPALS e
all’1NPS.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 4

2

Contro questa sentenza ricorre per cassazione l’INPGI sulla
base di due motivi. Resiste la RAI con controricorso, illustrato da
memoria. L’INPS ha rilasciato procura al difensore, che ha
partecipato alla discussione. L’ENPALS è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, cui fa seguito il quesito di diritto ex art.
366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, l’INPGI,
denunciando violazione di legge, censura la sentenza impugnata,
rilevando che la legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, ha
ridotto da dieci a cinque anni il termine di prescrizione dei
contributi, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi
superstiti. Nella specie, aggiunge, la denuncia del lavoratore è
intervenuta il 10 maggio 1999, onde, essendo applicabile il
termine decennale, non era maturata la prescrizione per i
contributi in questione, relativi al periodo ottobre 1989 febbraio 1993.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando omessa
pronuncia su un fatto decisivo della controversia nonché
violazione dell’art. 34 della legge n. 69 del 1963, censura la
sentenza impugnata laddove è stato affermato che nell’operato
della RAI non erano ravvisabili elementi di dolo o modalità
fraudolente, avendo la stessa versato i contributi all’ENPALS e
all’INPS. Tale affermazione, ad avviso del ricorrente, è errata,
avendo la Corte d’appello “deciso sul punto facendo esclusivo
affidamento sulla qualificazione formale del rapporto di lavoro
data al momento genetico dello stesso, omettendo di prendere in
considerazione il contenuto effettivo delle prestazioni rese dal
giornalista nel corso del rapporto”.
Il primo motivo non è fondato.
L’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, così
dispone :
<9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: • a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 bis, collima 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di pensionistiche. A decorrere dal l gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente >.
Le Sezioni Unite di questa Corte, intervenute – con riguardo
alla denuncia del lavoratore – per dirimere il contrasto sorto
nella giurisprudenza a seguito della pronuncia resa da Cass.
Sez. Un. n. 6173/08 – hanno affermato, con sentenza n. 15296
del 4 luglio 2014, il seguente principio di diritto: “In materia di
previdenza e assistenza obbligatoria, per i contributi dovuti agli
enti previdenziali dai lavoratori e datori di lavoro, relativi a
periodi anteriori all’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n.
335 (che ha ridotto il termine prescrizionale da dieci a cinque
anni) e per i quali, a tale data, non sia ancora integralmente
maturato il quinquennio dalla scadenza, il precedente termine
decennale di prescrizione può operare solo nel caso in cui la
denuncia prevista dall’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del
1995 sia intervenuta nel corso del quinquennio dalla loro
scadenza”.
In adesione a tale principio, essendo nella specie la
denuncia del lavoratore intervenuta dopo cinque anni dalla

contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni

4

scadenza dei contributi per cui è controversia, quando già era
maturata la prescrizione quinquennale, il motivo in esame deve
essere respinto.
Il secondo motivo è inammissibile.
Esso infatti non solo è privo del quesito di diritto richiesto,
a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ.,
in contraddizione affermando che la sentenza impugnata” pur se incidentalmente – entra nel merito della controversia” (e
quindi non omette l’esame del punto controverso), ritenendo che
“nell’operato della RAI non si evidenziano elementi di dolo o
modalità fraudolente

Inoltre, il ricorrente, sotto il profilo della dedotta violazione
di legge, non censura adeguatamente, sul punto, la decisione
impugnata che, nel rilevare che il contrasto tra le parti
riguardava la qualificazione giuridica delle prestazioni svolte dal
dipendente, ha affermato che, in ogni caso, la RAI aveva
effettuato i versamenti dei contributi previdenziali all’ENPALS e
all’INPS, onde, in ragione in ragione di detto contrasto non era
ravvisabile un comportamento intenzionalmente diretto ad
occultare l’esistenza dell’obbligo contributivo.
Vanno compensate tra le parti costituite le spese del
presente giudizio, in ragione del contrasto della giurisprudenza
in materia, risolto successivamente alla proposizione del ricorso.
Nulla per le spese nei confronti dell’ENPALS, rimasto
intimato.
P. Q . M .
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le
spese del presente giudizio Nulla per le spese nei confronti
dell’ENPALS.
Così deciso in Roma in data 22 aprile 2015.

all’epoca vigente, ma, nel denunciare omessa pronuncia, incorre

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