Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15076 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ministero della Giustizia in persona del Ministro, domiciliato in

Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

– ricorrente –

contro

C.A. quale erede di C.M.;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma emesso nel

procedimento n. 51584/07 in data 21.7.2009;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 26.52011 dal

Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. PRATIS Pierfelice.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., osservava quanto segue:

“Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non ha resistito l’intimato, avverso il decreto della Corte di Appello di Roma che, giudicando in sede di rinvio, lo aveva condannato al pagamento di Euro 4.500,00 in favore di C.M. ai sensi della L. n. 89 del 2001.

Con i due motivi di impugnazione il ricorrente ha rispettivamente lamentato: 1) l’errato apprezzamento del periodo di durata ragionevole, stabilito in due anni e sei mesi, atteso che nel precedente giudizio di merito lo stesso era stato fissato in tre anni ed il punto non era stato contestato; 2) l’errata quantificazione dell’indennizzo, stabilito in Euro 1.000,00 per anno di ritardo, e ciò in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, viceversa, per i primi tre anni devono essere liquidati Euro 750,00.

Ciò premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ritenendo manifestamente fondato il primo motivo, essendosi formato il giudicato in punto di ragionevole durata, ed infondato il secondo, essendo la relativa valutazione espressione di valutazione di merito, sostanzialmente in linea con i parametri CEDU e con quelli conseguentemente adottati dal giudice nazionale”.

Tali rilievi, sui quali il procuratore generale non ha formulato richieste e i difensori non hanno depositato memorie, sono condivisi dal Collegio.

Ne consegue pertanto che il decreto va cassato nei termini sopra indicati e, decidendo nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il Ministero va condannato alla minor somma di Euro 4.000,00 (l’apprezzamento del periodo di ragionevole durata nella misura di tre anni anzichè in due anni e sei mesi, comporta una riduzione dell’indennizzo di Euro 500,00 rispetto alla precedente liquidazione), oltre agli interessi legali dalla domanda.

Le spese di lite – da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza per quanto riguarda il giudizio di merito, mentre vanno compensate per quanto concerne il giudizio di legittimità, atteso il limitato accoglimento dell’impugnazione e il complessivo esito della lite, sfavorevole per il ricorrente.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa il decreto impugnato nei limiti del profilo accolto e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 4.000,00 oltre interessi legali, in favore di C.A..

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di merito, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida in Euro 1.650,00 di cui Euro 950,00 per onorari e Euro 600,00 per diritti, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA