Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15077 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36464-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE FINANZE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FOAZ SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1293/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, di accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente s.r.l. “F.O.A.Z.” avverso una decisione della CTP di Forlì, che aveva parzialmente accolto il ricorso da essa proposto avverso un avviso di accertamento IRES, IVA ed IRAP 2008.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la contribuente solo nei motivi aggiunti in sede di appello aveva introdotto la censura concernente, in via pregiudiziale e preliminare, la nullità dell’avviso di accertamento per carenza di potere da parte del funzionario firmatario dell’atto; e la sentenza impugnata aveva accolto proprio questo motivo integrativo di appello, annullando la pretesa di tassazione per difetto di valida delega alla firma dell’accertamento tributario; in tal modo tuttavia la sentenza impugnata aveva violato i principi in materia di ultrapetizione, alla stregua dei quali il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda, identificata dal petitum e dalla causa petendi, quali deducibili nel ricorso introduttivo di primo grado; ed ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 61, comma 2, l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento era eccezione proponibile solo dalle parti e non rilevabile d’ufficio e doveva pertanto essere proposta unitamente al ricorso introduttivo di primo grado; e detta interpretazione non poteva venir meno neppure qualora la nullità dell’avviso di accertamento fosse derivata da una sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale, la quale non poteva essere ritenuta nè un nuovo documento, nè un’ipotesi di ius superveniens;

che la società contribuente non si è costituita;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, secondo quanto affermato da questa Corte di legittimità proprio con riferimento agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, in relazione alla carenza di potere del sottoscrittore di un avviso di accertamento (cfr. Cass. n. 23547 del 2016; Cas. n. 22810 del 2015), nell’ambito del processo tributario è inammissibile la denuncia di un vizio dell’atto impugnato diverso dai vizi originariamente allegati, ovvero la censura di omesso rilievo d’ufficio di una nullità, in quanto nel giudizio tributario, in considerazione della sua struttura impugnatoria e tenuto conto della vigenza del principio generale di conversione dei motivi di nullità dell’atto tributario in motivi di gravame, l’invalidità di un atto, qualora non sia stato ritualmente sollevata con il ricorso introduttivo, non può essere rilevata d’ufficio e neppure può essere fatta valere per la prima volta nel corso del giudizio di appello ovvero in sede di legittimità;

che, nella specie, non è contestato che la nullità per difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento non è stata eccepita quale motivo di ricorso in primo grado, ma è stata eccepita in grado di appello e per di più con un separato atto di integrazione dei motivi; va pertanto ritenuto che ogni indagine sulla stessa era da ritenere ormai preclusa; d’altra parte, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, la sottoscrizione di un avviso di accertamento deve essere fatta o dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato della carriera direttiva e cioè da un funzionario di area terza, non certo equiparabile ad un funzionario con qualifica dirigenziale, si che, nella specie, nessuna influenza poteva avere la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, riguardando essa il diverso tema della nullità di atti sottoscritti da funzionari che svolgevano mansioni dirigenziali, pur non essendo tabellarmente tali;

che il ricorso in esame va pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata e gli atti rimessi alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 15 luglio 2020

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