Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15075 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15075 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA
sul ricorso 2492-2008 proposto da:
PECCERELLA

GIOVANNI

C.F.

PCCGNN46M19F912G,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO 42,
presso lo studio dell’avvocato PEPPINO LONETTI, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2015
1725

AMA SPA ;

sul ricorso 5805-2008 proposto da:
A.M.A. – AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. C.F.

Data pubblicazione: 17/07/2015

05445891004, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIRO
MENOTTI l, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI M.
COCCONI, che la rappresenta e difende, giusta delega
in atti;

contro

PECCERELLA GIOVANNI C.F. PCCGNN46M19F912G;
– intimato –

avverso la sentenza n. 7731/2006 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 19/01/2007 R.G.N. 8528/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/04/2015 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato LONETTI ROSSELLA per delega LONETTI
PEPPINO;
udito l’Avvocato SAPONARA MARCO per delega COCCONI
GIOVANNI M.;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

– controri corrente e ricorrente incidentale –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Roma, accogliendo l’appello proposto da Peccerella Giovanni,
riformava la sentenza di primo grado e dichiarava ammissibili le domande,
respingendo l’eccezione di giudicato esterno. Pronunciando nel merito, rigettava la
domanda proposta dal Peccerella diretta ad ottenere il computo dello straordinario

del 10%; accoglieva la domanda relativa alla determinazione del compenso dovuto
per le festività coincidenti con la domenica sulla base di tutti gli elementi retributivi e
indennitari fissi e continuativi e, per l’effetto, condannava l’AMA al pagamento della
somma di Euro 96,86, oltre accessori.
Osservava la Corte di appello che era infondata la domanda avente ad oggetto il
riconoscimento di differenze retributive per lavoro straordinario, alla stregua dei
principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Quanto al capo di
domanda riguardante il calcolo del compenso per le festività coincidenti con la
domenica, la domanda era invece fondata, in quanto la nozione legale di cui all’art. 5
I. n. 260/49 – secondo cui per le ricorrenze festive (tali, per l’effetto dell’art. 2, lett. e
della legge n. 90/54, anche se cadono di domenica), compete al lavoratore la “normale
retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni emolumento accessorio” costituisce una previsione omnicomprensiva di retribuzione.
Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore propone ricorso, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso l’AMA, che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base
di un motivo.
In udienza è stata respinta l’istanza, presentata congiuntamente dai difensori delle
parti, intesa ad ottenere il rinvio del procedimento e motivata dalla pendenza di
consultazioni finalizzate a verificare la possibilità di pervenire alla rinuncia del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Preliminarmente, l’istanza di rinvio della trattazione del presente giudizio non può

trovare accoglimento in ragione del fondamentale principio che impone la ragionevole
durata del processo (art. 111 Cost.), il quale non consente di accordare meri rinvii in
attesa della definizione di possibili, futuri accordi tra le parti sulla materia del
contendere.
2. Occorre ulteriormente premettere che nel giudizio si pongono le seguenti questioni
di diritto: 1) se sia legittimo che il lavoro prestato oltre l’orario normale fissato dalla
autonomia collettiva in 36 ore settimanali, ma entro il limite legale (di 48 ore
settimanali all’epoca vigente) venga compensato con la maggiorazione del 30%
R. G. nn. 2492/08+5805/08
Ud. 21 aprile 2015
Peccerella c/A.MA. s.p.a.

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diurno sulla base della retribuzione omnicomprensiva con una maggiorazione minima

(diurno) e del 50% (notturno) calcolata su una retribuzione non omnicomprensiva o se
le relative clausole contrattuali siano nulle per contrasto con norme imperative (artt.
36 Cost., 2107, 2108 e 2099 c.c., 4 Carta Sociale Europea, dovendo il compenso
essere calcolato su base omnicomprensiva, con un aumento, anche determinato
equitativamente; 2) se, in materia di compenso per le festività infrasettimanali

goda del riposo in tale giornata, la base di computo del trattamento si riferisca ad una
nozione omnicomprensiva di retribuzione.
3.

