Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15076 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15076 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 16075-2009 proposto da:
PROFILI ROSARIO CORONATO c.f.

PRFRRC52C26C760V,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO 42,
presso lo studio dell’avvocato PEPPINO LONETTI, che
lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2015
1734

A.M.A. – AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. C.F.
05445891004;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 17/07/2015

A.M.A. – AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. C.F.
05445891004, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIRO
MENOTTI 1, presso Io studio dell’avvocato GIOVANNI M.
COCCONI, che la rappresenta e difende, giusta delega

controricorrente e ricorrente incidentale contro

PROFILI ROSARIO CORONATO c.f. PRFRRC52C26C780V;
– intimato –

avverso la sentenza n. 895/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 11/07/2008 R.G.N. 7040/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/04/2015 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato LONETTI ROSSELLA per delega LONETTI
PEPPINO;
udito l’Avvocato SAPONARA MARCO per delega COCCONI
GIOVANNI M.;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Roma, riformando parzialmente la sentenza di primo grado: 1)
respingeva la domanda proposta da Profili Rosario Coronato diretta ad ottenere il
computo dello straordinario diurno sulla base della retribuzione omnicomprensiva con
una maggiorazione minima del 10% e dello straordinario notturno sulla base della

confermava il capo della sentenza che aveva accolto la domanda relativa alla
determinazione del compenso dovuto per le festività coincidenti con la domenica sulla
base di tutti gli elementi retributivi e indennitari fissi e continuativi.
Osservava la Corte di appello che era infondata la domanda avente ad oggetto il
riconoscimento di differenze retributive per lavoro straordinario, alla stregua della
sent. n. 10847 del 28.10.2005 della Corte di Cassazione, della quale venivano riportati
i passi salienti, nonché dei principi espressi in Cass. n. 2223 del 2006 e n. 27033 del
2006 ed ancora in Cass. n. 23032 e 2245 del 2006, n. 5934 del 2004 e 3770 del 2003,
della Corte Cost. nella sentenza n 470 del 2002.
Osservava la Corte di appello che era, invece, infondato il gravame dell’AMA quanto
al capo di domanda riguardante il calcolo del compenso per le festività coincidenti con
la domenica, poiché la contrattazione collettiva aveva disciplinato tale compenso su
base omnicomprensiva facendo riferimento (CCNL del 1991 e del 1995) alla
“retribuzione globale”, quale “sommatoria della retribuzione individuale e delle
indennità di carattere fisso e continuativo….”, tra le quali non potevano non essere
comprese voci di natura retributiva, pur aventi cadenza non mensile, come le mensilità
aggiuntive.
Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore propone ricorso, affidato a due
motivi. Resiste con controricorso l’AMA, che propone a sua volta ricorso incidentale
sulla base di un solo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l’istanza di rinvio della trattazione del presente giudizio non può
trovare accoglimento in ragione del fondamentale principio che impone la ragionevole
durata del processo (art. 111 Cost.), il quale non consente di accordare meri rinvii in
attesa della definizione di possibili, futuri accordi tra le parti sulla materia del
contendere.
Occorre ulteriormente premettere che nel giudizio si pongono le seguenti questioni di
diritto: 1) se sia legittimo che il lavoro prestato oltre l’orario normale fissato dalla
autonomia collettiva in 36 ore settimanali, ma entro il limite legale (di 48 ore
R. G. nn. 16075/09
Ud. 21 aprile 20)5
Profili c/A.M.A. s.p.a.

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retribuzione omnicomprensiva con una maggiorazione minima del 20%; 2)

settimanali all’epoca vigente) venga compensato con la maggiorazione del 30%
(diurno) e del 50% (notturno) calcolata su una retribuzione non omnicomprensiva o se
le relative clausole contrattuali siano nulle per contrasto con norme imperative (arti.
36 Cost., 2107, 2108 e 2099 c.c., 4 Carta Sociale Europea, dovendo il compenso
essere calcolato su base omnicomprensiva, con un aumento, anche determinato

