Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15077 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 15077 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 7448-2008 proposto da:
COMMISSARIATO DEL GOVERNO DI BOLZANO, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGkIESI,
12;
– ricorrente –

2014
1450

contro

PAGLIARINI VITO C.F. PGLVT157D05A952X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SANT’AGATONE PAPA 50, presso
lo studio dell’avvocato

MELE CATERINA, che lo

Data pubblicazione: 02/07/2014

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STACUL
ANDREAS, giusta delega in atti;
controri corrente nonchè contro

MURA SABRINA, COBBE ENRICO, PORNBACHER ARTUR;

avverso la sentenza n. 94/2007 della CORTE D’APPELLO
DI TRENTO SEZ. DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il
05/01/2008 R.G.N. 32/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/04/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
udito l’Avvocato MELE CATERINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– intimati –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 22.5.2006, il Paglierini Vito, dipendente del
Ministero della Giustizia nella posizione “cancelliere B3”, inquadrato nei ruoli locali
della provincia di Bolzano, quindi gestito – come tale – dal Commissariato del
Governo di Bolzano, adiva il Giudice del Lavoro di Bolzano contestando la propria
posizione nella graduatoria predisposta all’esito della selezione per l’attribuzione

l’erronea interpretazione e/o applicazione dell’art. 16 CCNI-Giustizia del 5.4.2000
per quanto riguarda il calcolo dei punteggi per l’anzianità di servizio e, di
conseguenza, l’illegittimità dei punti attribuiti ad alcuni suoi colleghi che, per
l’effetto, lo precedevano in graduatoria. In particolare, secondo il ricorrente, in base
al suddetto art. 16, pedissequamente ricalcato dal bando, ad uguale anzianità
specifica nella qualifica B3, alla quale si riferiva la contestata selezione, doveva
corrispondere uguale punteggio, mentre la diversa posizione assunta
dall’Amministrazione, consistita nell’attribuire un punteggio diverso a seconda
dell’anzianità complessiva di ogni dipendente, era frutto di una errata applicazione
dell’anzidetta disposizione contrattuale in quanto darebbe luogo ad irrazionalità e
disparità di trattamento.
Il ricorrente chiedeva pertanto al giudice adito la modifica della graduatoria
ed il suo inserimento in posizione utile per l’attribuzione di una delle quattro
posizioni “super” messe a concorso.
Nell’instaurato contraddittorio con l’Amministrazione intimata ed altri
dipendenti (quelli collocati in graduatoria prima del Pagliarini), la domanda veniva
accolta dal giudice di primo grado con sentenza n. 172/2007.
2. Il Commissariato del Governo proponeva appello avverso tale pronuncia
che veniva respinto con sentenza n. 94/2007 della Corte d’Appello di Trento, Sezione
distaccata di Bolzano.
Secondo la Corte, la disposizione “delegata” di cui all’art. 16 CCNI-Giustizia
del 5.4.2000 sarebbe da interpretare, in relazione alla fonte “delegante” di cui all’art.
17 CCNL-Ministeri del 16.2.1999, esattamente nel senso, fatto proprio dal Tribunale,
che le parti contrattuali avrebbero inteso attribuire un “peso determinante (…) al
servizio nella “stessa figura professionale” e che “il termine «assunzione» che è
punto di riferimento cronologico nella sistematica del trascritto comma 2.1. dell’art.
16 CCNI cit. non può intendersi riferito alla originaria assunzione, ma al momento di

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della posizione “Super” nell’ambito della qualifica B3. Egli sosteneva, in particolare,

«novazione» del rapporto di lavoro che si verifica in contemporanea con le
progressioni del pubblico dipendente attraverso i differenti inquadramenti”. .
3. Avverso tale pronuncia il Commissario del Governo propone ricorso per
cassazione.
Resiste con controricorso l’intimato Pagliarini che ha depositato anche
memoria.
Non hanno svolto difesa alcuna gli altri dipendenti intimati.