Con il primo motivo del ricorso principale, mediante la denuncia di violazione e

falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e art. 112 c.p.c., si censura la decisione che, ai
fini del riconoscimento del diritto fatto valere, non aveva debitamente considerato
l’eccezione di giudicato esterno sollevata da esso appellante e relativa ad altra
sentenza resa tra le stesse parti avente ad oggetto il compenso per lavoro
straordinario svolto in un precedente periodo del rapporto di lavoro.
3.1.

Il motivo è infondato.

3.2. Occorre premettere che, secondo le Sezioni Unite della Corte (sent. n. 13916 del
2006; conf. Cass. 9512 del 2009, n.16675 del 2011), qualora due giudizi tra le stesse
parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato
definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla
situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un
punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica
indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il
riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio
abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo e
che tale efficacia riguarda anche i rapporti di durata.
3.3.

In fattispecie analoghe a quella in esame, questa Corte ha precisato (Cass. nn.

675 e 1433 del 2008) che la statuizione che accerta una determinata situazione
caratterizzata da un dato assetto di interessi è destinata ad esplicare i suoi effetti
anche per il futuro rebus sic stantibus, e cioè finché non si verifichi una modificazione
degli elementi attinenti alla fattispecie che era stata oggetto di esame da parte della
sentenza passata in giudicato.
3.4.

Dunque, la forza espansiva esterna del giudicato opera nei limiti in cui

permangono gli accertamenti della situazione giuridica e la soluzione di questioni di
fatto o di diritto comuni ad entrambe le cause. Spetta tuttavia a chi intende far
derivare dal giudicato esterno effetti a sé favorevoli relativamente ad un periodo
R. G. nn. 2492/08+5805/08

Uct 21 aprile 2015
Peccerella c/A.MA. s.p.a.

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coincidenti con la domenica, nell’ipotesi che il lavoratore (retribuito in misura fissa)

successivo del rapporto di durata allegare gli elementi atti a dimostrare tale
permanenza.
3.5.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 28247 del 2013)

l’eccezione di giudicato esterno, rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità,
postula, ove sia formulata dalla parte, che quest’ultima, giusta l’art. 2697, secondo

trarre giovamento, ma deduca in modo specifico ed autosufficiente, che la materia del
contendere oggetto del processo in corso sia coperta, in tutto o in parte, dal giudicato
formatosi in altro, precedente giudizio.
3.6.

Nel caso di specie, tali oneri non risultano assolti da parte ricorrente, che si è

limitata a richiamare la sentenza che ebbe a riconoscere la spettanza di differenze per
lavoro straordinario relativamente ad un precedente periodo del rapporto di lavoro,
senza nulla dedurre circa la sovrapponibilità tra l’assetto (di fatto e di diritto) in cui
ebbe a pronunciare il primo giudice e quello sottostante alla fattispecie dedotta nel
presente giudizio.
4. Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 36 e 3
Cost., 2107 e 2108 c.c., 5 r.d.l. 15.3.1923, n. 692 e 432 c.p.c.; degli artt. 15 e 12
delle preleggi; dell’art. 112 c.p.c.; degli artt. 6 Convenzione dell’O.I.L. del 1919 e
dell’art. 4 della Carta Sociale Europea del 18.10.1961 (recepita con I. n. 929 del
1955), in relazione all’art. 10 Cost.; degli artt. 1418, 1419 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Si deduce che, ai sensi degli artt. 1 e 5 del r.d.l. del 15.3.1923, n. 692, per le
prestazioni straordinarie diurne effettuate eccedenti il nomale orario contrattuale,
anche se previsto in misura inferiore alle 48 ore settimanali, al lavoratore compente la
retribuzione omnicomprensiva del lavoro ordinario e l’aumento non inferiore al 10% od
altro inferiore, ma comunque equo e proporzionato alla loro maggiore gravosità
rispetto al lavoro ordinario diurno, con la conseguenza, che, ai sensi degli stessi artt.
36 Cost., 2108 c.c., 432 c.p.c. e 4 della Carta Sociale Europea del 1961, in via di
determinazione equitativa, la Corte di merito, nel dovuto accertamento, della
percezione di compensi minori (v. conteggi in atti) doveva riconoscere al prestatore le
conseguenti relative differenze.
Si assume, inoltre, che la sentenza impugnata, pur riconoscendo espressamente la
computabilità, ai fini della determinazione del compenso per lavoro straordinario, di
tutte le voci retributive obbligatorie, continuative e determinate o determinabili, aveva
poi erroneamente ritenuto legittima la norma collettiva, inclusiva unicamente dei
minimi tabellari, della contingenza, degli aumenti o scatti di anzianità e dell’indennità
R. G. nn. 2492/08+5805/08
Ud. 21 aprile 2015
Peccerella c/A.MA. s.p.a.

