Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15070 del 22/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15070
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.L. e FIGLI SAS, in persona del legale rappresentante
pro tempore, e S.L., S.G. e S.
A., rappresentati e difesi dall’Avv. PETRELLA Francesco, el.te
domiciliati in Roma, Via G. Mazzini, 55 presso lo studio dell’Avv.
Salvatore Coletta;
– ricorrenti non costituiti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è elettivamente
domiciliata;
– controricorrente –
avverso le sentenze n. 148, 150, 153 e 160/42/2006 della Commissione
Tributaria Regionale di Napoli, Sezione n. 42, in data 23 e 29 giugno
2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M., Dr. CENICCOLA Raffaele.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 11444/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione delle sentenze n.ro 148, 150, 153 e 160/42/2006 pronunziate dalla CTR di Napoli Sezione n. 42 in data 23 e 29 giugno 2006.
Il ricorso notificato l’8.10.2007, che attiene ad impugnazione di accertamento, ai fini delle imposte sui redditi per l’anno 1996, non risulta depositato in cancelleria, giusta certificazione in atti, entro il prescritto termine.
2 – La controricorrente, con atto notificato il 18-19/10/2007, ha chiesto che il ricorso venga rigettato per infondatezza.
3 – Il ricorso appare improcedibile, non risultando osservato il disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 1, che prescrive il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Vista, in particolare, la certificazione della Cancelleria Centrale Civile in data 05.05.2008, attestante la mancata iscrizione a ruolo del ricorso entro il 17.10.2007;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, per detti motivi il ricorso va dichiarato improcedibile;
Considerato che le spese del giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente ma non depositante e liquidate in complessivi Euro quattromilaseicento, di cui Euro quattromilacinquecento per onorario ed Euro 100,00 per spese vive, oltre contributo, spese generali ed accessori di legge;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controcorrente Agenzia, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro quattromilaseicento, oltre contributo, spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010