1. Con il ricorso, articolato in tre motivi; il ricorrente denuncia la violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 17 CCNL-Ministeri 16.2.1999 in relazione all’art. 16
CCNI-Giustizia 5.4.2000, che ne costituisce specifica integrazione e attuazione (art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c.). In particolare formula il seguente quesito di diritto
(primo motivo): “Dica la Corte se l’art. 17 CCNL -Ministeridd. 16.2.1999 dev’essere

interpretato ed applicato, in combinazione con l’art. 16 CCNI-Giustizia dd. 5.4.2000,
che ne costituisce diretta emanazione ed integrazione in virtù di esplicito rinvio, nel
senso che nella determinazione dei criteri per l’attribuzione della posizione “super”,
è da . escludere la necessità, ovvero la stessa possibilità. di integrale parificazione
di tutti i dipendenti interessati, compresi quelli con esperienze lavorative diverse
(cfr. Cassa Lav. n. 1708112007), e che, dunque, non è precluso – risultando, anzi,
razionale – attribuire al medesimo servizio svolto nell’ambito della figura
professionale alla quale attiene la posizione economica posta a concorso (nella
specie, B3) un peso specifico (punteggio) diverso a seconda dell’anzianità
complessiva dei singoli lavoratori, anzianità nel cui contesto si colloca, si dispiega e
si personalizza l’arricchimento prgfessionale premiato dall’istituto retributivo della
posizione “super”.
Il Commissario ricorrente denuncia altresì (con un secondo motivo) la
violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di ermeneutica contrattuale,
in particolare degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., nonché degli artt. 1322 e 1372 c.c. in
materia di autonomia negoziale e di efficacia del contratto, in relazione all’art. 16
CCNI-Giustizia dd. 5.4.2000 e al sovraordinato art. 17 CCNL-Ministeri dd.
16.2.1999 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). L’interpretazione e l’applicazione, da parte
del giudice d’appello, dell’art. 16 CCNI-Giustizia del 5.4.2000, con particolare
riferimento al commi 2.1 e 2.1.1 (pedissequamente riprodotti dal bando di concorso)
costituiscono, secondo il ricorrente, palese violazione delle norme in materia di
ermeneutica contrattuale.
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MOTIVI DELLA DECISIONE

Infine il commissario ricorrente denuncia la motivazione insufficiente e
contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (terzo motivo).
2. Il ricorso – i cui tre motivi possono essere trattati congiuntamente – e
inammissibile.
3. La selezione per cui è causa costituisce applicazione dell’art. 17 CCNLMinisteri del 16.2.1999 e soprattutto dall’art. 16 CCNI-Giustizia del 5.4.2000,
quest’ultimo trasfuso pedissequamente nel bando di concorso. La prima di queste due

«1. Nelle aree AeB è previsto uno sviluppo economico per la posizione
apicale. analogo sviluppo è previsto anche per la posizione economica iniziale e
per quella apicale dell’area C. Tali sviluppi, come indicato nella tabella C, sono
denominati “super”, assumendo rispettivamente la sigla “Al S”, “B3 S”, “Cl S”, “C3
S”.
2. Gli sviluppi economici sono progressione della posizione economica
apicale o iniziale di riferimento e sono attribuiti sulla base di criteri – definiti nel
contratto collettivo integrativo di amministrazione – ispirati alla valutazione
dell’impegno, della prestazione e dell’arricchimento professionale acquisito, anche
attraverso interventi formativi e di aggiornamento».
Il contratto collettivo nazionale rinvia, pertanto. al contratto collettivo
integrativo ai fini del completamento della suddetta previsione. In attuazione di tale
delega, l’art. 42, comma 2 CCNI-Giustizia del 5.4.2000 prevede che ai fini
dell’attuazione dell’art. 17 CCNL “si applicano i criteri di cui agli artt. 16 e ss. ” dello
stesso CCNI. Viene quindi in rilievo la seconda delle due disposizioni citate – l’art.
16 CCNI-Giustizia del 5.4.2000 – che ha posto i criteri generali per la selezione
prevedendo in particolare:
«1. In attuazione di quanto previsto dalla lettera A) dell’art. 20 del C.C.NL. le
procedure selettive per il passaggio dei dipendenti da una posizione economica

aitt

ltra kinterno dell ‘area avvengono nel rispetto dei seguenti criteri generali:
1.1. avvio alle procedure di selezione dei dipendenti, anche in posizione di
distacco, comando o fuori ruolo, che ne fanno richiesta, e siano collocati nelle
posizioni economiche inferiori rispetto a quella posta a concorso, purché nell’ambito
della stessa area, nel limite del numero dei posti propri della posizione da ricoprire,
incrementato di una percentuale minima del 10 per cento ulteriormente
incrementabile in proporzione inversa al numero dei posti da ricoprire.
2. assegnazione di punteggi, preliminari al percorso formativo, in relazione a:
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disposizioni – l’art. 17 del CCNL-Ministeri del 16.2.1999 – ha stabilito:

