Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15072 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 15072 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 15504-2008 proposto da:
TRENITALIA S.P.A. C.F. 05403151003, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE TUPINI 113, presso lo
studio dell’avvocato CORBO NICOLA, che la rappresenta
e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014
contro

1025

VIGORITO MARIO C.F. VGRMRA63L24F223S, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo
studio

dell’avvocato

GAETANO

DI

GIACOMO,

Data pubblicazione: 02/07/2014

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato

SCHIAVO

GIANFRANCO, giusta delega in atti;
– controri corrente nonchè contro

ITALTECNO S.P.A., SOCIETA’ CONSORTILE PER LA GESTIONE

– intimati –

avverso la sentenza n. 933/2007 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 04/07/2007 R.G.N. 845/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/03/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato RUGGIERI GIANFRANCO per delega CORBO
NICOLA;
udito l’Avvocato SCHIAVO GIANFRANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

DEI SERVIZI FERROVIARI A.R.L.;

RG. n. 15504/08
Ud. 25.3.2014

.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

luglio 2007, ha confermato la decisione di primo grado che aveva
ravvisato nel contratto di servizi stipulato da Trenitnlia S.p.A.
con la Società Consortile per la Gestione dei Servizi Ferroviari di cui faceva parte la Italtecno S.p.A., alle cui dipendenze
prestava servizio Vigorito Mario – un appalto di mere prestazioni
di manodopera ed aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto
di lavoro subordinato tra Trenitalia S.p.A. e il Vigorito, con
condanna di tale società al pagamento delle differenze retributive
come tecnico di VI livello del CCNL di categoria.
Contro questa sentenza propone ricorso per cassazione
Trenitalia S.p.A. sulla base di tre motivi. Resiste con
controricorso Vigorito Mario. La Società Consortile per la
Gestione dei Servizi Ferroviari e Italtecno S.p.A. non hanno
svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in tre motivi, cui fanno seguito i
quesiti di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., non più in vigore,
ma applicabile ratione temporis.
2. Con il primo motivo la ricorrente, denunziando violazione
e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge n.
1369/60, in relazione alla legge n. 210 del 1985, istitutiva
dell’Ente Ferrovie dello Stato, deduce che la Corte di merito ha
ravvisato un appalto di mere prestazioni di manodopera nel
contratto di servizi stipulato da Trenitalia S.p.A. con la Società
Consortile per la Gestione dei Servizi Ferroviari, di cui faceva
parte la Italtecno S.p.A. ed alle cui dipendenze prestava servizio
l’odierno controricorrente, non considerando che, a seguito

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 4

2

dell’entrata in vigore della legge n. 210 del 1985, l’operatività del
generale divieto previsto dall’art. 1 della legge n. 1369 del 1960
era stato fortemente limitato, avendo la legge istitutiva delle
Ferrovie dello Stato conferito ampio rilievo alle finalità di
economicità ed efficienza del predetto Ente ed alle conseguenti
esigenze di elasticità e flessibilità nella dislocazione dei servizi e

Aggiunge che il contratto di appalto di servizi è stato
stipulato in conformità alla legge n. 210/85 ed è quindi del tutto
legittimo, considerato peraltro che è stata fornita la prova della
natura imprenditoriale dell’appaltatore e della effettiva
dipendenza del Vigorito da quest’ultimo.
3.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando

violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge
n. 1369/60 nonché vizi di motivazione circa punti controversi e
decisivi per il giudizio, rileva che la Corte di merito ha errato nel
ritenere che l’appalto si era risolto nella messa a disposizione del
committente di una prestazione lavorativa, lasciando
all’appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del
rapporto, senza una reale organizzazione della prestazione
finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.
Così ragionando, aggiunge la ricorrente, la Corte territoriale
non ha tenuto conto che “il risultato produttivo autonomo” non
doveva essere valutato con riguardo alle prestazioni eseguite dal
singolo lavoratore, bensì al complesso delle prestazioni oggetto
dell’appalto.
4. Il terzo motivo denunzia le medesime violazioni di legge
di cui al precedente motivo nonché vizio di motivazione.
Deduce la ricorrente che la Corte di merito, nel ritenere
sussistente l’interposizione fittizia, ha valutato erroneamente le
risultanze della prova testimoniale. Da tale prova era emerso che
solo in via occasionale il Vigorito aveva ricevuto indicazioni
tecniche da un dipendente delle Ferrovie, mentre di norma era
soggetto alle disposizioni e alle direttive dei dipendenti della

del personale.

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Italtecno; che la gestione dei servizi appaltati, dei turni e degli
orari di lavoro erano di competenza esclusiva ed autonoma della
Italtecno, senza che Trenitalia avesse mai condizionato o
influenzato le scelte della appaltatrice.
Rileva, infine, la ricorrente che per configurare uno pseudo
appalto illecito non basta il conferimento anche minimo, da parte
che questo conferimento sia di tale rilevanza da rendere del tutto
marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore.
5.

In replica a tali motivi, il lavoratore eccepisce

preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, per essere stata la
procura conferita per la difesa di un soggetto giuridico (Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A.) diverso dalla ricorrente (Trenitalia
S.p.A). In subordine chiede il rigetto del ricorso.
6. L’eccezione di inammissibilità ora indicata è fondata.
Con la procura apposta a margine del ricorso per
cassazione l’institore, ex art. 2203 cod. civ., di “Trenitalia S.p.A.”,
parte questa del giudizio di appello e nei cui confronti è stata
emessa la sentenza impugnata, ha conferito al difensore
l’incarico di rappresentare e difendere nel presente giudizio la
“Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Società con socio unico,
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello
Stato”, conferendogli ogni più ampia facoltà.
Orbene, non vi sono elementi per ritenere che Trenitalia
S.p.A. abbia trasformato la sua ragione sociale in Rete
Ferroviaria S.p.A. ovvero sia stata incorporata per fusione da
quest’ultima società ovvero ancorabbia -títóro, in qualche
modo, ad impugnare la sentenza emessa nei confronti della
prima.
Né, in replica alla eccezione in questione, sono state
allegate o, tanto meno, dimostrate dalla società ricorrente le
vicende delle due società, non risultando prodotta con il ricorso
alcuna documentazione al riguardo.

dell’appaltante, di capitale, macchine ed attrezzature, ma occorre

4

Non vi è infine nella procura rilasciata a favore di Rete
Ferroviaria alcun riferimento a Trenitalia S.p.A., risultando dalla
stessa soltanto che la prima è soggetta all’attività di direzione e
coordinamento del Gruppo Ferrovie dello Stato.
La conseguenza di tutto ciò è che la procura come sopra
conferita rende inammissibile il ricorso, con la conseguente

giudizio, liquidate come in dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti della Società Consortile per
la Gestione dei Servizi Ferroviari e di Italtecno S.p.A., non
avendo esse svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che
liquida a favore di Vigorito Mario, in € 100,00 per esborsi ed €
3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Nulla per le spese nei confronti delle società rimaste intimate.
Così deciso in Roma in data 25 marzo 2014.

condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente

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