Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15073 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 15073 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 17418 – 2008 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C. F. 01585570581
(già Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e
Servizi per Azioni), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
2014
1026

dell’avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

NIEDDU GIANMARIO, CAREDDU GIACOMO, SANNA SERAFINO,

Data pubblicazione: 02/07/2014

SOCIETA’ ITALIA S.P.A.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 170/2008 della CORTE D’APPELLO
DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il
21/03/2008 R.G.N. 270/2007;

udienza del 25/03/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega verbale
MARESCA ARTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. n. 17418/08
Ud. 25.3.2014

:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
domanda proposta da Nieddu Gianmario, Careddu Giacomo e
Sanna Serafino nei confronti di Ferrovie dello Stato -Società di
Servizi e Trasporti per azioni, dichiarava che nel contratto di
appalto di servizi stipulato dalla predetta società con la società
Italia S.p.A. era ravvisabile un appalto di mere prestazioni di
manodopera, con la conseguente sussistenza di un rapporto di
lavoro subordinato tra i suddetti lavoratori e Ferrovie dello Stato,
“ora Trenitalia S.p.A.”.
Contro questa sentenza proponeva impugnazione “Ferrovie
dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni, ora Rete
Ferroviaria Italiana SpA” e la Corte d’appello di Cagliari, con
sentenza depositata il 14 aprile 2008, accogliendo l’eccezione
proposta dai lavoratori, dichiarava inammissibile il gravame,
rilevando:
– che l’appello doveva essere proposto dalla società Ferrovie dello
Stato, convenuta in primo grado, ovvero da Trenitalia S.p.A.,
considerato che la domanda era stata accolta dal Tribunale nei
confronti della società “Ferrovie dello Stato, ora Trenitalia S.p.A.”
e che era stata convenuta in giudizio la prima;
– che alcun titolo aveva Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per
appellare la sentenza;
– che non risultava che nel corso del giudizio la società Ferrovie
dello Stato, poi Trenitalia S.p.A., fosse stata trasformata in Rete
Ferroviaria S.p.A., che aveva proposto l’appello;
– che l’impugnazione era dunque inammissibile, essendo stata
proposta da una società che non aveva partecipato al giudizio.

Il Tribunale di Tempio Pausania, in accoglimento della

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Contro questa sentenza ricorre per cassazione “Rete
Ferroviaria Italiana – Società per Azioni (già Ferrovie dello Stato,
Società di Trasporti e Servizi p. Az.)” sulla base di un solo
motivo. I lavoratori sono rimasti intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo, cui fa seguito il quesito di diritto ex

ratione temporis,

la ricorrente, denunziando nullità del

procedimento e della sentenza nonché violazione e falsa
applicazione degli artt. 100, 323, 339, 420 e 437 cod. proc. civ.,
ripercorre le vicende societarie del Gruppo Ferrovie dello Stato
dal 1992 in poi, rilevando, per quanto ancora qui rileva, che la
società Ferrovie dello Stato, convenuta nel giudizio di primo
grado, si era trasformata prima in Trenitalia S.p.A., alla quale
era stato venduto il complesso dei beni con cui veniva esercitato
il servizio di trasporto, e successivamente in Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. Quest’ultima società doveva pertanto
“considerarsi, a pieno titolo, una delle parti in causa, e, in
quanto soggetto convenuto in primo grado, pienamente
legittimato ad appellare”.
Correttamente, ad avviso della ricorrente, l’appello era stato
proposto da “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi
per Azioni, ora Rete Ferroviaria Italiana Spa”. La confusione tra
soggetti giuridici aveva indotto in errore la Corte d’appello, la
quale, anziché ritenere quest’ultima società non legittimata
all’impugnazione, avrebbe dovuto accogliere la richiesta di rinvio
formulata dal difensore della società, al fine di dimostrare la
predetta legittimazione ovvero d’ufficio, ex art. 437 cod. pro. Civ.,
accertare che Rete Ferroviaria Italiana non era un soggetto
“estraneo” al processo.
Produce

la ricorrente,

unitamente

al ricorso,

documentazione comprovante le vicende societarie del Gruppo
Ferrovie dello Stato.
2. Il ricorso non è fondato.

art. 366 bis cod. proc. civ., non più in vigore ma applicabile

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Deve

innanzitutto

dichiararsi

inammissibile

la

documentazione prodotta dalla società ricorrente in questa sede.
Ed infatti, le ipotesi di nullità della sentenza che
consentono, ex art. 372 cod. proc. civ., la produzione di nuovi
documenti in sede di giudizio di legittimità sono limitate a quelle
derivanti da vizi propri dell’atto per mancanza dei suoi requisiti

quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del
procedimento, quale la pretesa irregolare costituzione del
rapporto processuale (Cass. 6 febbraio 2001 n. 1650; Cass. 22
febbraio 2002 n. 2586; Cass. 20 dicembre 2002 n. 18136; Cass.
25 febbraio 2004 n. 3775; Cass. 4 giugno 2004 n. 10689; Cass.
26 ottobre 2006 n. 23026).
Tanto premesso, deve osservarsi che, come risulta dalla
sentenza impugnata e dal ricorso qui proposto, la domanda,
avanzata in primo grado nei confronti delle Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi per Azioni, è stata accolta nei
confronti di “SpA Ferrovie dello Stato, ora Trenitalia SpA”.
L’appello, anziché da tale ultima società, è stato viceversa
proposto da “Ferrovie dello Stato, Società di Trasporti e Servizi
per Azioni, ora Rete Ferroviaria Italiana SpA.”, soggetto giuridico
quest’ultimo diverso da Trenitalia S.p.A.
Correttamente dunque la Corte di merito, ha ritenuto
inammissibile il gravame, rilevando che Rete Ferroviaria Italiana
non aveva titolo ad impugnare la sentenza, non avendo prodotto
alcun documento per dimostrare la sopravvenuta legittimazione
né, tanto meno, allegato che vi era stata trasformazione della
società Trenitalia S.p.A. in Rete Ferroviaria S.p.A.
3. La ricorrente lamenta il mancato accoglimento, da parte
della Corte di merito, della richiesta di rinvio avanzata dalla
società per dimostrare la propria legittimazione all’impugnazione.
Ma, a prescindere che dalla sentenza impugnata risulta che
il rinvio è stato chiesto per “attività difensiva” e che, al riguardo,
la ricorrente non trascrive il contenuto del relativo verbale né,

essenziali di sostanza e di forma, e non si estendono, pertanto, a

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tanto meno, lo produce in violazione del principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione, rientra nei poteri
discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in questa
sede, l’ammissione di documenti, non prodotti tempestivamente,
che ritenga “indispensabili ai fini della decisione della causa”.
Il ricorso deve pertanto rigettato.
lavoratori svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma in data 25 marzo 2014.

Nulla per le spese del presente giudizio, non avendo i

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