2.1. anzianità di servizio:

– punti 0,25 per ogni anno di servizio,

dall’assunzione fino al quinto anno compreso, svolto nell’ambito della figura
professionale alla quale attiene la posizione economica posta a concorso; – punti 2
per ogni anno di servizio fra il sesto ed il quindicesimo compresi, svolto nell’ambito
della figura professionale alla quale attiene la posizione economica posta a
concorso; – punti 1 per ogni anno di servizio successivo, svolto nell’ambito della
figura professionale alla quale attiene la posizione economica posta a concorso; –

altre amministrazioni pubbliche.
2.1.1 Tutti i predetti punteggi sono dimezzati per gli anni di servizio svolti
nell’ambito di una figura professionale diversa da quella a cui attiene la posizione
economica messa a concorso. La disposizione di cui al presente punto 2.1.1 non
trova applicazione nei confronti dei lavoratori appartenenti alla figura professionale
del cancelliere, nella posizione economica C2, che concorrono alla selezione indetta
per la figura profèssionale del direttore di cancelleria.
2.1.2 Per il servizio svolto sino alla data di stipulazione del presente contratto
viene considerato il profilo professionale di riferimento indicato nei sistemi di
classificazione. […]».
4. Va premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez.
lav., 19 marzo 2010 n. 6748) è inammissibile la denuncia, con ricorso per cassazione,
ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. 2
febbraio 2006, n. 40, della violazione o falsa applicazione del contratto collettivo
integrativo, posto che detta disposizione si riferisce ai soli contratti collettivi
nazionali di lavoro, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle
singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e
con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al
territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una
dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a
differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui
all’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001. Ne consegue che l’interpretazione di
tali contratti è censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri
legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione.
5. Nella specie la motivazione della sentenza impugnata, dopo aver riportato
testualmente l’art. 16 del contratto integrativo e l’art. 17 del contratto nazionale, ruota
sull’interpretazione del termine “anzianità” che è utilizzato dall’art. 16 del contratto
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punti 0.15 per ogni anno di servizio successivo al quinto eventualmente svolto in

collettivo integrativo al punto 2.1. dove si fa riferimento all’anzianità di servizio. La
norma contrattuale prevede vari punteggi per lo svolgimento del servizio nella stessa
figura professionale alla quale attiene la posizione economica posta a concorso.
Invece successivo punto 2.1.1. si riferisce all’anzianità di servizio svolto in ogni
figura professionale diversa da quella a cui attiene la posizione economica messa a
concorso. Quindi è ben chiara la differenziazione tra anzianità di servizio specifica
(nella specie quella maturata nella figura professionale B3) e anzianità di servizio in

pacifico che ogni concorrente aveva un punteggio (più favorevole) per l’anzianità di
servizio specifica nella stessa figura professionale B3 e un punteggio (meno
favorevole) per l’anzianità di servizio generica ossia quella maturata in altre figure
professionali (di cui invece non si discute).
Il contrasto tra l’interpretazione accolta dai giudici di merito e quella proposta
dall’amministrazione ricorrente sta invece nel calcolo dell’anzianità specifica e quindi
nella misura del punteggio più favorevole, che comunque rimane tale (ossia più
favorevole) rispetto al punteggio maturato in altre figure professionali. Secondo la
corte d’appello l’anzianità specifica è quella e solo quella maturata nella figura
professionale alla quale atteneva la posizione economica posta a concorso senza
rilevanza alcuna dell’anzianità complessiva (sicché in ogni caso a parità di anzianità
specifica doveva corrispondere lo stesso punteggio per tutti i candidati).
Secondo l’amministrazione invece l’anzianità specifica è si quella maturata
nella figura professionale alla quale atteneva la posizione economica posta a
concorso, ma per quantificare il punteggio (quello più favorevole del punto 2.1.
dell’art. 16 del contratto integrativo) occorreva tener conto anche dell’anzianità
complessiva e quindi del periodo in cui l’anzianità specifica era maturata (se nel
primo quinquennio dall’assunzione in servizio; o nei successivi dieci anni; o ancora
dopo); sicché a parità di anzianità specifica, come numero di anni di svolgimento
delle mansioni, non necessariamente doveva corrispondere lo stesso punteggio per
tutti i candidati: quelli che avevano maturato l’anzianità specifica in un periodo
intermedio della loro carriera (dopo cinque anni dall’assunzione e fino al
quindicesimo anno) erano favoriti rispetto a quelli che avevano maturato la stessa
anzianità specifica, ma all’inizio di carriera (nei primi cinque anni) o in un momento
avanzato della carriera (dal sedicesimo anno in poi).
L’interpretazione proposta dall’amministrazione è in realtà quella che
corrisponde alla lettera della disposizione contrattuale che non assegna lo stesso
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altra figura professionale. Ciò è anche non controverso tra le parti nel senso che è

