Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15074 del 19/06/2017

Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2017, (ud. 28/03/2017, dep.19/06/2017),  n. 15074

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17569-2014 proposto da:

BANCA DEL CROTONESE CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA’ COOPERATIVA A

R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO GIUSEPPE TONIOLO

6, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO MORERA, che lo rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SALLUSTIO BANDINI 7, presso lo studio dell’avvocato

SALVATORE CICCOPIEDI, rappresentato e difeso dall’avvocato ARCANGELO

SERO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 173/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 26/02/2014 r.g.n. 558/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/03/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato MAURO LONGO per delega verbale Avvocato UMBERTO

MORERA;

udito l’Avvocato ARCANGELO SERO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Rossano, M.A. esponeva di essere stata assegnataria di borse di studio L. n. 196 del 1997, ex art. 18 stipulando i relativi contratti, con la Banca del Crotonese Credito Cooperativo, succedutisi quasi ininterrottamente dal 21.6.99 al 3.9.03. Deduceva la natura simulata di tali rapporti che celavano rapporti di lavoro subordinato, con mansioni di cassiera, da ritenersi un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di cui chiedeva accertarsi l’esistenza, con condanna della Banca al pagamento delle relative differenze retributive. Resisteva la Banca.

Con sentenza 6.5.09 il Tribunale riteneva non provata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e rigettava la domanda.

Proponeva appello la M.; resisteva la Banca.

Con sentenza depositata il 26.2.14, la Corte d’appello di Catanzaro accoglieva il gravame, ritenendo che dalle prove raccolte emergeva non solo l’assenza di qualsiasi attività formativa (oltre al divieto di assegnare alla borsista mansioni di maneggio denaro o titoli di credito), ma anche i requisiti della subordinazione con inquadramento nella qualifica di cassiere di cui al c.c.n.l. di categoria. Dichiarava pertanto l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, con qualifica di impiegata di 1^, terza area professionale del c.c.n.l., condannando la Banca al pagamento delle differenze retributive pari ad Euro.10.714,95, oltre accessori.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Banca, affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la M. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve pregiudizialmente respingersi l’eccezione di inammissibilità del presente ricorso, sollevata dalla M., per tardività basata su di una dedotta notifica della sentenza impugnata, che tuttavia non risulta dalla copia in atti della sentenza impugnata, nè risulta comunque prodotta ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., lamentando la mancata sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente e dell’estensore.

Il motivo, peraltro erroneamente denunciato ex art. 360 c.p.c., n. 3, è infondato posto che nella specie la firma del giudice è avvenuta in forma digitale (attraverso l’inserimento di una personale “smart-card” nell’apposito lettore e successiva digitazione di un “pin” o codice segreto, consistente, come previsto nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 1, lett. s) (Codice Amministrazione Digitale, cd. CAD) in “un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al giudice titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.

A norma dell’art. 23 del C.A.D., “Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato” (come avvenuto nella specie).

Conseguentemente, l’attestazione di conformità all’originale della copia della sentenza resa dal cancelliere (come nella specie) dimostra anche l’avvenuta sottoscrizione da parte del giudice, senza possibilità di contestazione, se non a mezzo di querela di falso.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c.

Lamenta che la sentenza impugnata basò il riconoscimento della subordinazione solo sugli elementi c.d. sussidiari della stessa (osservanza di un orario di lavoro, localizzazione della prestazione lavorativa, periodicità del compenso ed altri), senza valutare l’elemento essenziale, e cioè la soggezione del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro.

Osserva la Corte che, a prescindere dalla ritenuta sufficienza, in taluni casi, dei cd. elementi sussidiari ai fini della prova della subordinazione (Cass. n.19568/13, Cass. n.14573/12), il motivo è sostanzialmente inammissibile in quanto diretto ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa e ad un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie svolto dal giudice di merito (su cui infra), nel regime di cui al novellato art. 360, comma 1, n. 5.

3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, artt. 18 e 23 che consentono di alternare l’attività di studio e formazione del borsista con quella di lavoro, mentre con il quarto motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, id est la sottoposizione della lavoratrice al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.

4.- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili, mirando ancora ad una diversa valutazione delle circostanze di causa ed a un loro diverso apprezzamento rispetto a quanto fatto dal giudice di merito, nel regime di cui al novellato n. 5 cit.

D’altro canto se è pur vero che l’attività del beneficiario di una borsa di studio non si esaurisce nell’approfondimento culturale, ma si completa con prestazioni analoghe a quelle del personale dipendente, circostanza inidonea, di per sè, ad implicare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. n.1891/12), è pur vero che ad opposte conclusioni deve giungersi ove si accerti il requisito dell’assoggettamento del borsista ai poteri e alle direttive dell’ente datore della borsa di studio; ciò è conforme anche alla giurisprudenza comunitaria, che qualifica il borsista come lavoratore laddove egli eserciti la propria attività sotto l’altrui potere direttivo, percependo una retribuzione a titolo di controprestazione (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 17 luglio 2008, C-94/07).

La sentenza impugnata ha accertato che dalle stesse convenzioni stipulate dalla Banca con la M. emergeva un orario sostanzialmente fisso; il divieto di svolgere altre attività e soprattutto che alla tirocinante non potevano essere affidate mansioni comportanti maneggio denaro e relativo rischio (n. 4), laddove la M. venne adibita a mansioni di cassiera, così come previste dal c.c.n.l. di categoria, come risultava dalle testimonianze escusse, che avevano anche evidenziato che la Banca sopperiva frequentemente alle carenze di personale con l’utilizzo di borsisti e che la M., oltre ad essere adibita in via continuativa alle ordinarie mansioni di cassiera, operava per giunta spesso da sola.

Trattasi di accertamenti in fatto insindacabili alla luce del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5.-Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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