Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15071 del 21/07/2016

Cassazione civile sez. II, 21/07/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 21/07/2016), n.15071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso ricorso 13540-2012 proposto da:

A.P., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

N.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE.

SS. PIETRO E PAOLO 4, presso lo studio dell’avvocato ENZO

PIETROSANTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GOFFREDO

NARDECCHIA;

A.L., A.L., A.C., elettivamente

domiciliate in ROMA, V.PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato

GUIDO ROMANELLI, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIOVANNI CUOMO ULLOA;

– controricorrenti –

nonchè sul ricorso 13540-2012 proposto da:

A.L., A.L., A.C., elettivamente

domiciliate in ROMA, V. PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato

GUIDO ROMANELLI, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIOVANNI CUOMO ULLOA;

– ricorrenti incidentali –

contro

B.S. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

e contro

N.M.L.;

– intimato –

nonchè sul ricorso 13540-2012 proposto da:

N.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE SS.

PIETRO E PAOLO 4, presso lo studio dell’avvocato ENZO PIETROSANTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GOFFREDO NARDECCHIA;

– ricorrente incidentali –

contro

B.S. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso lo

studio dell’avvocato MAURIZIO CECCONI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati STEFANIA D’ALESSANDRO, GIORGIO VILLANI;

– controricorrenti –

e contro

A.L., A.L., A.C.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1181/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 28/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito gli Avvocati Cecconi, Chiara Romanelli – per delega

dell’Avvocato Guido Romanelli – e Nardecchia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, il quale ha concluso per l’improcedibilità o il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 3/11/1998 moriva in Pieve Ligure A.D., senza lasciare nè coniuge, nè discendenti. A.D. aveva redatto tre testamenti olografi, pubblicati in data 20/01/1999. Nel primo testamento, datato 9/4/1984, si leggeva: “Col mio presente testamento olografo io sottoscritto A.D. fu F. dispongo dei miei beni come segue: ai miei nipoti A.F. ( F.) + ALTRI OMESSI Nel secondo testamento del 9/4/1984, A.D. aveva disposto: “alla mia morte i CCT saranno divisi in parti uguali tra i miei nipoti A.F. ( F.), + ALTRI OMESSI Con citazione notificata in data 02/11/1999, A.C., L. e La. (pronipoti del de cuius, in quanta figlie del nipote G.L.) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova A.F., + ALTRI OMESSI N.M. aderiva alle domande delle attrici, mentre i restanti convenuti deducevano che i menzionati testamenti contemplassero istituzioni ereditarie in loro favore e della defunta T.C., ed invece attribuzione di legati in favore del premorto G., essendo stato alienato prima della sua morte dal de cuius l’immobile devoluto a Av.Fr., sicchè assumevano che operasse in favore degli eredi il diritto di accrescimento ex art. 674 c.c., mentre per i legatari dovessero trovare applicazione gli artt. 675 e 677 c.c., con conseguente difetto di legittimazione delle attrici e infondatezza delle loro pretese.

Con sentenza non definitiva del 5 gennaio 2002 il Tribunale di Genova dichiarava aperta la successione testamentaria, ma disponeva di deferirsi secondo successione legittima i tre cespiti attribuiti agli eredi premorti. Il Tribunale osservava che i testamenti suddividessero i nipoti del disponente in due fasce; “una prima fascia ( A.F., T.C., D. e L.) ai quali aveva lasciato non solo le proprietà indivise delle tre ville ma anche di altri immobili poi singolarmente indicati nella prima scheda del 9 aprile 1984 e una seconda fascia ( A.M., + ALTRI OMESSI Veniva proposto appello da F., + ALTRI OMESSI Con sentenza del 28 novembre 2011, la Corte d’Appello di Genova rigettava l’appello principale e accoglieva in parte l’appello incidentale, quanto alla rivalutazione per il periodo compreso da ottobre 2003 a ottobre 2005 delle somme di danaro accordate alle originarie attrici.

A.P. (quale erede di A.D.), + ALTRI OMESSI A.C., L. e La. resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale in unico motivo. Anche N.M.L. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale. I ricorrenti principali hanno presentano controricorso per difendersi dai ricorsi incidentali. I ricorrenti principale e le controricorrenti A.C., L. e La. hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale denuncia in unica censura la violazione falsa applicazione degli artt. 588, 536 e 457 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. I ricorrenti contestano il riconoscimento della qualità di eredi operato per tutti i beneficiari dalla Corte di Genova, in totale conformità alla sentenza di primo grado, quanto alla ravvisata suddivisione della totalità dei beni immobili ereditari “in due fasce” di nipoti de cuius, per quote diverse, laddove nella seconda scheda testamentaria i CCT venivano ripartiti in parti uguali e senza distinzioni fra gli eredi. Per i ricorrenti, l’espressione adoperata dal testatore “lascio in anteparte” costringerebbe a ravvisare, piuttosto, una volontà di istituire prelegati ex art. 661 c.c., nel senso di designare quali eredi soltanto D., F., T.C. e A.L. (in B.), investendo quali legatari tutti gli altri. Avrebbe poi errato la Corte di merito ad applicare la delazione legittima, ex art. 677 c.c., per le porzioni degli eredi premorti T.C. e A.G.L.. Avendo i giudici di entrambi i gradi affermato che alla successione di A.D. si fosse “aperta la successione testamentaria avendo il testatore disposto per l’universalità dei suoi beni”, non è corretto poi ravvisare la successione legittima in favore delle originarie attrici con divisioni per stirpi ex artt. 570 e 572 c.c. Per gli immobili di via (OMISSIS), lasciati a A.T.C., e per l’immobile di via (OMISSIS), lasciato a A.G.L., essendo costoro premorti al de cuius, alcuna successione deve aversi per verificata, secondo i ricorrenti principali, sicchè gli immobili andranno in favore degli eredi D., F. e A.L.. Devono, quindi, ad avviso dei ricorrenti, trovare applicazione in via esclusiva le regole della successione testamentaria, avendo Domenico Avanzino disposto per la totalità dei suoi beni, ai sensi dell’art. 457 c.c. Con la finale conseguenza che ai figli dei nipoti collaterali G. e Av.Fr., premorti al de cuius, nulla sarebbe spettato.

2. A.C., L. e La. con il loro ricorso incidentale, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censurano la motivazione della sentenza d’appello, la quale ha affermato che incombeva alle originarie attrici l’onere probatorio dell’esistenza di beni ulteriori rispetto a quelli per cui il testatore aveva espressamente disposto, prova non fornita se non per la modesta somma rinvenuta sul conto corrente bancario. Questo argomentare viene criticato dalle ricorrenti incidentali, in quanto i giudici del merito si sarebbero così sottratti al compito di interpretare i tre testamenti, in maniera da escludere che gli stessi esaurissero il patrimonio di A.D.. Da ciò l’errore della sentenza d’appello consistente nel qualificare come istituzioni di eredi, e non come legati, le varie disposizioni. In ogni caso, tale errore di qualificazione viene ritenuto dalle controricorrenti non decisivo quanto alla devoluzione dei beni immobili attribuiti ai beneficiari premorti, dovendosi gli stessi comunque devolvere agli eredi legittimi ai sensi dell’art. 677 c.c. 3. Il ricorso incidentale di N.M.L. dichiara di insistere “per quanto riguarda la liquidità di denaro, così come esposto dalla cugine Av.La., L. e C. in grado di appello, per successione legittima in parti uguali”.

4. In via preliminare ed assorbente, ed in accoglimento delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, deve tuttavia dichiararsi l’improcedibilità dei ricorsi principale ed incidentale per la violazione dell’art. 369 c.p.c. Ed, infatti, la ricorrente dà espressamente atto che la sentenza impugnata è stata notificata in data 30 marzo 2012 (circostanza questa che risulta confermata anche dalla difesa dei ricorrenti incidentali), senza che tuttavia nella rispettiva produzione di parte si rinvenga copia autentica di detta sentenza con relativa relata di notifica.

Peraltro non rinvenendosi copia autentica di tale documento nemmeno nella produzione delle controparti, deve trovare applicazione quanto autorevolmente sostenuto da questa Corte a Sezioni Unite nella pronuncia del 16 aprile 2009, n. 9005, a mente della quale è improcedibile il ricorso per cassazione ove non venga depositata copia autentica notificata della sentenza impugnata, dovendo tale adempimento essere assolto contestualmente al deposito del ricorso ovvero, al più tardi, nei venti giorni successivi all’ultima notifica.

Ne consegue che tanto il ricorso principale quanto i ricorsi incidentali devono essere dichiarati improcedibili.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara improcedibili il ricorso principale ed i ricorsi incidentali e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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