coincidenti con la domenica, nell’ipotesi che il lavoratore (retribuito in misura fissa)
goda del riposo in tale giornata, la base di computo del trattamento si riferisca ad una
nozione omnicomprensiva di retribuzione.
Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 132
c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 12 preleggi e 101 e 111 Cost. in riferimento ai principi dei
tre gradi di giudizio e del giudice naturale, violazione dell’art. 156 c.p.c., nullità della
sentenza (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.).
Il ricorrente si duole del recepimento acritico, da parte della Corte di appello,
dell’orientamento interpretativo indicato dalla giurisprudenza di legittimità. Chiede che
questa Corte affermi che, ai sensi delle suddette norme, a pena di nullità e comunque
di annullamento della sentenza, nella relativa motivazione, diversamente da come
operato dalla Corte di merito, che si è limitata a riferirsi ad una corrente
giurisprudenziale, oltre a dover essere indicate le disposizioni di legge che regolano la
fattispecie, deve essere esposta la loro diretta autonoma interpretazione secondo i
criteri di detto stesso art. 12 di modo che la giurisprudenza deve essere solo “di ausilio
successivo” (non in senso cronologico), ai fini della soluzione della quale il giudice
naturale designato è pervenuto e “non costituire, quindi come nel caso, la medesima
motivazione”.
L’argomento rinvia agli arti. 101 e 111 Cost., come pure l’art. 118 disp. att. c.p.c.,
che indicano il principio dell’assoggettamento del giudice soltanto alla legge e
all’obbligo del giudice di motivare la sentenza indicando le norme di legge e i principi
di diritto applicati; si sostiene che un’adesione pedissequa a principi – ancorché
consolidati della Corte di Cassazione – violerebbe le suddette disposizioni di legge e
principi di rilievo costituzionale.
Il motivo è privo di fondamento.
Questa Corte ha osservato – con orientamento che si intende qui ribadire –

che

quando la motivazione richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, tra
l’altro riportando le massime in cui esso si è espresso, la motivazione deve ritenersi
correttamente espressa da tale richiamo, che rinvia – in evidente ossequio al principio
RE. nn. 16075109
EU 21 aprile 2015
Profili c/A.M.A. s.p.a.

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equitativamente; 2) se, in materia di compenso per le festività infrasettimanali

di economia processuale – che oggi trova legittimazione formale nel principio della
ragionevole durata del processo, il quale giustifica ampiamente che non si debbano
ripetere le argomentazioni di un orientamento giurisprudenziale consolidato, ove
condivise dal giudicante e non combattute dal litigante con argomenti nuovi – appunto
alla motivazione risultante dai provvedimenti richiamati, di modo che il dovere

motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto è conoscibile (Cass. n. 7943
del 2007).
Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 36 e 3
Cost., 2107 e 2108 c.c., 5 r.d.l. 15.3.1923, n. 692 e 432 c.p.c.; degli artt. 15 e 12
delle preleggi; dell’art. 112 c.p.c.; degli artt. 6 Convenzione dell’O.I.L. dei 1919 e
dell’art. 4 della Carta Sociale Europea del 18.10.1961 (recepita con I. n. 929 del
1955), in relazione all’art. 10 Cost.; degli artt. 1418, 1419 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Si deduce che, ai sensi degli artt. 1 e 5 del r.d.l. del 15.3.1923, n. 692, per le
prestazioni straordinarie diurne effettuate eccedenti il nomale orario contrattuale,
anche se previsto in misura inferiore alle 48 ore settimanali, al lavoratore compente la
retribuzione omnicomprensiva del lavoro ordinario e l’aumento non inferiore al 10% od
altro inferiore, ma comunque equo e proporzionato alla loro maggiore gravosità
rispetto al lavoro ordinario diurno, con la conseguenza, che, ai sensi degli stessi artt.
36 Cost., 2108 c.c., 432 c.p.c. e 4 della Carta Sociale Europea del 1961, in via di
determinazione equitativa, la Corte di merito, nel dovuto accertamento, della
percezione di compensi minori (v. conteggi in atti) doveva riconoscere al prestatore le
conseguenti relative differenze.
Anche tale motivo è infondato.
Va premesso che la fattispecie in esame ricade ratione temporis nel regime
previgente al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 5.
Secondo la tesi di parte ricorrente, il compenso del lavoro straordinario eccedente
l’orario contrattuale (nella specie, stabilito in trentasei ore settimanali), ma inferiore a
quello massimo fissato per legge (di otto ore giornaliere e di quarantotto ore
settimanali), deve essere calcolato sulla base della retribuzione complessiva delle
prestazioni ordinarie diurne, con una maggiorazione, con conseguente nullità delle
clausole collettive che, pur prevedendo per il lavoro straordinario una maggiorazione
del 30%, escludono dalla base di computo varie voci retributive quali scatti di
anzianità, indennità contrattuale, elementi distinti retributivi, assegno personale o
anzianità pregressa, salario individuale di anzianità, quote delle mensilità aggiuntive.
E. G. ruz. 16075/09
CM 21 aprile 2015
Profili e/A.MA. s.p.a.

