Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15074 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 15074 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 28255-2008 proposto da:
CARADONNA ANTONIO C.F. CRDNTN62E04L049L, DE PADOVA
ALESSANDRA C.F. DPDLSN66C68G224I, THIERY ATTILIO C.F.
THRTTL70E24L736A, tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
2014

ROMITO RODOLFO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

1060
contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F.8018440587, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 02/07/2014

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 540/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di VENEZIA, depositata il 19/11/2007 R.G.N. 504/2005;

R.G. n. 28255/08
Ud. 26.3.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Caradonna Antonio e da numerosi dipendenti del Ministero della
Giustizia, tutti ufficiali giudiziari, i quali avevano lamentato la
mancata applicazione nei loro confronti di taluni istituti previsti
dal CCNL del Comparto Ministeri, quali orario di lavoro, pause,
turni di reperibilità, buoni pasto, recuperi, riposi compensativi,
retribuzioni connesse a posizioni organizzative ed altro.
Proponevano impugnazione il Caradonna e altri nove
originari ricorrenti, limitando la domanda alle richieste connesse
all’orario di lavoro, e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza
pubblicata il 19 novembre 2007, confermava – richiamando le
argomentazioni del Tribunale – la decisione di primo grado,
osservando che al personale UNEP erano applicabili solo le
disposizioni generali del CCNL del Comparto Ministeri, mentre
per la regolamentazione del rapporto di lavoro non potevano
trovare applicazione le altre disposizioni di tale contratto, posto
che l’attività del personale UNEP, come disciplinata dal D.P.R. n.
1229 del 1959, era svincolata dai limiti dell’orario di lavoro, con
la corresponsione di una retribuzione non commisurata al
tempo, ma al numero e alla qualità degli atti compiuti. La
peculiarità dell’orario di lavoro dei ricorrenti era stata ribadita
dal CCNL del 24 aprile 2002, contenente norme di raccordo per
gli ufficiali giudiziari, che all’art. 7 aveva ribadito la flessibilità
dell’orario di lavoro. Né tale peculiarità era venuta meno con
l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 66/03, emanato in attuazione
delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, relativo a taluni
aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.

Il Tribunale di Padova rigettava la domanda proposta da

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Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto
ricorso Caradonna Antonio, De Padova Alessandra e Thiery
Attilio sulla base di due motivi, articolati in più censure,
illustrati da successiva memoria. Il Ministero della Giustizia
resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi, i ricorrenti
deducono che anche al personale UNEP sono applicabili le
disposizioni previste per i pubblici dipendenti dal CCNL del
Comparto Ministeri, attinenti all’orario di lavoro, ai recuperi, ai
riposi compensativi, ai turni di reperibilità, ai buoni pasto, a
nulla rilevando che per tale personale è prevista una specifica
disciplina dal D.P.R. n. 1229 del 1959, non potendo le
disposizioni contrattuali suddette essere derogate da
quest’ultima normativa.
Aggiungono i ricorrenti che la predisposizione di un orario
di lavoro organizzato su turni di servizio non è incompatibile con
le funzioni del personale UNEP; che a nulla rileva la
insussistenza di una normativa di raccordo che preveda
l’applicabilità agli ufficiali giudiziari degli istituti contrattuali
relativi all’orario di lavoro; che questo non può essere in ogni
caso superiore a 36 ore settimanali; che la normativa prevista
dal D. Lgs. n. 66/03, con riguardo alla durata dell’orario
settimanale, al riposo giornaliero, alle pause, al lavoro notturno,
è applicabile anche al personale UNEP, non essendo prevista
alcuna esclusione per tale personale.
Formulano i ricorrenti il quesito di diritto ex art. 366 bis
cod. proc. civ., non più in vigore, ma applicabile ratione temporis
2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, formulando anche
qui il quesito di diritto, denunziano violazione di legge e dei
contratti e accordi collettivi. Assumono che anche al personale
UNEP sono applicabili le disposizioni contrattuali in materia di
buoni pasto, essendo questi previsti per il personale che superi

1. Con il primo motivo del ricorso, denunziando violazione

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nella giornata lavorativa sei ore o che presti tre ore di lavoro
straordinario. Al riguardo la circolare del Ministero della
Giustizia del 10 febbraio 1998 individua fra i destinatari dei
buoni pasto i magistrati ed i dirigenti, categorie entrambe
sottratte all’orario di lavoro e tuttavia beneficiari di tale istituto.
3. Il primo motivo non è fondato.

ufficiali giudiziari, come gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i
coadiutori giudiziari addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e
protesti (c.d. UNEP) si inquadrano nella categoria degli impiegati
civili dello Stato poiché essi, quali “ausiliari dell’ordine
giudiziario” (come definiti dall’art. 1 del D.P.R. n. 1229 del 1959,
al fine di attestare il collegamento funzionale della loro attività
con quelle dei giudici e cancellieri), godono di uno stabile
inserimento nell’amministrazione giudiziaria, idoneo ad
escludere in radice qualsiasi accostamento della loro collocazione
lavorativa a quella di privati cittadini esercenti pubbliche
funzioni. Del resto, la legge (art. 2 cit. D.P.R. n. 1229 del 1959) li
equipara ai predetti impiegati statali agli effetti, tra l’altro, dei
congedi e della impignorabilità ed insequestrabilità sia della
retribuzione, sia delle indennità, sia degli assegni. Inoltre, Il
personale UNEP è assunto in servizio per pubblico concorso e nei
loro riguardi sono state estese le qualifiche professionali, con i
relativi profili, proprie del pubblico impiego. Né, ai fini della
possibile esclusione di tale inquadramento, hanno alcuna
incidenza le caratteristiche relative alle peculiarità del loro
trattamento retributivo e dell’assenza dell’obbligo del rispetto di
un orario predeterminato, sia perché, in effetti, il complesso
metodo retributivo può ritenersi assimilabile al trattamento
stipendiale degli impiegati statali, sia perché la mancata
preordinazione di un orario lavorativo non influisce sulla natura
subordinata e pubblica del rapporto (cfr. Cass. Sez. Un. 25 luglio
2006n. 16895).

Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, gli

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E’ stato altresì affermato che il personale UNEP rientra a
pieno titolo tra i destinatari del CCNL Comparto Ministeri, non
costituendo più una “carriera speciale”, bensì uno specifico
“profilo professionale” dei dipendenti dello Stato (di cui al D.P.R.
17 gennaio 1990, n. 44), come tale assoggettato alle disposizioni
del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, poi confluito nell’attuale D.

In relazione alle modalità della prestazione lavorativa del
personale in questione, le parti contrattuali hanno previsto
l’emanazione di “eventuali norme di raccordo per l’adeguamento
della disciplina di particolari istituti” (cfr. CCNL 16 febbraio 1999
Comparto Ministeri, art. 1, punto 2).
Tali norme di raccordo sono state emanate con il CCNL 24
aprile 2002, il quale prevede le voci retributive spettanti agli
ufficiali giudiziari (struttura della retribuzione: art. 2), il minimo
garantito (art. 4), l’indennità di trasferta per ogni atto compiuto
fuori dall’edificio ove ha sede l’ufficio giudiziario (art. 5), la
percentuale sui crediti recuperati dall’erario (art. 6), il tempo di
lavoro (art. 7), disponendo a tale ultimo riguardo che gli ufficiali
giudiziari “organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi
con la massima flessibilità alle esigenze connesse
all’espletamento degli incarichi loro affidati”.
Lo stesso contratto collettivo stabilisce inoltre (art. 9) che,
per quanto non previsto dalla normativa di raccordo, il rapporto
di servizio del personale UNEP rimane regolato “dalle pertinenti
norme speciali contenute nel D.P.R. 1229/59 e dalle disposizioni
dei Contratti Collettivi Nazionali del Comparto Ministeri, la cui
disciplina sia compatibile con il citato decreto e con la normativa
di settore”.
La regolamentazione del rapporto di lavoro degli ufficiali
giudiziari nei termini suesposti è stata ribadita dai successivi
contratti collettivi del Comparto Ministeri del 12 giugno 2003,
relativo agli anni dal 2003 al 2005, e del 14 settembre 2007
(quadriennio normativo 2006 – 2009 ed economico 2006 – 2007),

Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Cass. 9 luglio 2009 n. 16125).

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in cui esplicitamente si afferma che tali contratti si applicano
anche agli ufficiali giudiziari, “fatto salvo quanto previsto dal
CCNL del 24 aprile 2002”. Ed ancora il CCNL relativo al biennio
economico 2008-2009, fa rinvio ai precedenti contratti collettivi
“per quanto non previsto dal presente contratto”.
Questa essendo la normativa che regola il rapporto di
ha ritenuto che per essi non possono trovare applicazione le
disposizioni in tema di orario di lavoro previste per i dipendenti
del Comparto Ministeri, posto che l’attività del personale UNEP,
come disciplinata dal D.P.R. n. 1229 del 1959, è svincolata dai
limiti dell’orario di lavoro, con la corresponsione di una
retribuzione non commisurata al tempo, ma al numero e alla
qualità degli atti compiuti.
Attesa la indicata regolamentazione del rapporto, non sono,
infine, applicabili al personale UNEP le disposizioni di cui al D.
Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e

2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione
dell’orario di lavoro) atteso che, a norma dell’art. 2 dello stesso
decreto, l’applicazione di tali norme, è esclusa, fra l’altro,
“nell’ambito delle strutture giudiziarie in presenza di
particolari esigenze inerenti al servizio espletato”.
4. Il secondo motivo, relativo ai buoni pasto, ancor prima
che essere infondato per le ragioni sopra precisate con riguardo
all’orario di lavoro, è inammissibile.
I ricorrenti, infatti, nell’affermare che l’orario di lavoro da
essi svolto non è incompatibile con la concessione dei buoni
pasto, fondano sostanzialmente la censura su una circolare del
Ministero della Giustizia che individua tra i destinatari dei buoni
pasto anche i magistrati e i dirigenti, introducendo una
questione che non risulta trattata dalla Corte di merito e che gli
stessi ricorrenti non deducono di aver sottoposto all’esame del
giudice d’appello ed in quali termini.

lavoro degli ufficiali giudiziari, correttamente la Corte di merito

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Inoltre, a prescindere che le circolari esprimono pareri non
aventi efficacia vincolante, i ricorrenti, in violazione del principio
di autosufficienza del ricorso per cassazione, non producono,
unitamente al ricorso, la circolare in questione (art. 369, comma
2, n. 4 cod. proc. civ.).
Per il criterio legale della soccombenza i ricorrenti vanno
liquidate come in dispositivo.
P. Q . M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore del
Ministero resistente, in E 100,00 per esborsi ed E 3.500,00 per
compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 26 marzo 2014.

condannati al pagamento delle spese del presente giudizio,

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