Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15072 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11488/2010 proposto da:

D.M. (OMISSIS), G.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ALFREDO

FUSCO 104, presso lo studio dell’avvocato CAIAFA ANTONIO,

rappresentate e difese dagli avvocati DERAMO Antonio Leonardo,

LOCONTE STEFANO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CARMI OLEOMECCANICA SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1268/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

30/06/09, depositata il 20/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO RORDORF;

udito l’Avvocato Massimiliano Vencesla (delega avvocato Stefano

Loconte), difensore delle ricorrenti che chiede la remissione in

termini;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha

concluso per la remissione in termini.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato una relazione del seguente tenore:

“1. Le ricorrenti hanno impugnato per cassazione una sentenza della Corte d’appello di Bologna, emessa il 20 ottobre 2009 e loro notificata il 19 febbraio 2010, che, parzialmente riformando una precedente decisione del Tribunale di Ravenna, dopo aver dichiarato illegittima una clausola dello statuto della Carmi Oleomeccanica s.r.l. secondo cui la liquidazione della quota del socio defunto in favore degli eredi deve esser operata sulla base dell’ultimo bilancio approvato prima del decesso, ha liquidato la quota spettante alle anzidette ricorrenti in proporzione al valore patrimoniale della società, quale desunto dai dati dell’ultimo bilancio chiuso prima della loro dichiarazione di non voler subentrare in società nella posizione del dante causa defunto.

Il ricorso, nel quale si censura l’impugnata sentenza per aver rigettato la domanda principale delle appellanti, mirante ad una più radicale dichiarazione di nullità della medesima clausola statutaria, tale da escludere il diritto di recesso di chi sia subentrato ereditariamente nella titolarità della quotai sociale, non è stato notificato alla società intimata, pur essendo stato tempestivamente (il 20 aprile 2010) affidato dal difensore delle ricorrenti all’ufficiale giudiziario perchè vi provvedesse a mezzo posta.

Deducendo la propria incolpevolezza per il mancato perfezionamento della notifica, in data 28 luglio 2010 le ricorrenti hanno depositato istanza di rimessione in termini.

2. Non pare possibile applicare nella presente causa la disposizione del secondo comma del novellato art. 153 c.p.c., che ha esteso l’istituto della rimessione in termini a qualunque decadenza in cui la pare dimostri di essere incorsa per causa ad essa non imputabile, giacchè tale disposizione è operante solo per i giudizi intrapresi dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (art. 58 Legge cit.), mentre il giudizio del quale qui si discute trae origine da un atto di citazione risalente al 1 dicembre 2004.

Potrebbe allora prospettarsi l’applicazione del principio, ripetutamente affermato da questa corte, secondo cui, qualora la notificazione dell’atto da effettuarsi entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio; nel guai caso, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (tra le altre: Sez. un. n. 17352 del 2009; Cass. 6846 del 2010; Cass. n. 9046 del 2010; Cass. 6547 del 2008). Alla luce di tale orientamento, peraltro, si potrebbe dubitare dell’ammissibilità del ricorso, non risultando che nel caso in esame le ricorrenti si siano tempestivamente attivate per rinnovare esse stesse nel più breve tempo possibile la notificazione non perfezionatasi.

Ma non può neppure trascurarsi l’esistenza di un ulteriore indirizzo giurisprudenziale che, movendo dal medesimo presupposto di quello sopra ricordato, se ne discosta nel punto in cui, invece di ritenere che in simili casi la parte possa e debba senz’altro procedere ad un nuovo tentativo di notificazione, la onera della proposizione di un’istanza al giudice dell’impugnazione per essere rimessa in termini (tra le altre: Sez. un. n. 14494 del 2010; Sez. un. n. 3818 del 2009;

Cass. n. 12057 del 2010; Cass. n. 10212 del 2010).

Ove il collegio ritenesse di dover seguire quest’ultimo indirizzo, occorrerebbe dunque concedere un termine alla parte che ne ha fatto richiesta perchè provveda alla notifica del ricorso alla società intimata”.

Le ricorrenti hanno depositato una successiva memoria, insistendo per la rimessione in termini.

Osserva il collegio che nessuno dei due orientamenti giurisprudenziali richiamati nella relazione (e nemmeno l’ulteriore pronuncia di Cass. n. 22245 del 2010) prescinde, ai fini della possibilità per la parte di rinnovare utilmente il procedimento di notificazione del ricorso, non giunto a buon fine: 1) di dimostrare adeguatamente le circostanze per le quali la notificazione non si è potuta tempestivamente perfezionare; 2) di attivarsi entro un termine ragionevole (che la pronuncia da ultimo citata ricollega a quello indicato dall’art. 369 c.p.c., comma 1) per riattivare detto procedimento.

Nel caso in esame, viceversa, le ricorrenti, pur affermando che il plico postale contenente il ricorso da notificare a mezzo posta al difensore domiciliatario della controparte “inaspettatamente ed inopinatamente” è stato restituito senza indicazione alcuna, non hanno fornito di tale evenienza prova di sorta, onde non è documentato come detto plico fosse stato compilato e quale indirizzo fosse stato su di esso apposto, nè è possibile desumere dagli atti in quale data la restituzione del plico sia avvenuta. Risulta soltanto che esso fu spedito per la notifica il 20 aprile 2010 e che le ricorrenti depositarono il ricorso nella cancelleria di questa corte il 10 maggio successivo.

L’istanza di rimessione in termini risulta però esser stata depositata solo il 28 luglio 2010, cioè a più di tre mesi di distanza dalla precedente spedizione postale, non andata a buon fine;

sicchè, per le ragioni appena evidenziate, non v’è neppure la possibilità di affermare che tale iniziativa sia stata assunta entro un termine ragionevole rispetto al momento in cui le ricorrenti medesime ebbero contezza della mancata notificazione tempestiva del ricorso.

Alla stregua di siffatti rilievi il ricorso deve esser dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità nel quale la società intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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