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comma, cod. civ., non si limiti alla mera allegazione della decisione da cui intenda

speciale aziendale, con la conseguenza che l’intero compenso straordinario
contrattuale non era pari alla retribuzione ordinaria omnicomprensiva. In relazione a
ciò, si chiede che sia confermato, oppure accertato, che, come ritenuto dalla Corte di
merito, ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2108 c.c. per il lavoro straordinario eccedente il
normale orario contrattuale, previsto in misura inferiore a quello massimo normale di

(ovvero inclusiva di tutti i detti emolumenti ordinari, obbligatori continuati e
determinati o determinabili, in essi comprese le mensilità aggiuntive) del lavoro
ordinario ed in più l’aumento.
5. Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.;
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della
controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).
Si deduce che, una volta stabilito che il compenso per lavoro straordinario doveva
essere determinato sulla base della retribuzione ordinaria complessiva ed
omnicomprensiva, come riconosciuto nella stessa sentenza impugnata, il giudice di
merito avrebbe dovuto stabilire l’aliquota dell’aumento dovuto ed accertare, sulla base
dei conteggi incontestati, le differenze dovute per straordinario.
6.

Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente,

involgendo questioni tra loro connesse, sono infondati.
7. Secondo la tesi di parte ricorrente, per le prestazioni straordinarie diurne eccedenti
il nomale orario contrattuale (nella specie, stabilito in trentasei ore settimanali), anche
se previsto in misura inferiore alle 48 ore settimanali, al lavoratore compete la
retribuzione omnicomprensiva del lavoro ordinario e l’aumento non inferiore al 10% od
altro inferiore, ma comunque equo e proporzionato alla loro maggiore gravosità
rispetto al lavoro ordinario diurno, con la conseguenza, che, ai sensi degli stessi artt.
36 Cost., 2108 c.c., 432 c.p.c. e 4 della Carta Sociale Europea del 1961, in via di
determinazione equitativa, la Corte di merito, nel dovuto accertamento, della
percezione di compensi minori (v. conteggi in atti) doveva riconoscere al prestatore le
conseguenti relative differenze. Sostiene parte ricorrente che il compenso deve essere,
comunque, calcolato sulla base della retribuzione complessiva delle prestazioni
ordinarie diurne, con conseguente nullità delle clausole collettive che, pur prevedendo
per il lavoro straordinario una maggiorazione del 30%, escludono dalla base di
computo varie voci retributive quali scatti di anzianità, indennità contrattuale,
elementi distinti retributivi, assegno personale o anzianità pregressa, salario
individuale di anzianità, quote delle mensilità aggiuntive; deduce infatti che, pure con
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Ud. 21 aprile 2015
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quarantotto ore settimanali, al prestatore spetta la retribuzione omnicomprensiva

la maggiorazione del 30% prevista dalla contrattazione collettiva per lo straordinario
diurno, il compenso complessivo risulta, a cagione della ridotta base retribuiva di
calcolo, inferiore a quello legale o determinato sulla base della retribuzione
omnicomprensiva del lavoro ordinario; ciò in contrasto con il principio di legge secondo
cui il lavoro straordinario diurno deve essere compensato con un aumento rispetto alla