punteggio per l’anzianità specifica quale che sia il periodo in cui la stessa sia
maturata, bensì assegna punteggi distinti (0,25 oppure 2 oppure 1 punto per ogni
anno di servizio) tenendo conto del periodo in cui l’anzianità specifica nella figura
professionale alla quale atteneva la posizione economica posta a concorso era
maturata: se nei primi cinque anni di anzianità di servizio dall’«assunzione»; oppure
dal sesto al quindicesimo anno di servizio; oppure oltre il quindicesimo anno di
servizio.

– che quindi, a parità di anni di servizio, operava una differenziazione secondo il
periodo in cui tale anzianità era maturata – è effettivamente singolare e la regola
posta è alquanto involuta, ma non è affatto irragionevole. La norma contrattuale in
sostanza assegna all’anzianità specifica peso maggiore o minore – ma pur sempre più
elevato di quello per anzianità nelle altre qualifiche – se la prima è maturata all’inizio
della carriera (nei primi cinque anni) oppure nel periodo, per così dire, di maturità
(dal sesto al quindicesimo anno dell’anzianità di servizio complessiva) oppure ancora
verso la fine della carriera (oltre il quindicesimo anno di anzianità complessiva). Il
punteggio più elevato era previsto per il periodo intermedio secondo un
apprezzamento discrezionale delle parti contraenti (quelle che hanno stipulato il
contratto collettivo integrativo) che hanno ritenuto evidentemente più elevato
l’incremento di professionalità nel periodo intermedio – quello della “maturità” della
carriera del dipendente – piuttosto che all’inizio della carriera (nei primi cinque anni)
o in una fase avanzata della carriera (dopo il quindicesimo anno).
Questa interpretazione dell’art. 16 del contratto collettivo integrativo risulta
dalla lettera della norma e segnatamente dall’espresso riferimento all’«assunzione»
come termine iniziale per individuare i tre periodi contemplati dalla disposizione (il
primo periodo di cinque anni; il secondo periodo dal sesto al quindicesimo anno; il
terzo periodo oltre il quindicesimo anno).
Questa interpretazione aderente alla lettera della norma contrattuale è però
disattesa dalla corte d’appello.
La quale da una parte interpreta il termine «assunzione» come equivalente del
momento in cui al dipendente è stata riconosciuta la figura professionale alla quale
attiene la posizione economica posta a concorso e parla in proposito di novazione del
rapporto. Ma in realtà nel passaggio di qualifica nell’ambito della stessa area non c’è
alcuna novazione del rapporto che rimane lo stesso (cfr. ex plurimis Cass., sez. un.,
25 novembre 2008, n. 28058); c’è soltanto una progressione di qualifica con l’accesso
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Questo coefficiente di riparametrazione del punteggio dell’anzianità specifica

a una diverse più elevata figura professionale. Non può pertanto parlarsi di
“assunzione” nel senso di accesso alla qualifica più elevata nell’ambito della stessa
area.
D’altra parte la corte d’appello, sempre per superare il dato letterale della
norma contrattuale, insiste molto sulla maggiore valorizzazione dell’anzianità
specifica nella figura professionale alla quale attiene la posizione economica posta a
concorso rispetto all’anzianità “generica”, ossia quella maturata in altre figure

lettura sostenuta dall’amministrazione l’anzianità specifica risulta avere un punteggio
più elevato dell’anzianità in altre qualifiche e quindi è parimenti (seppur non nella
stessa misura) valorizzata.
6. Ciò posto, non di meno il ricorso non può essere accolto perché in realtà è

