Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15075 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27338/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PANARITI Paolo, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SULTANA PAOLA, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di TORINO del 17/09/07, depositata il 25/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di P.A. (che resiste con controricorso), ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Irpef 2000 – emesso in relazione alla plusvalenza realizzata per la cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria effettuata dalla figlia della P., risultante donataria di quei terreni per atto di donazione ritenuto simulato dagli accertatori – la C.T.R. Piemonte riformava la sentenza di primo grado (che aveva rigettato il ricorso della contribuente), in particolare rilevando che gli indizi posti a base dalla presunta simulazione della donazione tra madre e figlia non potevano ritenersi validi, atteso che la donazione è realizzata proprio per arricchire il donatario e, nella generalità dei casi, per pianificare i rapporti patrimoniali in ambito familiare, ed aggiungendo che per poter giustificare l’accertamento l’Ufficio avrebbe dovuto acquisire le movimentazioni dei conti correnti dei soggetti coinvolti nella donazione e nella successiva vendita.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce vizio di motivazione per avere i giudici d’appello: ignorato il ragionamento di tipo presuntivo operato dal fisco; non aver adeguatamente valutato la circostanza del breve lasso di tempo intercorso tra la donazione e la vendita; e, infine, non aver svolto alcun accertamento istruttorio in ordine all’effettivo percipiente del prezzo di vendita dei terreni, pur avendo ritenuto fondamentale tale accertamento) è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato in quanto:

non vengono riportati testualmente in ricorso (nel rispetto del principio di autosufficienza) gli atti dai quali desumere gli elementi indiziari offerti in valutazione e non – o mal – valutati dai giudici d’appello; le valutazioni espresse nella breve motivazione della sentenza (pur potendo risultare involute ed eventualmente non condivisibili) non risultano di per sè illogiche;

il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, prevedente la possibile acquisizione d’ufficio di mezzi di prova, è norma eccezionale, che preclude al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo (v. tra numerose altre Cass. n. 18976 del 2007).

Il secondo motivo (col quale si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere i giudici d’appello valutato analiticamente solo uno degli elementi indiziari prospettati, omettendo la valutazione complessiva dei suddetti elementi), è manifestamente fondato, posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice d legittimità, il procedimento che deve necessariamente seguirsi in tema di prova per presunzioni si articola in due momenti valutativi, il primo dei quali prevede una valutazione analitica di ogni elemento indiziario per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, mentre il secondo prevede una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi, dovendo pertanto ritenersi viziata da errore di diritto e censurabile in sede di legittimità – a tale sindacato sottraendosi l’apprezzamento circa l’esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la loro concreta rispondenza ai requisiti di legge soltanto se il relativo giudizio non risulti viziato da illogicità o da erronei criteri giuridici – la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (v. tra le altre Cass. n. 19894 del 2005, n. 13819 del 2003, n. 15399 del 2002), e che, nella specie, i giudici d’appello si sono limitati ad una breve analisi di singoli elementi indiziari, senza indicarli ed esaminarli analiticamente uno per uno, e senza darne una valutazione complessiva.

Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato e il secondo deve essere accolto, con relativa cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Piemonte.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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