8. Tale tesi è infondata. In più occasioni la giurisprudenza di questa Corte ha
affermato, per controversie analoghe promosse nei confronti della medesima azienda,
che nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, la contrattazione collettiva fissi un
limite di orario normale inferiore a quello predeterminato per legge, è consentito alla
stessa contrattazione determinare l’assetto degli interessi nel senso che il
superamento dell’orario contrattuale fino al limite di quello legale non debba essere
compensato secondo la disciplina del lavoro straordinario.
8.1. In particolare, secondo tale consolidato orientamento, formatosi in controversie
aventi ad oggetto identiche pretese avanzate da dipendenti dell’AMA (Cass. n. 2245
del 1.2.2006; conf. Cass. n. 22233 del 17.10.2006, Cass. n. 23032 del 26.10.2006,
Cass. n. 26899 del 15.12.2006, Cass. n. 27032 del 18.12.2006, Cass. n. 27033 del
18.12.2006 e, più recentemente, Cass. nn. 1080, 1199 1572, 5934, 8140,9132,
15063, 18106 del 2008), in tema di compenso per lavoro straordinario, la regola di cui
all’art. 5 r.d. legge n. 692 del 1923 secondo cui la maggiorazione per il lavoro
straordinario non può essere inferiore al dieci per cento della retribuzione ordinaria, si
riferisce esclusivamente alle ore di straordinario eccedenti la giornata normale di
lavoro prevista dall’art. 1 dello stesso r.d. legge in otto ore giornaliere e quarantotto
ore settimanali; ne consegue che nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva, in base
all’art. 2108 cod. civ., fissi un orario massimo di lavoro normale inferiore alle otto ore
giornaliere e alle quarantotto ore settimanali, il compenso deve essere sempre
corrisposto, ma eventualmente anche in misura inferiore al dieci per cento della paga
ordinaria (nella specie, la maggiorazione del 30 per cento per straordinario diurno e
del 50 per cento per lo straordinario notturno, calcolato sulla paga base, scatti di
anzianità, indennità di contingenza e indennità contrattuali, previste dal CCNL dei
lavoratori delle aziende municipalizzate di igiene urbana).
8.2. Tale disciplina collettiva in materia di compenso per lavoro straordinario non
risulta in contrasto con la Carta Sociale Europea che all’art. 4, primo comma, prevede
che “le Parti si impegnano a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo
maggiorato per le ore di lavoro straordinario, ad eccezione di alcuni casi particolari”; la
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retribuzione dovuta per il lavoro ordinario, in ragione della sua maggiore gravosità.

normativa comunitaria, così come la Convenzione OIL, va riferita all’orario
straordinario come tale considerato dalla legislazione statale, non già a quello
contrattuale (v. tra le altre Cass. 27032/2006, 27033/2006, 8140/2008 cit.).
8.3. Inoltre, con riferimento al parametro stabilito dall’art. 36 Cost., è principio
consolidato, ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 470 del 22 novembre