inammissibile.
Da una parte il commissariato ricorrente insiste sulla valorizzazione
dell’anzianità complessiva del dipendente, quindi anche nelle posizioni professionali
diverse da quelle alla quale atteneva la posizione economica posta a concorso. Si
legge nel ricorso che la ratio dell’articolo 16 citato, punti 2.1. e 2. 1. 1.. consiste nel
considerare, prima di tutto, l’intera carriera (ossia la complessiva anzianità) dei
dipendenti a partire dalla loro assunzione in servizio. Ma ciò non costituisce un
elemento differenziale e quindi non è questa la ratio allegabile in contrapposizione a
quella ricostruita dalla corte d’appello: sia l’interpretazione accolta dalla corte
d’appello, sia quella sostenuta dalla ricorrente comportano un punteggio per
l’anzianità nelle posizioni professionali diverse da quelle alla quale atteneva la
posizione economica posta a concorso (che peraltro è il punteggio sul quale le parti
non controvertono nel senso che il dipendente stesso ritiene corretto quello
attribuitogli dall’Amministrazione) e parallelamente un punteggio per l’anzianità
specifica (quella maturata nella posizione professionale alla quale atteneva la
posizione economica posta a concorso) assegnando a quest’ultima un maggior peso e
quindi un maggior punteggio. Pertanto in ogni caso rilevava anche l’anzianità
complessiva. La differenza tra le due interpretazioni sta invece nella misura, più o
meno accentuata della più favorevole attribuzione del punteggio con riferimento
all’anzianità specifica. Il ricorrente però non focalizza tale aspetto tanto da cadere in
un fraintendimento laddove afferma che l’interpretazione accolta dalla corte d’appello
comporterebbe che la portata del comma 2.1.1. dell’articolo 16 citato verrebbe
«completamente svuotata e sostanzialmente … abrogata». Ciò che certamente non è
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professionali; considerazione questa che però non è decisiva perché anche nella

perché anche secondo l’interpretazione della corte d’appello ai candidati era attribuito
un punteggio per l’anzianità maturata in figure professionali diverse da quella alla
quale atteneva la posizione economica posta a concorso, punteggio (meno elevato)
regolato appunto dal comma 2.1.1. dell’art. 16 cit..
Ma soprattutto il ricorrente non evidenzia una possibile

ratio

dell’interpretazione letterale, che come sopra detto poteva essere individuata nel
diverso apprezzamento dell’incremento della professionalità secondo che lo

atteneva la posizione economica posta a concorso fosse avvenuto all’inizio della
carriera del dipendente, o nel periodo intermedio, ovvero nel periodo avanzato; ratio
che, se individuata, avrebbe potuto e dovuto essere contrapposta a quella (diversa)
ritenuta dalla sentenza impugnata per censurare quest’ultima di contraddittorietà nel
non averla criticamente valutata.
Inoltre il ricorrente neppure cala le sue censure nel caso di specie per
attestarne la rilevanza. Ossia nulla è detto in ordine al periodo in cui si collocava in
concreto l’anzianità specifica del Paglierini rispetto a quella degli altri dipendenti
concorrenti posto che, anche secondo l’interpretazione dell’amministrazione, il
Pagliarini aveva diritto al punteggio rinforzato di cui al punto 2.1. dell’articolo 16. La
controversa interpretazioni di tale punto 2.1. incide solo sulla misura di questo
punteggio più favorevole per l’anzianità specifica nella figura professionale B3
sicché l’esigenza di specificità dei motivi di ricorso per cassazione implica che il
ricorrente avrebbe dovuto argomentare e chiarire le conseguenze dell’attribuzione al
Pagliarini di un punteggio sì più favorevole (ex art. 16, comma 2.1.), ma in misura
inferiore a quella riconosciuta dalla corte d’appello.
7. In breve, il ricorrente ha contrapposto all’interpretazione della sentenza
impugnata una sua interpretazione che è sì più aderente alla lettera della richiamata
norma del contratto integrativo (art. 16, punto 2.1.), ma che non si accompagna alla
ricostruzione di un’autonoma ratio – pur astrattamente identificabile – in critico
confronto con quella ritenuta dalla Corte d’appello sì da evidenziare la
contraddittorietà ed illogicità di quest’ultima; ed inoltre è sganciata dalla fattispecie
concreta nel senso che non chiarisce la ricaduta in termini di punteggio attributo al
Paglierini per l’anzianità specifica.
8. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

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svolgimento delle mansioni corrispondenti alla figura professionale alla quale

Sussistono giustificati motivi (in considerazione della particolarità della
fattispecie e dell’obiettiva ambiguità della clausola contrattuale) per compensare tra
le parti le spese dì questo giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile; compensa tra le parti le spese di questo
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 28 aprile 2014
Il Presidente

Il Consigliere

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