Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15072 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34021/2019 proposto da:

A.N., rappresentato e difeso dall’avv.to PAOLO SASSI,

(studiolegaleassociatosassi.pec.giuffre.it), giusta procura speciale

in atti, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAMPOBASSO n. 1420/2019,

depositata il 25/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.N. ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Campobasso che aveva rigettato l’opposizione al decreto con il quale, unitamente alla reiezione della domanda di protezione internazionale, era stato revocata la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza della domanda.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente ha dedotto che, in sede di opposizione, aveva chiesto che la revoca del provvedimento del Consiglio dell’Ordine fosse dichiarata illegittima, che venisse accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del beneficio e che fosse liquidato il compenso professionale dovuto.

2. La parte intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 17 e degli artt. 170 ed 82 TUGS.

1.1. Assume, al riguardo, che il Tribunale aveva erroneamente interpretato la norma richiamata, affermando che, nella materia della protezione internazionale, l’integrale rigetto del ricorso implicava la manifesta infondatezza dello stesso e determinava, conseguentemente, la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato: lamenta che tale statuizione si traduceva in una erronea regola iuris secondo cui le ragioni del rigetto del merito erano sufficienti a determinare automaticamente la ritrattazione della precedente ammissione, laddove la giurisprudenza di legittimità prevalente aveva chiarito che essa poteva essere adottata, con valutazione distinta da quella del merito della domanda e, soprattutto, solo a seguito della verifica che l’azione era stata proposta con dolo o colpa grave.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l'”omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, e la nullità del provvedimento impugnato”.

2.1. Lamenta, al riguardo, che la motivazione resa dal Tribunale era fondata su un ragionamento illogico, errato ed apparente in quanto con esso si affermava, nella sostanza, che il giudice dell’opposizione non aveva alcun potere di rivalutare nel merito “la non infondatezza della domanda”, eliminando, di fatto – in contrasto con quanto previsto dalle norme vigenti e dall’interpretazione di esse resa da questa Corte – l’utilità di opporsi in via autonoma contro la decisione che revocava l’ammissione al gratuito patrocinio: con ciò si finiva dunque, per rendere impropriamente la decisione resa sul giudizio di protezione, pregiudiziale alla seconda che aveva per oggetto l’opposizione e che perdeva totalmente la propria funzione accertativa.

3. Con il terzo motivo, infine, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, art. 136, comma 2 e art. 170, nonchè del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 17, convertito nella L. n. 46 del 2017.

3.1. Lamenta che le norme richiamate, in combinato disposto fra loro, erano state erroneamente interpretate, anche perchè l’adempimento del dovere di cooperazione istruttoria del giudice, caratterizzante i giudizi di protezione internazionale, comportava necessariamente l’impossibilità, per il ricorrente, di formulare una prognosi esatta sull’esito del giudizio, affidato non soltanto alle proprie allegazione ma anche e soprattutto all’attività ufficiosa del giudice, non prevedibile al momento della proposizione del ricorso: deduce, al riguardo, che l’azione giudiziaria era l’unico strumento attraverso cui esercitare il diritto fondamentale all’asilo costituzionale per il quale la difesa tecnica dei ricorrenti – per la stragrande maggioranza non abbienti – sarebbe stata vanificata dall’interpretazione resa nell’ordinanza impugnata.

4. I motivi devono essere congiuntamente esaminati in quanto sono strettamente connessi.

4.1. Il primo ed il secondo sono fondati ed assorbono il terzo.

4.2. Deve premettersi che del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 17, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, lett. g), (convertito, con modificazioni, con la L. n. 46 del 2017) recita: “Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell’art. 29 e art. 32, comma 1, lett. b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all’art. 74, comma 2, del predetto Decreto”.

4.3. Da tale disposizione, il tribunale ha tratto la regula juris secondo cui “la lettura sistematica delle norme richiamate permette di concludere che nella specifica materia della protezione internazionale l’integrale rigetto del ricorso implica la manifesta infondatezza dello stesso che, a suo volta, determina la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato” (cfr. pag. 2 dell’ordinanza impugnata).

5. Tale interpretazione è erronea.

5.1. Questa Corte ha avuto modo di chiarire, con specifico riferimento ai giudizi di protezione internazionale, che:

a. “in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la revoca, per avere la parte agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, deve essere basata esclusivamente sulla valutazione di tali presupposti, indipendentemente dalla valutazione della fondatezza dell’azione di merito. (cfr. Cass. 21610/2018 che ha affermato tale principio generale con riferimento ad un caso in cui non era ancora applicabile la modifica introdotta dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 17)”;

b. “Il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula l’accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell’azione, valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda” (cfr. Cass. 7785/2020 alla cui motivazione si rimanda integralmente in ragione della sovrapponibilità dei caso ivi esaminato con quello oggetto dell’odierno scrutinio).

5.2. Tanto premesso, si osserva che il Tribunale, prendendo le mosse dall’erronea affermazione riportata al cpv. 4.3. della presente motivazione, si è discostato dai principi sopra richiamati, ormai consolidati, giungendo, altrettanto erroneamente, ad affermare che nella specifica materia sussiste “equivalenza” fra le ragioni del rigetto del merito e la manifesta infondatezza della domanda che sarebbero “sufficienti a determinare automaticamente la revoca dell’ammissione e sono superabili solo se vengano adottate specifiche ragioni che consentano di far ritenere il ricorso non manifestamente infondato nonostante il suo integrale rigetto” (cfr. pag. 3 primo cpv.).

5.3. Tale statuizione contrasta anche con l’esigenza interpretativa di coordinare la norma specificamente introdotta in materia di protezione internazionale con il complessivo sistema del TUGS; ed appare, altresì, gravemente illogica non consentendo di comprendere la differenza fra le ragioni della manifesta infondatezza della domanda, sulle quali deve essere fondato il provvedimento di revoca del beneficio, dalle ragioni di non manifesta infondatezza di essa, nonostante il rigetto della domanda per la quale era stato concesso.

6. Nè può ritenersi che il più recente arresto portato da Cass. 20002/2020 – secondo il quale “la disciplina del patrocinio a spese delle Stato nei giudizi in materia di protezione internazionale è regolata dal principio generale per cui costituisce motivo di revoca dell’ammissione, sia l’avere agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell’iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa; la specifica previsione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 17, va intesa, pertanto, nel senso che è da ritenere sufficiente, ai fini della revoca, il richiamo operato dal giudice del merito alle ragioni dell’infondatezza della domanda” consenta di giungere ad una diversa conclusione, in quanto il “richiamo” alla motivazione resa per la infondatezza della domanda non vale ad escludere, a monte, una ponderata rivalutazione della non manifesta infondatezza di essa nel senso sopra chiarito che, lungi dal trasformarsi in equivalenza delle valutazioni, si limita a non escludere la possibilità di adempiere al dovere motivazionale “per relationem”.

7. Il terzo motivo rimane assorbito, non essendo inutile precisare che:

a. il dovere di cooperazione istruttoria, caratterizzante il giudizio di protezione internazionale, non vale ad esimere il ricorrente da precisi oneri di allegazione che dovranno essere oggetto di valutazione anche da parte del giudice dell’opposizione;

b. la diversa interpretazione renderebbe vano il significato della disposizione introdotta dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 17;

c. il giudice dell’opposizione, sulle complessive emergenze processuali, dovrà formulare una valutazione di merito che, ove sia immune da vizi logici, sarà insindacabile in sede di legittimità.

8. L’ordinanza, pertanto, deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Campobasso, in persona di diverso giudice, che dovrà riesaminare la controversia alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati e dovrà, altresì, decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte;

accoglie il primo e secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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