Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15074 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10897/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 65/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di FIRENZE del 18/12/06, depositata il 19/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, successivamente illustrato da memoria, nei confronti di M. B.P. (che è rimasto intimato) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Toscana, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento per IVA, Irap e Irpef relativi gli anni 1995, 1997 e 1998, confermava la sentenza di primo grado (salvo per l’interpretazione del dispositivo della medesima nel senso che, con riguardo all’anno 1998, il ricorso introduttivo era accolto, come evidenziato nella motivazione della stessa sentenza, limitatamente al recupero dell’importo di L. 6.094.000) in particolare evidenziando che per il 1995 l’applicazione dei parametri, non suffragati da ulteriori elementi, era da ritenersi illegittima, specie con riguardo ad attività libero-professionale e che l’Ufficio non aveva peraltro espressamente indicato i parametri applicati nè il criterio utilizzato, mentre il recupero di L. 6.094.000, per l’anno 1998, era basato solo sulla dichiarazione di una cliente del contribuente, che aveva affermato di avergli corrisposto una somma superiore a quella risultante dalle notule.

2. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181, 182, 183, 184, D.P.R. n. 195 del 1999, art. 4 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, nonchè art. 2697 c.c.) risulta manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente, avendo in tale sede quest’ultimo l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività, economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente (v. SU n 26635 sei 2009), dovendo evidenziarsi che dalla motivazione della sentenza impugnata risulta espressamente che nell’accertamento de quo l’Ufficio non aveva espressamente indicato i parametri applicati nè il criterio utilizzato.

Il secondo motivo di ricorso (col quale si denuncia vizio di motivazione per non avere i giudici d’appello considerato che il recupero a tassazione era sostenuto non solo dalle dichiarazioni della cliente del contribuente ma anche dalla copia degli assegni circolari depositati in giudizio) è inammissibile per difetto di autosufficienza (non essendo stato riportato il testo dei documenti richiamati), dovendo peraltro rilevarsi che i suddetti documenti, sui quali il motivo è fondato, non risultano neppure espressamente e specificamente indicati ex art. 366 c.p.c., n. 6, nè depositati unitamente al ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

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