già alle sue singole componenti, ma alla globalità di essa; con il corollario secondo cui
il silenzio dell’art. 36 Cost. sulla struttura della retribuzione e sull’articolazione delle
voci che la compongono significa che è rimessa insindacabilmente alla contrattazione
collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi
a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice
potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla
norma costituzionale (v. Corte Cost. sent. 22-11-2002 n. 470, che ha ritenuto
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.7, comma 5, del d.l. 19-992 n. 384, conv. nella I. 14-11-92 n. 438).
8.4. Quanto alle modalità di determinazione di tale maggiorazione, esse non possono
che essere individuate nella contrattazione collettiva, poiché, se il lavoro straordinario
è individuato come tale esclusivamente dalla fonte pattizia, non può poi negarsi a
quest’ultima il potere di regolamentare l’istituto anche sotto tale aspetto. Ne deriva
che restano ininfluenti le considerazioni dirette a dimostrare che la retribuzione
omnicomprensiva è superiore rispetto a quella riconosciuta contrattualmente per lo
straordinario, dovendo il rispetto del principio di cui all’art. 2108 c.c. essere verificato
sulla base del concetto di retribuzione così come definito dalla contrattazione collettiva
e non includendo nella retribuzione voci che sono estranee allo stesso concetto di
retribuzione convenzionale.
8.5. Tutto ciò posto, va rilevato che il dispositivo della sentenza impugnata (di rigetto
della domanda avente ad oggetto la riliquidazione dei compensi per lavoro
straordinario) è conforme a diritto, mentre tra gli argomenti svolti nella motivazione è
stato erroneamente affermato il diritto ad una maggiorazione superiore alla
retribuzione omniconnprensiva del lavoro ordinario, ricomprendendovi tutti gli elementi
retributivi e indennitari che costituiscono lo stipendio mensile del lavoratore, inclusi i
ratei mensili della 13a e 14a mensilità. In relazione a ciò, può provvedersi alla
correzione della sentenza ex art. 384, quarto comma, c.p.c., quanto alle affermazioni
costituenti errori di diritto afferenti alla motivazione, ma non incidenti sull’esattezza
del dispositivo.
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Peccerella c/A.M.A. s.p.a.

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2002, quello per cui la proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione va riferita non

9. Il ricorso incidentale proposto di A.M.A. s.p.a. denuncia violazione della L. 27
maggio 1949, n. 260, art. 5, della L. 31 marzo 1954, n. 90, art. 3; artt. 12 e 30 CCNL
di categoria, art. 1418 c.c., art. 112 c.p.c.; omessa e insufficiente motivazione sul
punto (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).
Nel quesito di diritto si chiede di “accertare e dichiarare che la retribuzione globale

con la domenica, come definita dall’art. 12 dello stesso CCNL non coincide con la
retribuzione omnicomprensiva e che nella stessa non sono ricompresi tutti gli
emolumenti aventi natura retributiva fissa e periodica anche se non qualificati
espressamente come indennità, non equivalendo i primi alla seconda”.
10.

Deve rilevarsi in limine l’assorbente profilo di improcedibilità del ricorso ex art.

369 c.p.c., non essendo stato riprodotto interamente il CCNL di settore e non essendo
indicata la sede processuale in cui lo stesso sarebbe rinvenibile (cfr. Cass. S.U. n.
20075 del 2010 e n. 22726 del 2011).
11. A ciò aggiungasi ulteriormente che la questione interpretativa posta con il quesito
di diritto potrebbe interessare solo il compenso dovuto per le festività diverse da quelle
nazionali coincidenti con la domenica (valendo per le altre la nozione omnicomprensiva
di origine legale, come chiarito da Cass. nn.30 e 31 del 2011) ed in proposito deve
rilevarsi che il motivo difetta di autosufficienza, limitandosi ad affermare che la
sentenza impugnata ha riconosciuto differenze retributive rivendicate per festività
coincidenti con la domenica, mentre gravava sull’odierna ricorrente incidentale fornire
a questa Corte tutti gli elementi idonei a far comprendere a quali festività fosse
riferibile la somma, riconosciuta in primo grado con sentenza confermata sul punto
dalla Corte di appello nella sentenza impugnata.
12.

In conclusione,

deve essere respinto il ricorso principale e dichiarato

inammissibile l’incidentale, con compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale; compensa le
spese.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2015
Il Consigliere est.

spettante ai lavoratori ex art. 30 CCNL Federambiente 1995 per le festività coincidenti

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