Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15074 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 21/07/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 21/07/2016), n.15074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7104-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.D., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

I.D. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO FEMIA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELE

RIGITANO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 8679/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/03/2010 r.g.n. 8611/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

0/04/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale Avvocato FIORILLO

LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata l’11 marzo 2010, confermava l’illegittimità, per genericità della causale di assunzione, del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra la società e I.D. in data 9.7.2002, D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1 (motivato da “esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17,18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002”), confermando la sussistenza tra le parti un rapporto di lavoro subordinato dalla data di assunzione, escludendo tuttavia il diritto dell’ I. al risarcimento dei danni, essendo trascorso più di un triennio (ad avviso della Corte sufficiente per reperire una nuova occupazione) dalla cessazione di fatto del rapporto ed il primo atto di costituzione in mora.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Poste, affidato a cinque motivi.

Resiste l’ I. con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi la società Poste denuncia la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 4; art. 12 preleggi, artt. 1362 c.c. e segg. e artt. 1325 c.c. e segg., nonchè degli Accordi sindacali citati nel contratto di assunzione. Lamenta che la corte territoriale ritenne erroneamente illegittima la clausola appositiva del termine, che risultava invece sufficientemente motivata dalle plurime e concorrenti ragioni ivi indicate, che comunque risultavano dagli Accordi sindacali parimenti indicati in contratto, e che la sentenza non aveva minimamente esaminato.

2.- I motivi, che per la loro connessione possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati ed assorbono l’intero ricorso.

Deve infatti rilevarsi che l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (per tutte, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033).

Questa Corte ha tuttavia osservato che tale specificazione può risultare anche indirettamente dal contratto di lavoro e da esso “per relationem” da altri testi scritti accessibili alle parti (ex multis, Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033, Cass. n. 17612/14), come avvenuto nel caso di specie.

Al riguardo l’odierna ricorrente non solo ha riportato ampi stralci del contenuto degli Accordi 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002, ma ne ha indicato l’esatta ubicazione all’interno del fascicolo di parte, sicchè le censure, oltre che ammissibili (Cass. sez. un., ordinanza 25 marzo 2010 n. 7161, Cass. sez. un. 23 settembre 2010 n. 20075, Cass. n. 28027/13), risultano anche fondate, avendo la corte territoriale omesso qualsivoglia esame al riguardo.

Risultando fondate le superiori censure, restano assorbite le altre, inerenti gli oneri probatori e le conseguenze patrimoniali della controversa legittimità del termine apposto al contratto de quo, nonchè la trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come il ricorso il ricorso incidentale inerente il risarcimento del danno conseguente la controversa legittimità del contratto.

3. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio per l’ulteriore esame alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità, come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri, così come il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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