Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15073 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3871/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrenti –

contro

D.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 171/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI dell’8/11/06, depositata il 29/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione nei confronti di D. G. (che non si è costituito) e avverso la sentenza della C.T.R. Campania n. 171/52/06, depositata il 29-12-06, con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Iva, Irpef e Irap relativo al 1999, si è accolto l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado (che aveva accolto solo parzialmente il ricorso introduttivo del contribuente) affermando tra l’altro che l’accertamento non poteva fondarsi esclusivamente sull’applicazione dei parametri senza tenere conto degli elementi forniti dal contribuente e correlati alla specificità dell’attività svolta.

2. Il ricorso del Ministero, che non è stato parte del giudizio d’appello, risulta inammissibile (v. per tutte SU n. 3116).

L’unico motivo del ricorso dell’Agenzia (col quale la sentenza impugnata viene censurata per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, nonchè art. 2729 c.c.) deve ritenersi innanzitutto inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto, che si presenta astratto, generico, e non idoneo a consentire di comprendere la rilevanza della risposta al quesito ai fini della definizione della controversia, e comunque improcedibile per mancato deposito (ex art. 369 c.p.c., n. 4) degli atti sui quali il motivo si fonda (ad es., l’avviso opposto, o comunque la documentazione dalla quale eventualmente risulterebbe che il contribuente non aveva fornito elementi in sede di contraddittorio, avendo in contrario la C.T.R. affermato che l’Ufficio non aveva tenuto conto degli “elementi forniti dal contribuente e correlati alla specificità dell’attività svolta”).

In ogni caso il ricorso (anche in ragione di quanto affermato nella sentenza impugnata circa la mancata considerazione degli elementi forniti dal contribuente e non adeguatamente censurato in questa sede) sarebbe manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente, avendo in tale sede quest’ultimo l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente (v. SU n 26635 del 2009).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese; del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA