Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15073 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30108/2019 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI BOCCHERINI 3,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO SPACCHETTI, che lo rappresenta

e difende per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS),

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 30/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.R., proveniente dal (OMISSIS), ha proposto un ricorso notificato il 7 ottobre 2019, per la cassazione del decreto n. 10284/2019 emesso dal Tribunale di Ancona e pubblicato in data 30 agosto 2019.

Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il ricorrente, secondo la ricostruzione contenuta nel ricorso, è giunto in Italia per fuggire alle persecuzioni di una setta religiosa (chiamata (OMISSIS)), che aveva in precedenza ucciso suo padre, in ragione della sua appartenenza alla religione sciita. La sua richiesta di protezione internazionale veniva tuttavia respinta dalla C.T..

Anche il Tribunale di Ancona rigettava la domanda, perchè il richiedente non era ritenuto attendibile, nè si riscontrava la sussistenza dei requisiti necessari al riconoscimento dello status di rifugiato, poichè i fatti riferiti dal ricorrente – ove attendibili – non avrebbero avuto il carattere persecutorio necessario. Non veniva riconosciuto neppure il diritto alla protezione sussidiaria non riscontrandosi un rischio effettivo di grave danno alla persona nella zona di provenienza; quanto alla protezione umanitaria, il Tribunale affermava che mancassero le allegazioni relative alla vulnerabilità del richiedente.

Il ricorrente ha articolato quattro motivi di ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo si lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ossia sulla situazione socio politica del Pakistan e sui motivi di persecuzione del ricorrente.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, in quanto non sarebbe stata riconosciuta la protezione internazionale a fronte di informazioni del tutto generiche e non in grado di evidenziare nel dettaglio la situazione socio-politica delle regioni del Pakistan.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e della Direttiva comunitaria 2004/83/UE, e si prospetta quale sarebbe la corretta nozione di “grave danno alla persona” e di “conflitto armato” da porre a fondamento dell’esame volto al riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria.

Con il quarto motivo si lamenta la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Richiama l’attenzione sulla instabile e spinoso contesto socio politico del Pakistan ed indica come il ricorrente, in caso di rimpatrio, si troverebbe sottoposto a minacce di morte, privo di risorse economiche e senza il supporto del proprio nucleo familiare.

Il ricorso è complessivamente inammissibile.

Il primo motivo denuncia l’esistenza di un vizio di motivazione facendo riferimento ad una nozione del medesimo più vasta e non più rispondente agli attuali ambiti di controllo della Cassazione sulla motivazione del provvedimento impugnato.

Nei successivi, alla enunciazione della normativa che si assume essere stata violata non segue nessun confronto con il decreto impugnato nel caso di specie, non si individuano nel testo i punti in cui il decreto sarebbe incorso in errore, non si illustrano in relazione al provvedimento impugnato gli errori di diritto in cui sarebbe incorso ma si prospettano del tutto astrattamente alcune nozioni, nonchè si fa riferimento alla situazione politica e sociale del Pakistan, del pari in modo del tutto generico e indeterminato, prescindendo da una localizzazione territoriale dei problemi, indispensabile in un territorio vasto e complesso come il Pakistan, prescindendo da informazioni tratte da fonti attendibili e delle quali potrebbe rilevare l’omessa considerazione, che però dovrebbe avere come suo primo parametro di riferimento, in questo caso del tutto mancante, l’esame del contenuto del provvedimento impugnato. Anche l’ultimo motivo, con il quale si censura la decisione in punto di omesso riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria è, non indica in che modo, nè in quale passo della motivazione, il decreto del tribunale avrebbe errato nella valutazione sulla vulnerabilità del ricorrente, e non si fornisce alcun riferimento in ordine al percorso di integrazione, in ipotesi trascurato nella valutazione del tribunale, allo scopo di evidenziare allegazioni salienti non verificate o non approfondite.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

nulla sulle spese, non avendo l’amministrazione svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA