Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15071 del 22/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15071
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AMERICANPEL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– ricorrente non costituita –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è elettivamente
domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 136/20/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano, Sezione n. 20, depositata il 19.01.2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M., Dott. CENICCOLA Raffaele.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 13065/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 136/20/2006 pronunziata dalla CTR di Milano Sezione n. 20 e DEPOSITATA il 19 gennaio 2007.
Il ricorso notificato il 25.02.2008, che attiene ad impugnazione degli avvisi di accertamento e rettifica, ai fini IVA, IRPEG ed IRAP per gli anni 1997 e 1998, non risulta depositato in cancelleria, giusta certificazione in atti, entro il prescritto termine.
2 – La controricorrente, con atto notificato il 04.04.2008, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato per infondatezza.
3 – Il ricorso appare improcedibile, non risultando osservato il disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 1, che prescrive il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Vista, in particolare, la certificazione della Cancelleria Centrale Civile in data 21.05.2008 cr. 83/2008, attestante la mancata iscrizione del ricorso;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, per detti motivi il ricorso va dichiarato improcedibile;
Considerato che le spese del giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente e liquidate in complessivi Euro quindicimilacento, di cui Euro 15.000,00 per onorario ed Euro 100,0 per spese vive, oltre contributo, spese generali ed accessori di legge;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro quindicimilacento, oltre contributo, spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010