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costituzionale di motivazione risulta adempiuto “per relationem”, per essere detta

Si deduce infatti che, pure con la maggiorazione del 30% prevista dalla contrattazione
collettiva per lo straordinario diurno, il compenso complessivo risulta, a cagione della
ridotta base retribuiva di calcolo, inferiore a quello legale o determinato sulla base
della retribuzione omnicomprensiva del lavoro ordinario; ciò in contrasto con il
principio di legge secondo cui il lavoro straordinario diurno deve essere compensato

della sua maggiore gravosità.
In più occasioni la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, per controversie
analoghe promosse nei confronti della medesima azienda, che nell’ipotesi in cui, come
nel caso di specie, la contrattazione collettiva fissi un limite di orario normale inferiore
a quello predeterminato per legge, è consentito alla stessa contrattazione determinare
l’assetto degli interessi nel senso che il superamento dell’orario contrattuale fino al
limite di quello legale non debba essere compensato secondo la disciplina del lavoro
straordinario.
In particolare, secondo tale consolidato orientamento, formatosi in controversie
aventi ad oggetto identiche pretese avanzate da dipendenti dell’AMA (Cass. n. 2245
del 1.2.2006; conf. Cass. n. 22233 del 17.10.2006, Cass. n. 23032 del 26.10.2006,
Cass. n. 26899 del 15.12.2006, Cass. n. 27032 del 18.12.2006, Cass. n. 27033 del
18.12.2006 e, più recentemente, Cass. nn. 1080, 1199 1572, 5934, 8140,9132,
15063, 18106 del 2008), in tema di compenso per lavoro straordinario, la regola di cui
all’art. 5 r.d. legge n. 692 del 1923 secondo cui la maggiorazione per il lavoro
straordinario non può essere inferiore al dieci per cento della retribuzione ordinaria, si
riferisce esclusivamente alle ore di straordinario eccedenti la giornata normale di
lavoro prevista dall’art. 1 dello stesso r.d. legge in otto ore giornaliere e quarantotto
ore settimanali; ne consegue che nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva, in base
all’art. 2108 cod. civ., fissi un orario massimo di lavoro normale inferiore alle otto ore
giornaliere e alle quarantotto ore settimanali, il compenso deve essere sempre
corrisposto, ma eventualmente anche in misura inferiore al dieci per cento della paga
ordinaria (nella specie, la maggiorazione del 30 per cento per straordinario diurno e
del 50 per cento per lo straordinario notturno, calcolato sulla paga base, scatti di
anzianità, indennità di contingenza e indennità contrattuali, previste dal CCNL dei
lavoratori delle aziende municipalizzate di igiene urbana).
Tale disciplina collettiva in materia di compenso per lavoro straordinario non risulta
in contrasto con la Carta Sociale Europea che all’art. 4, primo comma, prevede che “le
Parti si impegnano a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo

R. G. nn. 16075/09
Ud. 21 aprile 2015
Profili c/A.MA. s.p.a.

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con un aumento rispetto alla retribuzione dovuta per il lavoro ordinario, in ragione

