Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15074 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15074 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 398-2010 proposto da:
FIUME

FRANCESCO

C.F.

FMIFNC40R18F138F,

già

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CORRIDONI 23,
presso lo studio dell’avvocato BARBARA BALBONI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE TROISI
giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso LA
2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –

1719
contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro
tempore,

rappresentata

e

difesa

dall’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 17/07/2015

GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domicilia ope
legis, in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 203/2009 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 08/05/2009 R.G.N. 1561/2007;

udienza del 21/04/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G 398/2010
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Salerno ha rigettato la domanda di Francesco Fiume nei confronti
dell’Agenzia delle Dogane e del Ministero dell’Economia e delle Finanze volta
all’accertamento della mancata ottemperanza dell’Agenzia alle sentenze del
Tribunale e della Corte d’appello di Salerno che avevano ordinato
all’Amministrazione di procedere all’interpello per la copertura del posto di
dirigente delle dogane di Salerno, con condanna dell’amministrazione al

mancato conferimento della reggenza dell’ufficio illegittimamente assegnato ad
atro soggetto non titolato , oltre al risarcimento del danno per perdita di chance,
del danno biologico e di quello esistenziale.
La Corte d’appello di Salerno , con la sentenza qui impugnata, ha confermato la
sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva rigettato la domanda del ricorrente
volta all’accertamento del!’ inottemperanza da parte dell’Agenzia delle Dogane
alle sentenze del Tribunale e della Corte d’appello , confermata dalla Cassazione
con sentenza del 23/5/2007 n 19233 ,che avevano ordinato all’amministrazione di
procedere ad interpello per la copertura del posto di dirigente delle dogane di
Salerno. In parziale riforma della decisione del Tribunale ha condannato
l’Agenzia delle Dogane a pagare a Fiume Francesco € 8.180,00 a titolo di danno
biologico.
La Corte ha rilevato che era corretta la decisione del Tribunale , oltre che
confermati dalle univoche emergenze probatorie, che l’Agenzia aveva
ottemperato alle prescrizioni delle sentenze di procedere all’interpello per coprire
il posto.
Ha rilevato, altresì, che la mancata rimozione di Michele Della Corte, nominato
reggente dell’Agenzia delle Dogane di Salerno nelle more dell’assegnazione
definitiva dell’incarico , non costituiva fonte di responsabilità risarcitoria per il
ricorrente non potendo egli vantare alcun diritto soggettivo all’assegnazione di
tale incarico dirigenziale considerata la discrezionalità riconosciuta al datore di
lavoro nella scelta dei soggetti cui conferire gli incarichi dirigenziali.
La Corte d’appello ha affermato , inoltre, che, pur accertata l’illegittimità
dell’assegnazione del Della Corte all’incarico in assenza di interpello, non poteva
essere riconosciuto al Fiume il risarcimento per perdita di chance non essendovi

pagamento a favore del ricorrente delle retribuzioni non percepite a causa del

prova , nel caso di specie , anche ricorrendo a criteri presuntivi , che ,qualora
l’Agenzia in luogo di nominare il Della Corte avesse proceduto all’interpello, il
Fiume avrebbe avuto concrete possibilità di conseguire il suddetto incarico
dirigenziale.
La Corte ha , invece, ritenuto sussistere il diritto del Fiume ad ottenere il
risarcimento del danno biologico subito in conseguenza della condotta
dell’Agenzia. Accertato infatti ,in via definitiva, con le citate sentenze del
Tribunale e della Corte d’appello confermata dalla Corte di Cassazione, che la

aveva determinato un danno biologico ,quantificato dal CTU nella misura del
12%, riconducibile alle vicissitudini lavorative del dirigente a far tempo dal 2002
quale conseguenza immediata della condotta illegittima dell’Agenzia.
Avverso la sentenza ricorre il Fiume formulando quattro motivi .Resiste l’Agenzia
delle Dogane -motivi della decisione
1)Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art 112 cpc , degli
artt 1175 e 1375 cc ; dell’art 2697cc , nonché vizio di motivazione .Lamenta il
mancato riconoscimento del risarcimento per perdita di chance . Rileva che tale
perdita era dipesa sia dal mancato espletamento dell’interpello con assegnazione
dell’incarico di reggente delle dogane di Salerno al Della Corte , sia dal
conferimento successivo dell’incarico dirigenziale provvisorio all’ing Vermillo
che non aveva presentato domanda e sul quale la Corte territoriale aveva anche
omesso di pronunciarsi . Riproduce a dimostrazione della fondatezza del motivo
gli atti processuali (ricorso in Tribunale, appello ).
2)Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art 112 cpc, dell’art 63 dlgs n
165/2001 , degli art 1175 e 1375 cc , vizio di motivazione . Censura
l’affermazione della Corte secondo cui la mancata rimozione di Della Corte non
poteva costituire fonte di risarcimento non potendo vantare il Fiume un diritto
soggettivo . Lamenta che egli aveva subito una lesione dell’interesse legittimo di
diritto privato dalla mancata rimozione di Della Corte in ragione della
disapplicazione dell’atto di nomina dichiarato illegittimo nonché in conseguenza
della nomina provvisoria dell’ing Vermillo che non aveva neppure presentato
domanda.

