Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15074 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35653-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ILDEBRANDO

GOIRAN 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO STEFANO MARZANO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4426/21/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 03/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Lombardia, di rigetto dell’appello in riassunzione da essa proposto avverso una precedente decisione della medesima CTR, che aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo appello avverso una sentenza della CTP di Milano, di parziale accoglimento del ricorso del contribuente Z.S. avverso una cartella di pagamento per IRPEF ed IVA 2005, emessa a seguito di controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis; la CTR, confermando quanto ritenuto dalla sentenza della CTP appellata, aveva ritenuto che, per il mancato previo invio di un avviso bonario, il contribuente aveva titolo per ottenere una riduzione delle sanzioni;

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il controllo formale delle dichiarazioni, espletato dall’ufficio ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, aveva lo scopo di constatare la correttezza dei calcoli, nonchè il regolare versamento di quanto dichiarato dal contribuente; ed in tali ipotesi il mancato invio dell’avviso bonario non inficiava la validità delle cartelle di pagamento emesse sulla base di tali controlli formali; nella specie l’iscrizione a ruolo era stata conseguente all’omesso versamento di tributi correttamente dichiarati dal contribuente, si che non sussisteva alcuna rilevante incertezza in merito al contenuto della dichiarazione fiscale; pertanto non era dovuto l’invio al contribuente di una comunicazione di irregolarità; e la riduzione delle sanzioni amministrative in favore del contribuente era dovuta solo se la comunicazione di irregolarità fosse stata dovuta e non quindi nel caso in esame, nel quale non sussisteva alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione e si trattava unicamente di omessi e tardivi versamenti di imposta, dichiarati dal medesimo contribuente;

che il contribuente si è costituito con controricorso;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13759 del 2016; Cass. n. 14577 del 2018), in caso di cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’invio della comunicazione di irregolarità, il cui scopo è quello di evitare la reiterazione da parte del contribuente di errori e di consentire al medesimo la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuta solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero una maggiore imposta dovuta rispetto a quella indicata in dichiarazione; in tal caso l’omesso invio di detta comunicazione, che pur costituisce una mera irregolarità, non preclude al contribuente che abbia ricevuto la notifica della cartella di corrispondere quanto dovuto, essendo unicamente prevista, in tale ipotesi, una riduzione delle sanzioni; al contrario, l’invio di tale comunicazione di irregolarità non è prescritto quando, come nella specie in esame, trattasi di mera omissione o di tardivo versamento di tributi, pur regolarmente indicati dal contribuente nella propria dichiarazione e ciò pur avendo la stessa cartella impugnata erroneamente fatto riferimento all’invio dell’avviso bonario; nell’ipotesi in esame, quindi, non era dovuta al contribuente alcuna riduzione delle sanzioni amministrative, ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2;

che, pertanto, il ricorso in esame va accolto, la sentenza impugnata va cassata e gli atti rimessi alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 15 luglio 2020

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