’M

s

maggiorato per le ore di lavoro straordinario, ad eccezione di alcuni casi particolari”; la
normativa comunitaria, così come la Convenzione OIL, va riferita all’orario
straordinario come tale considerato dalla legislazione statale, non già a quello
contrattuale (v. tra le altre Cass. 27032/2006, 27033/2006, 8140/2008 cit.).
Inoltre, con riferimento al parametro stabilito dall’art. 36 Cost., è principio

2002, quello per cui la proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione va riferita non
già alle sue singole componenti, ma alla globalità di essa; con il corollario secondo cui
il silenzio dell’art. 36 Cost. sulla struttura della retribuzione e sull’articolazione delle
voci che la compongono significa che è rimessa insindacabilmente alla contrattazione
collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi
a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice
potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla
norma costituzionale (v. Corte Cost. sent. 22-11-2002 n. 470, che ha ritenuto
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.7, comma 5, del d.l. 19-992 n. 384, conv. nella]. 14-11-92 n. 438).
Quanto alle modalità di determinazione di tale maggiorazione, esse non possono che
essere individuate nella contrattazione collettiva, poiché, se il lavoro straordinario è
individuato come tale esclusivamente dalla fonte pattizia, non può poi negarsi a
quest’ultima il potere di regolamentare l’istituto anche sotto tale aspetto. Ne deriva
che restano ininfluenti le considerazioni dirette a dimostrare che la retribuzione
omnicomprensiva è superiore rispetto a quella riconosciuta contrattualmente per lo
straordinario, dovendo il rispetto del principio di cui all’art. 2108 c.c. essere verificato
sulla base del concetto di retribuzione così come definito dalla contrattazione collettiva
e non includendo nella retribuzione voci che sono estranee allo stesso concetto di
retribuzione convenzionale.
Con unico motivo la ricorrente incidentale AMA s.p.a. denuncia violazione della L. 27
maggio 1949, n. 260, art. 5, della L. 31 marzo 1954, n. 90, art. 3; artt. 12 e 30 CCNL
di categoria, art. 1418 c.c., art. 112 c.p.c.; omessa e insufficiente motivazione sul
punto (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).
Nel quesito di diritto si chiede di l’accertare e dichiarare che la retribuzione globale
spettante ai lavoratori ex art. 30 CCNL Federambiente 1995 per le festività coincidenti
con la domenica, come definita dall’art. 12 dello stesso CCNL non coincide con la
retribuzione omnicomprensiva e che nella stessa non sono ricompresi tutti gli

R.G. nn. 115075/09
UcL 21 aprile 2015
Profili e/A.M.A. s.p.a.

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consolidato, ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 470 del 22 novembre

emolumenti aventi natura retributiva fissa e periodica anche se non qualificati
espressamente come indennità, non equivalendo i primi alla seconda”.
Deve rilevarsi in limine l’assorbente profilo di improcedibilità del ricorso ex art. 369
c.p.c., non essendo stato riprodotto interamente il CCNL di settore e non essendo
indicata la sede processuale in cui lo stesso sarebbe rinvenibile (cfr. Cass. S.U. 20075

A ciò aggiungasi ulteriormente che la questione interpretativa posta con il quesito di
diritto potrebbe riguardare solo il compenso dovuto per le festività diverse da quelle
nazionali coincidenti con la domenica (valendo per le altre la nozione omnicomprensiva
di origine legale, come chiarito da Cass. nn.30 e 31 del 2011) ed in proposito deve
rilevarsi che il motivo difetta di autosufficienza, limitandosi ad affermare che la
sentenza impugnata ha riconosciuto differenze retributive rivendicate per festività
coincidenti con la domenica, mentre gravava sull’odierna ricorrente incidentale fornire
a questa Corte tutti gli elementi idonei a far comprendere a quali festività fosse
riferibile la somma, riconosciuta in primo grado con sentenza confermata sul punto
dalla Corte di appello nella sentenza impugnata.
In conclusione, va respinto il ricorso principale

e

dichiarato inammissibile

l’incidentale, con compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale; compensa le
spese.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2015
Il Consigliere est.

del 2010 e 22726 del 2011).

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