Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15076 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 15076 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

sENTENZA

sul ricorso 23448-2010 proposto da:
MORGANTI

ROSARIA in proprio e quale

legale

rappresentante della SOCIETA’ “DUE CIGNI S.N.C.” DI
MORGANTI ROSARIA & C., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio
dell’avvocato SALAFIA ANTONIO, rappresentata e difesa
2014
1324

dagli avvocati BIANCHINI RENATO, BIANCHINI GUIDO,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE

Data pubblicazione: 02/07/2014

SOCIALI

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI

MACERATA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 263/2010 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 03/04/2010 R.G.N. 769/2009;

udienza del 14/04/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato BIANCHINI VITALIANA per delega orale
BIANCHINI RENATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI I che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso e in subordine
rigetto.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

.>

Udienza 14.4.2014, causa n.11

R.G.

n.

23448/2010

Morganti Rosaria, in proprio e quale legale rapp.te della 2 Cigni di Morganti Rosaria e Sandro
s.n.c.,proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione
provinciale del lavoro in data 12.3.2000 per alcune violazioni di norme sulla regolare
costituzione del rapporto di lavoro dipendente. La controparte contestava la fondatezza del
ricorso. Il Giudice di prime cure con sentenza del 20.3.2009 rideterminava le sanzioni in
parziale accoglimento dell’opposizione proposta. La Corte di appello di Catania con sentenza
del 30.4.2010 rigettava l’appello della Morganti. La Corte territoriale osservava ta l in ordine
alla dedotta violazione delle norme sull’accesso ai documenti ex legge n. 241/902che dovevano
applicarsi le norme della legge n. 689/81 trattandosi di una normativa speciale come da
giurisprudenza di legittimità. Circa i fatti accertati dall’istruttoria processuale ) le censure
riproponevano in ammissibilmente le note autorizzate del 6.3.2009: si trattava quindi di
censure inammissibili in quanto meramente riproduttive di eccezioni già rigettate alla luce del
principio di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c. e dell’orientamento della
giurisprudenza di legittimità sul punto. Non era stata affatto esaminata la motivazione della
sentenza impugnata che aveva ritenuto provati i fatti di cui all’ordinanza- ingiunzione. Inoltre
erano state mosse critiche del tutto generiche alla ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di
primo grado ed, infine, non era stato dimostrato il pagamento della soma richiesta.
. .
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la MorgentiRosaria con due motivi.
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M OTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. per quanto
riguarda la specificità dei motivi di appello ed il difetto di motivazione su punti decisivi della
controversi. La Corte di appello era incorsa in una notevole contraddizione in quanto da un
lato aveva osservato che i motivi di appello non erano specifici in violazione dell’art. 342 c.p.c.,
ma dall’altro lato aveva esaminato nel merito i motivi proposti che invece sottoponevano
alcune specifiche questioni.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente essendo tra loro connessi, appaiono infondati. La
Corte territoriale ha ritenuto specifico solo il primo motivo di appello circa la pretesa
violazione del diritto alla difesa per mancato accesso ai documenti ex L. n. 241/1990 poiché sul
punto ha ritenuto prevalenti le norme di cui alla legge n. 689/81 7 trattandosi di normativa a
carattere specialistico in ordine alla procedura ed alle regole da seguire per l’impugnazione
delle ordinanze-ingiunzioni, come da orientamento di questa Corte ( cass. n. 27681/2005, n.

7009/2006, n. 5790/2003). Sul punto a pag. 21 del ricorso non si sviluppano deduzioni di sorta
o

se non l’affermazione, senza un corredo di ordine argomentativo, per cui il principio di parità

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

nel contraddittorio vale anche per le fattispecie della legge n. 689/81 che tuttavia non
costituisce una puntuale e determinante contestazione di quanto deciso dalla Corte di appello.
Circa il resto non si contesta adeguatamente l’affermazione della Corte di appello per cui i
motivi di appello (oltre quello di cui si è parlato) non avevano un carattere di specificità e
riportavano quanto affermato in note conclusive precedenti la sentenza impugnata. Dalla
riproduzione dell’atto di appello emerge infatti che il resto dell’atto di impugnazione è
rappresentato in gran parte da una serie di considerazioni generiche, prive di chiara
connessione con il decisum del Giudice di prime cure e di una critica di quanto da questi
fatto poste all’attenzione del Giudice di appello. Peraltro la Corte ha comunque

ad

abundantiam cercato di individuare il nucleo delle censure per mettere in rilievo che la
motivazione della sentenza di prime cure appariva congrua e fondata su una puntuale
valutazione delle risultanze probatorie, così come si è accertato che il preteso pagamento era
stato tardivo. Rispetto a tale ulteriore motivazione l’attuale ricorso non offre alcuna specifica
censura se non richiamando la tesi della specificità dei motivi di appello e senza entrare nel
merito di quanto concordemente accertato dai Giudici di merito. Non sussistono pertanto le
pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:
rigetta il ricorso. Nulla spese
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.4.2014

stabilito e prive dell’ altrettanto necessaria chiara individuazione delle questioni di diritto o di

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