Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15071 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 15071 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 14698-2008 proposto da:
COLUCCI

VITANTONIO

(non

VITALIANO)

C.F.

CLCVNT471127F3761k, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA AGRI l, presso lo studio dell’avvocato NAPPI
PASQUALE, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SPERANZONI RENATO, giusta delega in
2914

atti;
– ricorrente –

1024

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., 01585570581, (già
FERROVIE DELLO STATO S.P.A. SOCIETA’ DI TRASPORTI E

Data pubblicazione: 02/07/2014

SERVIZI

PER

AZIONI),

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16, presso .lo studio
dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 285/2007 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 22/05/2007 R.G.N. 137/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/03/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato RUGGIERI GIANFRANCO per delega
CONSOLO GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

.

-,

R.G. n. 14698/08
Ud. 25.3.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato la
domanda proposta nei confronti delle Ferrovie dello Stato (ora
Rete Ferroviaria S.p.A.) da Colucci Vitantonio, inquadrato
nell’ottava categoria professionale, area quadri, CCNL di
categoria, il quale, deducendo di avere svolto le mansioni di
“segretario superiore di prima classe” presso (Unità Servizi
Amministrativi e Territoriali di Venezia sin dal 1994 ed altre
rilevanti mansioni, aveva rivendicato il diritto ad essere
inquadrato nella nona categoria professionale, con la
conseguente condanna della società al pagamento delle relative
differenze retributive.
La Corte di merito, richiamate le declaratorie contrattuali
dei dipendenti appartenenti alla ottava e nona categoria
dell’area quadri, ha osservato che dalla compiuta istruttoria non
erano emersi elementi tali da giustificare il superiore
inquadramento.
Contro questa sentenza propone ricorso per cassazione il
Colucci, sulla base di un unico motivo, articolato in più censure.
La società resiste con controricorso. Le parti hanno depositato
memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso, denunziando omessa e/o
insufficiente motivazione su fatti decisivi per il giudizio, il
ricorrente deduce che, diversamente da quanto affermato dalla
Corte di merito, le prove documentali e testimoniali hanno
dimostrato che le mansioni da lui svolte sono riconducibili a
quelle previste per i dipendenti di nona categoria, area quadri.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 285/07, ha

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Descrive il ricorrente le mansioni svolte e rileva che di
nessun rilievo è il fatto che il medesimo non avesse alcuna
autonomia di spesa, posto che tale autonomia era riservata
esclusivamente al dirigente e non già dipendenti di nona
categoria. Aggiunge che, dopo il dirigente, egli era il funzionario
cui erano affidati i più alti incarichi, con le connesse

che le mansioni di “segretario superiore” fossero state da lui
svolte unitamente ad altro dipendente, essendo stata tale
circostanza smentita dalla prova testimoniale. La istruttoria
svolta aveva dimostrato che le superiori mansioni erano state da
lui svolte con carattere di prevalenza. Esse, rispetto a quelle
riservate ai dipendenti di ottava categoria, erano caratterizzate
dal fatto di essere di “maggior rilievo” rispetto a quelle della
categoria inferiore, circostanza questa che il giudice d’appello
non aveva in alcun modo valutato.
2. Il ricorso è improcedibile, oltre che infondato.
2.1. Sotto il primo profilo, va osservato che il ricorrente, nel
richiamare le declaratorie dei dipendenti di ottava e di nona
categoria e nell’affermare che quest’ultima categoria comprende i
dipendenti dell’area quadri titolari di posizioni organizzative o
funzioni di “maggior rilievo” rispetto a quelli della categoria
inferiore, lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente
ritenuto che gli elementi emersi nella fase di merito non fossero
tali da giustificare il superiore inquadramento. Nel prospettare
tali censure, egli tuttavia omette di produrre il contratto
collettivo dal quale è disciplinato il rapporto di lavoro. Tale
omissione comporta l’improcedibilità del ricorso, disponendo
l’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., come modificato
dall’art. 7 D. Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, che, unitamente al
ricorso devono, tra l’altro, essere depositati, a pena di
improcedibilità, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso
si fonda.

responsabilità, e che aveva errato la Corte di merito nel ritenere

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2.2. Quanto all’altro profilo, deve rilevarsi che questa Corte
ha ripetutamente affermato che in tema di giudizio di cassazione,
la denunzia di un vizio di motivazione della sentenza impugnata
conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il
merito della intera vicenda sottoposta al suo vaglio, bensì la sola
facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e

giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di
individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e
valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza,
di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle
ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti
ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o
all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente
previsti dalla legge).
Nella specie, il giudice d’appello ha posto a confronto le
mansioni svolte dal ricorrente con le declaratorie dei dipendenti
di ottava e nona categoria dell’area quadri ed ha ritenuto che le
attività svolte dal ricorrente non erano riconducibili a quelle della
nona categoria. Tali attività, infatti, non implicavano “facoltà di
rappresentanza e funzioni di sovrintendenza, responsabilità,
coordinamento, controllo, vigilanza e gestione delle risorse”
nonché “contenuti specialistici di particolare rilievo”. Inoltre
erano prive di “autonomia di iniziativa e di decisione e diretta
responsabilità sui risultati da conseguire, con discrezionalità di
poteri nei limiti delle direttive generali e per l’attuazione dei
programmi, indirizzi ed obiettivi fissati dall’Ente”.
A nulla rilevava, ha aggiunto la Corte di merito, che nel
periodo settembre 1997 – maggio 1999 il ricorrente avesse
sostituito un collega inquadrato nella nona categoria senza
diritto al mantenimento del posto, posto che a dirigere il relativo
reparto era stato preposto un dirigente, mentre il Colucci aveva
svolto le mansioni di “segretario superiore” unitamente ad altro
dipendente di ottava categoria e su delega del capo ufficio, senza

della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal

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peraltro dimostrare che dette mansioni fossero state svolte con
prevalenza rispetto alle altre.
Trattasi di motivazione congrua ed immune da vizi logicigiuridici, che si sottrae alle critiche che le vengono mosse,
avendo la sentenza impugnata dato sufficientemente conto delle
ragioni della decisione.

motivazione, le censure sono prive di fondamento.
3. Il ricorrente, per il criterio legale della soccombenza, va
condannato al pagamento delle spese del presente giudizio,
liquidate come in dispositivo.
P. Q . M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore della
società resistente, in € 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per
compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 25 marzo 2014.

Conseguentemente, anche sotto il profilo del vizio di

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