Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15071 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24794-2018 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 92,

presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

EQUITALIA SPA, EQUITALL’SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 75/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALI, del LAZIO, depositata il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che il contribuente G.L. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, che aveva respinto l’appello da lui proposto avverso una sentenza della CTP di Roma, di rigetto del ricorso da lui proposto avverso un preavviso di fermo amministrativo notificatogli il 3 luglio 2015.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi di ricorso;

che, con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto; nullità della sentenza impugnata; omessa pronuncia su questione rilevabile d’ufficio; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che aveva formato oggetto di discussione fra le parti; violazione e falsa applicazione degli artt. 3,24 ed 11 Cost.; art. 112 c.p.c.; art. 7 statuto del contribuente e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3, 4 e 5, eccependo:

a)-che la CTR non si era pronunciata su motivi di appello essenziali da lui formulati, quali l’avvenuto annullamento giurisdizionale di alcune cartelle esattoriali riportate nell’impugnato preavviso e l’avvenuto pagamento di un’altra cartella, sulla quale il medesimo preavviso era fondato;

b)-che era nulla ed inesistente la notifica del preavviso di fermo impugnato, siccome effettuata con raccomandata a.r. dallo stesso agente della riscossione, senza l’invio della seconda raccomandata e senza la compilazione della relata di notifica;

c)-che era stato violato l’art. 7 statuto del contribuente, per mancanza di qualsiasi intelligibile riferimento agli atti prodromici dell’impugnato preavviso di fermo amministrativo; d)-che non era stato rilevato doversi il preavviso di fermo amministrativo applicare solo ai tributi erariali;

e)-che non era stato rilevato doversi l’esecuzione forzata iniziare entro un anno dalla notifica della cartella;

f)-che il veicolo al quale si riferiva il fermo era essenziale allo svolgimento della sua attività lavorativa;

g)-che una delle cartelle sottese al preavviso impugnato era stata integralmente pagata;

h)-che l’impugnato preavviso si riferiva a crediti IRPEF, ritenuti dalla stessa amministrazione come non dovuti in autotutela; i)-che due delle cartelle sottese all’impugnato preavviso erano state annullate con sentenze passate in giudicato;

I)-che l’ufficio aveva rinunciato ad ogni pretesa in ordine all’IRPEF 2002, relativa a redditi da sublocazione da lui percepiti; che, con il secondo motivo di ricorso, il contribuente lamenta ripetute violazioni della L. n. 212 del 2000 (c.d. statuto del contribuente), per carenza di motivazione del preavviso di fermo amministrativo impugnato e per insussistenza di qualsiasi intellegibile riferimento agli atti prodromici;

che, con il terzo motivo di ricorso, il contribuente lamenta violazione delle norme sulla giurisdizione, in quanto non era stato rilevato che una delle cartelle, sulle quali si fondava il preavviso di fermo amministrativo impugnato, concerneva una sanzione amministrativa della Prefettura di Vercelli integralmente pagata; e l’allegata ricevuta di pagamento avrebbe dovuto prevalere sulla sentenza di difetto di giurisdizione emessa dalla CTR;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso presentato fuori termine, al solo dichiarato fine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1;

che il ricorrente ha altresì presentato memoria difensiva;

che i primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro, sono inammissibili; che, invero, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai singoli motivi di ricorso, i quali, anche a prescindere dalla riforma introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006, assumono una precisa funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica, collegata alle tassative ipotesi di censura formalizzate dal legislatore con una limitata elasticità; e la tassatività e specificità dei motivi di censura esigono una loro precisa formulazione, essendo necessario che i singoli vizi denunciati rientrino nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (cfr. Cass. n. 18202 del 2008; Cass. n. 19959 del 2014; Cass. n. 11603 del 2018);

che, al contrario, i due motivi di ricorso in esame si risolvono in plurime e promiscue doglianze di merito eterogenee e scollegate fra di loro, con le quali vengono contestate le conclusioni a cui la sentenza impugnata è pervenuta, senza la formulazione di chiare e specifiche censure riconducibili ad alcuna delle tassative ragioni di impugnazioni previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1;

che, a titolo esemplificativo, è palesemente inammissibile il rilievo concernente l’irregolare notifica del preavviso di fermo amministrativo impugnato e delle cartelle ad esso sottese, avendo la CTR (cfr. pagg. 5 e 6) ampiamente illustrato le ragioni per le quali era da ritenere legittima la notifica degli atti anzidetti, effettuata dall’Agenzia delle entrate a mezzo del servizio postale ordinario; nè il ricorrente ha indicato sotto quale aspetto non fossero condivisibili le argomentazioni al riguardo svolte dalla sentenza impugnata;

che è altresì inammissibile il terzo motivo di ricorso, con il quale il contribuente ha lamentato che una delle cartelle, sulle quali si fondava il preavviso di fermo amministrativo impugnato, concerneva una sanzione amministrativa della Prefettura di Vercelli integralmente pagata; secondo il ricorrente, tale integrale pagamento avrebbe dovuto prevalere sulla declaratoria di difetto di giurisdizione emessa dalla CTR; ora, a parte che correttamente il difetto di giurisdizione è stato rilevato dalla CTR prima di ogni altra pronuncia, si osserva che, comunque, la censura non poteva essere formulata nei confronti dell’agente della riscossione, che ha emesso l’impugnato preavviso di fermo amministrativo, in quanto è stato il ricorrente ad impugnare erroneamente innanzi al giudice tributario la cartella anzidetta, la quale, avendo ad oggetto somme dovute per violazione del codice della strada, avrebbe dovuto essere impugnata innanzi all’a.g.o.;

che, pertanto, il ricorso proposto dal contribuente va dichiarato inammissibile, con sua condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi Euro 5.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 15 luglio 2020

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