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nomina del Della Corte era contra legem , la patologia denunciata dal Fiume

3)Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art 63 dlgs n 165/2001 . Censura
l’affermazione della Corte secondo cui le precedenti sentenze non contenevano
l’ordine di rimuovere il Della Corte . Rileva che l’accertata illegittimità dell’atto
di conferimento dell’incarico aveva determinato l’automatica decadenza
dall’incarico dirigenziale del Della Corte.

eSpOtli

4tivi ,congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.
Deve, in primo luogo rilevarsi , con particolare riferimento al primo motivo, della
sua inammissibilità dovendo trovare applicazione il principio affermato più volte

riproduzione di atti processuali e documenti, ove si assuma che la sentenza
impugnata non ne abbia tenuto conto o li abbia mal interpretati, non soddisfa il
requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto
costituisce onere del ricorrente operare una sintesi del fatto sostanziale e
processuale, funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, al
fine di evitare di delegare alla Corte un’attività, consistente nella lettura integrale
degli atti assemblati finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente rileva ai
fini della decisione, che, inerendo al contenuto del ricorso, è di competenza della
parte ricorrente e, quindi, del suo difensore.(Sez. U, n.5698/2012, n 10244/2013, n
4324/2014)
Nella specie il ricorrente si è limitato a riprodurre il ricorso in primo grado e l’atto
di appello al fine di dimostrare che sussistevano gli elementi per affermare che
l’illegittimo comportamento dell’amministrazione aveva determinato la perdita di
chance ma ha omesso di indicare gli elementi o le parti degli atti riprodotti che,
secondo il suo convincimento, avrebbero dimostrato quanto sopra.
Deve , comunque, escludersi la sussistenza dei vizi denunciati.
La Corte territoriale , infatti,

ha esaminato le censure del ricorrente non

ravvisandosi pertanto alcuna violazione dell’art 112 cpc , né le ulteriori violazioni
denunciate con i motivi in esame.
La Corte d’appello ha rilevato che la mancata rimozione del Della Corte
dall’incarico di reggenza dell’ufficio dogane di Salerno non costituiva fonte di
responsabilità risarcitoria verso il Fiume non potendo questi vantare alcun diritto
all’assegnazione di tale incarico dirigenziale considerata la discrezionalità
riconosciuta al datore di lavoro pubblico nella scelta dei soggetti cui conferire

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da questa Corte secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la pedissequa

incarichi dirigenziali con conseguente infondatezza della pretesa risarcitoria
fondata sulla mancata assegnazione di tale incarico dirigenziale.
La Corte territoriale si è , dunque, uniformata ai principi espressi da questa Corte
secondo cui con la istituzione del ruolo unico dei dirigenti – previsto dall’art. 15
del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che ha sostituito l’art. 23 del d.lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, e le cui modalità di costituzione e tenuta sono disciplinate dal d.P.R.
26 febbraio 1999, n. 150 – il legislatore ha riconosciuto al datore di lavoro
pubblico ampia potestà discrezionale sia nel ritenere di non avvalersi di un

determinato dipendente mettendolo così a disposizione del ruolo unico, sia nella
scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali. (cfr Cass
3880/2006,3929/2007, 4275/2007; n 14624/2007 , n21700/2013 , n 13867/2014)

La Corte territoriale ha, altresì, escluso una responsabilità risarcitoria da
perdita di chance quale conseguenza della mancata attivazione della
procedura di selezione per l’accesso alla reggenza dell’ufficio.
Ha affermato, infatti, che era onere del ricorrente provare ,pur se solo in
modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità , la realizzazione in
concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato
sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile
doveva essere conseguenza immediata e diretta . Secondo la Corte
territoriale nella specie non poteva ritenersi, anche ricorrendo a criteri
presuntivi, che qualora l’Agenzia delle Dogane, in luogo del conferimento
dell’incarico al rag. Della Corte, avesse attivato la procedura di interpello
tra i dipendenti , il Fiume avrebbe avuto concrete probabilità di conseguire
il suddetto incarico il cui conferimento era connotato dal carattere
fiduciario e postulava inevitabilmente valutazioni ampiamente
discrezionali dell’amministrazione sottratte in quanto tali al sindacato del
giudice . Considerato che l’accertamento e la liquidazione della perdita di
chance, necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e
sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati ( cfr
Cass n 2737/2015, ) deve concludersi che la Corte territoriale ha fornito
adeguata motivazione del rigetto della domanda del Fiume, né
quest’ultimo ha indicato concrete e ragionevoli possibilità di risultati utili
non valutati dalla Corte di merito.
4)Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione del DM n 12/7/2000,
(Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000 Approvazione di “Tabella delle

4

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menomazioni”; “Tabella indennizzo danno biologico”; “Tabella dei coefficienti”,
relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), dell’art 112 cpc, nonché vizio di
motivazione . Lamenta che la Corte non ha spiegato il procedimento di
liquidazione del danno biologico in quanto in applicazione della tabella di cui al
DM 12/7/2000 l’importo liquidabile avrebbe dovuto essere superiore.
Anche tale motivo è infondato . La Corte territoriale / ae fine della liquidazione
equitativa del danno lamentato dal ricorrentg ha fatto ricorso alla misura degli

quale parametro e , pertanto, non è neppure ipotizzabile una loro violazione . La
Corte territoriale ha , inoltre, sufficientemente motivato il criterio adottato per la
liquidazione del danno.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna
del ricorrente, soccombente, a pagare le spese del presente giudizio..
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in
e 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Roma 21/4/2015

indennizzi fissati nelle tabelle Inail . Dette tabelle sono , dunque, utilizzate solo

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