Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15076 del 21/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 21/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 21/07/2016), n.15076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7279-2071 proposto da:

K.C., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CARBONELLI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

ZINCATURA BRESCIANA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO MORDINI 14, presso lo studi dell’avvocato MANLIO ABATI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITTORIO ROSCINI

VITALI, giusta delega in atti;

MAW MEN AT WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A., C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G.B. TIEPOLO, 21, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO DE BELVIS, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIORGIO MAGGI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 458/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 13/11/2010 r.g.n. 164/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato CORBANELLI ANTONIO;

udito l’Avvocato ABATI MANLIO;

udito l’Avvocato DE BELVIS ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 13/11/2010 la Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione del giudice di primo grado che, per quanto in questa sede interessa, aveva rigettato la domanda avanzata da K.C. nei confronti di Zincatura Bresciana s.r.l. al fine di far dichiarare l’illegittimità del termine apposto al rapporto di lavoro somministrato per il tramite di Maw s.p.a., con condanna della convenuta al risarcimento del danno. Zincatura Bresciana s.r.l. aveva chiamato in garanzia la predetta Maw s.p.a., alla quale aveva chiesto fosse attribuita l’eventuale irregolarità del contratto.

2. La Corte territoriale, ritenuta compatibile la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato con la somministrazione di lavoro, rilevava la sussistenza in concreto di una sufficiente ragione giustificativa dell’apposizione del termine, consistente nella necessità di far fronte a un surplus di ordini (“picchi di produzione”).

3. Avverso la sentenza il lavoratore propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Zincatura Bresciana s.r.l. e Maw s.p.a. resistono con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 8 del 2001 in relazione al D.Lgs. n. 276 del 2003, all’art. 22, comma 2 relativamente alla necessità di specificazione, sul piano formale, delle causali dei contratti (art. 360 c.p.c., n. 3). Osserva che la sentenza erra nell’affermare che la legge non richieda che il contratto espliciti analiticamente le ragioni di carattere produttivo, organizzativo o sostitutivo poste a giustificazione dell’apposizione del termine, imponendo il D.Lgs. n. 368 del 2001 la rigorosa specificazione nel contratto di assunzione delle esigenze non stabili, mediante indicazione in modo circostanziato e puntuale delle suddette ragioni.

2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce contraddittorietà della motivazionè su un fatto controverso e decisivo relativamente alla genericità, sul piano formale, delle causali dei contratti intercorsi (art. 360 c.p.c., n. 5). Rileva la contraddittorietà in fatto della motivazione circa la sufficienza delle causali, dovendo valutarsi a priori la validità intrinseca sul piano formale del tenore delle stesse, con priorità logica rispetto al merito della loro ricorrenza o meno in concreto, desumibile dall’attività istruttoria.

3. Deduce, infine, omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione al profilo sostanziale dei contratti intercorsi (art. 360 c.p.c., n. 5), con riferimento alla ricorrenza in concreto delle causali addotte. Evidenzia che la Corte territoriale aveva omesso di verificare che si trattasse di picchi di lavoro riguardanti l’andamento dell’intera attività del complesso aziendale, piuttosto che la mera acquisizione di un nuovo cliente o le ordinarie fluttuazioni dell’attività.

4. Vanno disattese, preliminarmente, le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate da Zincatura Bresciana s.r.l. Nel controricorso la società rileva che il ricorrente, nel censurare la motivazione della sentenza impugnata, concernente l’interpretazione delle emergenze processuali, avrebbe dovuto riportare e trascrivere tutte le risultanze investite dalla censura. Osserva, inoltre, che il ricorso contiene mere enunciazioni di violazioni di legge e vizi di motivazione che non consentono di individuare il collegamento con le argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata.

4.1. Le eccezioni sono infondate. Dal tenore dei motivi di ricorso, infatti, è consentito evincere il contenuto delle censure mosse alla sentenza (come è dimostrato, tra l’altro, dalle difese svolte puntualmente al riguardo dalle controparti), senza che sia necessaria, in funzione della esplicitazione delle doglianze, la trascrizione integrale delle risultanze istruttorie sulle quali le doglianze medesime si fondano.

5.In ordine al primo motivo di ricorso va rilevato che i giudici del merito hanno correttamente evidenziato che la causale indicata nel contratto di somministrazione per cui è controversia, della quale il ricorrente lamenta la mancanza di specificità, fa riferimento a fattispecie prevista dallo stesso contratto collettivo di settore. D’altra parte la causale rientra tra quelle note e sperimentate nella pratica contrattuale, che hanno rinvenuto espressa consacrazione in risalenti norme legali relative al contratto al termine e trova conferma negli orientamenti della stessa giurisprudenza di legittimità, che, sotto il vigore della precedente disciplina della materia (v. Cass. n. 3988/1986), aveva evidenziato la rispondenza delle medesime, in consonanza con gli orientamenti contrattuali, alle più svariate esigenze aziendali di flessibilità organizzativa delle imprese. Sulla scorta delle predette riflessioni, pertanto, questa Corte ha avuto modo di affermare che le “punte di intensa attività”, non fronteggiabili con il ricorso al normale organico, risultano sicuramente ascrivibili nell’ambito di quelle “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore”, che consentono, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato e che il riferimento alle stesse ben può costituire valido requisito formale del relativo contratto, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c cit. L. ” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2521 del 21/02/2012, Rv. 626147).

6. I rilievi svolti in precedenza valgono anche a evidenziare l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, peraltro enunciato in modo non conforme alla formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in ragione della omessa indicazione del fatto controverso e decisivo per il giudizio sul quale si appunterebbe la censura di contraddittorietà della motivazione.

7. In ordine al terzo motivo, si evidenzia che la verifica diretta ad accertare l’effettiva esistenza delle esigenze alle quali si ricollega l’assunzione del singolo dipendente, necessaria “a fronte di una norma che introduce una causale ampia, non legata a specifiche situazioni tipizzate dal legislatore o dalla contrattazione collettiva”, è stata compiuta in modo adeguato dalla Corte territoriale. La stessa, infatti, ha dato conto degli esiti dell’istruttoria, dai quali emerge l’esistenza di tre successive commesse anomale, idonee ad integrare la situazione di incremento dell’attività lavorativa idonea a giustificare il ricorso alla somministrazione a tempo determinato. Il motivo, di conseguenza, finisce con l’investire una valutazione di merito, peraltro in difetto di esatta indicazione del fatto controverso e decisivo investito dalla censura.

8. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente respinto. Le spese di giudizio sono liquidate come in dispositivo, secondo soccombenza, in favore di Zincatura bresciana s.r.l. Sono compensate nei confronti di Maw men at work s.p.a. in ragione della posizione processuale più defilata della medesima, la quale non è stata investita direttamente delle doglianze formulate dal ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di Zincatura Bresciana s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità nei confronti di Maw men at work s.p.a..

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA