Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15073 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35024-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4149/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, che ha accolto l’appello del contribuente D.F., esercente la professione di odontotecnico, avverso una sentenza della CTP di Salerno, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente anzidetto avverso un avviso di accertamento IRPEF, IVA ed IRAP 2008.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto inapplicabile alla specie la presunzione legale, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 anche in ordine ai versamenti effettuati dal professionista sul suo conto corrente bancario, senza tener conto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo per i professionisti il citato articolo solo nella parte relativa ai prelevamenti, mentre in nulla aveva innovato circa i versamenti effettuati dal professionista sul suo conto corrente, continuando questi ultimi ad avere efficacia presuntiva di una loro maggiore disponibilità reddituale, salva la possibilità data al contribuente di provare in modo analitico l’estraneità di detti movimenti ai fatti imponibili;

che il contribuente non si è costituito con controricorso;

che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, come più volte rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 2432 del 2017; Cass. n. 8266 del 2018; Cass. n. 23523 del 2018), la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 limitatamente alle parole “o compensi”, ritenendo che, con riferimento ai compensi percepiti dai lavoratori autonomi, la presunzione basata sugli accertamenti bancari fosse lesiva del principio di ragionevolezza e della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che anche i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati dai lavoratori autonomi fossero destinati ad investimenti nell’ambito della loro attività professionale; a seguito di detta pronuncia, pertanto, la presunzione legale posta dal citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, secondo la quale i prelevamenti dai conti correnti bancari sono considerati ricavi, può essere utilizzata solo nei confronti degli imprenditori e non anche nei confronti dei lavoratori autonomi; tuttavia, difformemente da quanto ritenuto dalla CTR, le operazioni di versamento sui conti correnti bancari continuano ad avere efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti e quindi sia per gli imprenditori, sia per i liberi professionisti, i quali tutti possono contrastare detta presunzione dimostrando di aver tenuto conto di detti versamenti nella determinazione del reddito soggetto ad imposta o che i medesimi non abbiano rilevanza ai fini anzidetti; che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata e gli atti rimessi alla CTR della Campania, sezione staccata di Salerno in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania sezione staccata di Salerno in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 15 luglio 2020

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