Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15076 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29302/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

AUTOSERVICE SRL (ora Sc Service srl);

– intimata –

avverso la sentenza n. 31/2007 della COMMISSSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 16/04/07, depositata il 15/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della SC Service s.r.l. – già Autoservice s.r.l. – (che è rimasta intimata) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento IVA, la C.T.R. Veneto confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso del contribuente) rilevando – in relazione alla contestata vendita di veicoli usati senza emissione di fattura – sia che dalla documentazione prodotta risultava che la società non aveva mai acquistato i veicoli in questione, ma li aveva tenuti in conto vendita, sia che, se fosse stato eseguito dall’Ufficio un controllo presso il Pubblico Registro Automobilistico, alcune delle auto che si assumeva acquistate dalla società sarebbero risultate radiate anteriormente alla verifica, e rilevando altresì – in relazione alla contestata sottofatturazione nella vendita di auto usate – che le vetture usate dei possibili acquirenti rappresentano un problema per i concessionari di auto nuove, essendo credibile che esse possano essere cedute ad un prezzo pari o inferiore a quello dello sconto praticato al cliente, anche a causa del veloce deprezzamento di tali veicoli.

Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, nonchè degli artt. 2727, 2728 e 2697 c.c., per avere i giudici d’appello ritenuto di poter superare la presunzione di cessione in nero dei veicoli non rinvenuti presso i locali della società sulla base di fatti non annoverati dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, fra quelli idonei a vincere la presunzione de qua, fatti comunque non dimostrati con i mezzi di prova previsti dalla legge) è manifestamente infondato. Invero, a norma del citato art. 53, comma 1, l’acquisto (ovvero l’importazione o la produzione) dei beni non rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente esercita la propria attività è il presupposto della presunzione di cessione e la presunzione di cessione (non il suo presupposto) può essere vinta solo attraverso la prova dei fatti specificamente indicati in tale articolo, mentre, a norma dell’ultimo comma del citato articolo, il rinvenimento dei beni presso uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la propria attività è il presupposto della presunzione di acquisto di tali beni, presunzione che può essere vinta solo fornendo la prova di alcuni specifici fatti indicati nell’articolo in esame, con la conseguenza che quando, come nella specie, i beni non sono rinvenuti presso i luoghi predetti, manca il presupposto per la presunzione di acquisto di tali beni da parte del contribuente, e pertanto il suddetto acquisto (a sua volta presupposto della presunzione di cessione di cui al primo comma) non può essere presunto per legge (tantomeno con una presunzione che ammette una prova contraria limitata a determinati fatti) ma deve essere provato nei modi ordinari. Il secondo motivo (col quale si deduce vizio di motivazione per aver attributo valore probatorio alle visure del PRA – in riferimento, peraltro, alla dedotta radiazione di sole 3 autovetture su 14 – benchè lo stesso costituisca solo un mezzo di pubblicità e di tutela e per non aver indicato nel dettaglio gli elementi di prova sulla base dei quali i giudici d’appello avevano ritenuto che le vetture erano state ricevute in conto garanzia e non in conto permuta, in mancanza di deposito delle procure e degli atti notarili) è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile, dovendo evidenziarsi che il riferimento alla radiazione dal PRA è ratio decidendi successiva, ancorchè concorrente, mentre, in difetto della presunzione di cui al motivo sopra esposto, l’acquisto delle vetture asseritamente cedute in nero andava provato dall’amministrazione che lo presupponeva, onde il vizio di motivazione non può essere genericamente dedotto (come nella specie è accaduto) ma occorre indicare (in maniera specifica e autosufficiente) gli elementi di fatto (idonei a provare l’acquisto delle vetture de quibus da parte della contribuente) acquisiti agli atti e non (adeguatamente) valutati dai giudici d’appello. Il terzo motivo (col quale si deduce violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54) è inammissibile per inidonea formulazione del quesito di diritto, che risulta astratto, generico, non aderente al decisum, costruito in maniera da involgere una “quaestio facti” (v. SU n. 23860 del 2008) e comunque tale da presupporre una valutazione (quella in ordine al carattere antieconomico della vendita sottocosto da parte della società di vetture usate) tutt’altro che pacifica nella sentenza impugnata, che ha anzi fornito elementi in contrario – in relazione alla connessione dell’operazione alla vendita, da parte della società, di autovetture nuove e al relativo sconto praticato, nonchè alla rapida diminuzione di valore di tali vetture, fermo restando che, secondo la sentenza impugnata (non adeguatamente censurata sul punto) le suddette autovetture erano state cedute in garanzia e non in permuta da chi aveva acquistato veicoli nuovi.

Col quarto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione per non avere i giudici d’appello esternato le ragioni sulla base delle quali avevano ritenuto giustificato il comportamento antieconomico della società e non aver considerato che, come rilevato dall’Ufficio, in alcuni casi i prezzi di vendita dell’usato erano risultati inferiori al costo sostenuto per l’acquisto della vetture, pur essendo state sostenute spese non indifferenti di riparazione. E’ innanzitutto da evidenziare che la censura risulta assolutamente priva di autosufficienza; in ogni caso essa è manifestamente infondata in quanto non tiene conto del fatto che nella sentenza impugnata la questione è stata affrontata non soltanto con riferimento generico all’andamento del mercato dell’usato e al veloce deprezzamento delle vetture nel tempo, ma innanzitutto con riferimento al fatto che le vetture usate erano quelle dei possibili acquirenti di auto nuove (così implicitamente indicando un interesse economico della società – quello di incentivare, attraverso l’offerta di un servizio riguardo all’usato, i clienti all’acquisto di auto nuove – ulteriore e diverso rispetto al semplice ricavo dalla vendita delle auto usate), nè considera che, come sopra esposto, secondo la sentenza impugnata (non adeguatamente censurata sul punto) le suddette autovetture erano cedute in garanzia e non in permuta da chi aveva acquistato veicoli nuovi.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta, il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

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