Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15075 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36349-2018 proposto da:

SMIA SOCIETA’ MERIDIONALE INDUSTRIA ALBERGHIERA SAS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato VALERIO

SANTAGATA, rappresentata e difeso dall’avvocato GIANNI DI PIERRI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 246/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che la contribuente s.a.s. “S.M.I.A. SOCIETA’ MERIDIONALE INDUSTRIA ALBERGHIERA” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Basilicata, di rigetto dell’appello proposto avverso una decisione della CTP di Matera, che aveva dichiarato inammissibile perchè privo di sottoscrizione il ricorso da essa proposto avverso una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, riferita ad imposte 2011 dichiarate e non versate.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, la società contribuente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 346 c.p.c., in quanto, la sentenza di primo grado aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso, si che la semplice proposizione dell’appello da parte sua costituiva richiesta di devoluzione al giudice di secondo grado dell’intero merito della controversia; erroneamente pertanto la CTR aveva respinto il suo appello, siccome privo di richiami al ricorso di primo grado e privo di una generica richiesta di annullamento dell’atto impositivo impugnato; al contrario essa contribuente aveva contestato la ritenuta infondatezza delle eccezioni formulate in primo grado, si che, in ogni caso, la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito del ricorso;

che, con il secondo motivo, la società contribuente lamenta violazione art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi sui motivi di ricorso proposti in primo grado, per via dell’effetto devolutivo proprio dell’appello da essa proposto; e nel corso del giudizio di primo grado la cartella impugnata era stata censurata siccome carente di motivazione, nonchè priva di allegati e di specifiche indicazioni, volte ad identificare la pretesa tributaria fatta valere;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che i due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro, sono fondati;

che va innanzitutto rilevato come la CTR ha sottolineato che erroneamente la CTP di Matera aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto in primo grado dalla società contribuente, per essere stato privo di regolare sottoscrizione del difensore; la CTR ha correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4754 del 2018), alla stregua della quale il giudice, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 12, in caso di omessa certificazione dell’autografia della sottoscrizione del contribuente in calce al mandato conferito al difensore, prima di dichiarare inammissibile il ricorso, è tenuto ad invitare la parte a regolarizzare il difetto di rappresentanza riscontrato, assegnando all’uopo un congruo termine; la CTR ha inoltre rilevato che, comunque, l’omissione da parte del giudice adito dell’ordine di munirsi del difensore, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 10, che richiama l’art. 182 c.p.c., dà luogo ad una nullità relativa, non rilevabile d’ufficio, la quale anche se eccepita in sede di appello dalla parte interessata (il che nella specie neppure si è verificato), non avrebbe comunque determinato il rinvio del ricorso alla CTP, in quanto l’assistenza tecnica non riguarda i presupposti processuali relativi alle parti e non incide sulla regolarità del contraddittorio (cfr. Cass. n. 1245 del 2017);

che la CTR, pur avendo rilevato l’erronea declaratoria d’inammissibilità del ricorso da parte della CTP; pur avendo sottolineato la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, per avere essa dichiarato infondate le doglianze della ricorrente, senza illustrare in alcun modo il percorso logico e giuridico svolto per pervenire a detta pronuncia, ha respinto l’appello proposto dalla contribuente, ritenendo che esso non contenesse nessun generico ed implicito richiamo al ricorso di primo grado ed ai relativi motivi di censura, che non sarebbero stati espressamente riproposti e che l’atto di appello non contenesse neppure una richiesta generica di annullamento dell’atto impositivo;

che, al contrario, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13855 del 2010; Cass. n. 1322 del 2018; Cass. n. 19216 del 2017; Cass. n. 33580 del 2019), la regola posta dall’art. 346 c.p.c., secondo cui le domande non esaminate in quanto ritenute assorbite, pur non potendo costituire oggetto di motivo di appello, devono comunque essere riproposte in appello, non trova applicazione in caso di impugnazione di una decisione di primo grado che abbia ritenuto, come nel caso in esame, inammissibile il ricorso di primo grado per mancata sua sottoscrizione; in tal caso l’impugnazione costituisce pur sempre una chiara manifestazione della volontà di proseguire il giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, essendo da ritenere che tale volontà sia stata chiaramente espressa nell’atto di appello, con il quale è stata in ogni caso richiesta la riforma della sentenza impugnata; invero la proposizione dell’appello sulla sola questione dell’inammissibilità del ricorso, ritenuta dal giudice di primo grado non poteva essere interpretata come rinuncia delle domande non riproposte; non avrebbe infatti alcun senso ritenere l’impugnativa limitata alla sola questione preliminare di rito, contenendo pur sempre essa la richiesta di riforma della sentenza impugnata; il che è sufficiente per far ritenere che il giudice di appello sia stato investito non solo della questione dell’ammissibilità del ricorso di primo grado, ma anche di tutte le censure formulate dalla società contribuente con il ricorso di primo grado avverso la cartella di pagamento impugnata;

che, pertanto, la società contribuente non aveva alcun onere di riproporre in appello gli specifici motivi di censura già proposti in primo grado, rientrando nei poteri-doveri della CTR enucleare, nell’ambito del ricorso originario, il contenuto ancora attuale del medesimo, rimasto non esaminato, siccome assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità;

che, pertanto, il ricorso in esame va accolto; la sentenza impugnata va cassata e gli atti rimessi alla CTR della Basilicata in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 15 luglio 2020

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