Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15070 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15070 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 4692-2012 proposto da:
VISCARDI EMANUELA C.F. VSCMNL71H58H501Z, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio
degli avvocati SARA D’ONOFRIO e.ANDREA SOLFANELLI, che
la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2015
1985

RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F.

06382641006;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 17/07/2015

e

RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

E11111.11111•1! 9~

111.

C.F.

06382641006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO
LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato
ROSARIO SALONIA, che la rappresenta e difende

atti;
controricorrente e ricorrente incidentale contro

VISCARDI EMANUELA C.F. VSCMNL71H58H501Z, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio
degli avvocati SARA D’ONOFRIO e ANDREA SOLFANELLI, che
la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 8157/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 07/02/2011 r.g.n. 5057/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/05/2015 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO
BANDINI;
udito l’Avvocato D’ONOFRIO SARA;
udito l’Avvocato COZZOLINO FABIO per delega verbale
SALONIA ROSARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito ricorso
incidentale.

unitamente all’avvocato PIERLUIGI LAX, giusta delega in

-

Con sentenza del 19.10.2010-2.2.2011, la Corte d’Appello di Roma,
rigettando il gravame principale proposto da Viscardi Emanuela e
quello incidentale proposto dalla Rai – Radiotelevisione Italiana spa,
confermò la decisione di prime cure, che aveva respinto il ricorso
proposto dalla lavoratrice, teso ad ottenere il riconoscimento della
nullità del termine apposto ai plurimi contratti a tempo determinato
stipulati inter partes, rilevando che a detti contratti, conclusi in base
alle previsioni dei contratti collettivi del 1997 e del 2000, ai sensi
dell’ad. 23 legge n. 56/87, non erano applicabili i principi
giurisprudenziali relativi alle ipotesi legali in tema di “specificità” e di
“vincolo di necessità diretta” invocati dalla lavoratrice, dovendo

ritenersi sufficiente la sola indicazione del programma per il quale
l’assunzione era stata concordata.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Viscardi
Emanuela ha proposto ricorso per cassazione fondato su sette
motivi.
L’intimata Ral – Radiotelevisione Italiana spa ha resistito con
controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato fondato
su due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti siccome proposti avverso la
,

medesima sentenza (art. 335 cpc).
3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

mi

MIIIMMIMINIONIR ! I

violazione di plurime disposizioni di legge, nonché dell’accordo
collettivo Rai 5 aprile 1997, paragrafo

“contratto a tempo

determinato”, con riferimento ai primi due dei contratti dedotti in

giudizio, stipulati in forza dell’accordo sindacale Rai 5.4.1997, ai
sensi della 23 legge n. 56/87, si duole che la Corte territoriale abbia
ritenuto che, con il suddetto accordo, le parti sociali avessero voluto
apportare una modificazione al concetto di

“specificità del

programma”, come inteso dalla giurisprudenza di questa Corte in

sede di interpretazione della legge n. 230/62.
Con il secondo motivo la ricorrente principale, in relazione alla
stessa questione di cui al primo motivo, denuncia vizio della
motivazione della sentenza impugnata.
Con il terzo motivo, denunciando violazione di plurime disposizioni di
legge, la ricorrente principale, sempre con riferimento ai primi due
contratti dedotti in giudizio, lamenta che, contrariamente a quanto
ritenuto dalla Corte territoriale, non vi sarebbe stata alcuna delega di
contrattazione collettiva nazionale alla contrattazione collettiva
aziendale.
Con il quarto motivo la ricorrente principale, in relazione alla stessa
questione di cui al terzo motivo, denuncia vizio della motivazione
della sentenza impugnata.

4

2. Con il primo motivo la ricorrente principale, denunciando

Con il quinto motivo, denunciando violazione di plurime disposizioni

di legge, in riferimento ai contratti a termine successivi ai primi due,
stipulati ai sensi dell’art. 4, lett. a) dell’accordo collettivo 8 giugno
2000, la ricorrente principale deduce che la Corte territoriale ne
avrebbe dovuto rilevare la nullità, in quanto il predetto accordo
collettivo è privo del carattere della nazionalità, in violazione dell’art.
11 dl.vo n. 368/01, nonché della “categorialità”, prevista dall’art.
2069 cc, non essendo sufficiente, perché un contratto acquisti
carattere nazionale, il fatto che il datore di lavoro sia dotato di
un’organizzazione diffusa sul territorio, nel mentre la limitazione del
contratto ad una sola azienda impedisce che possa estendersi
all’intera categoria imprenditoriale, ai sensi del ridetto ari. 2069 cc.
Con il sesto motivo la ricorrente principale, in relazione alla stessa
questione di cui al quinto motivo, denuncia vizio della motivazione
della sentenza impugnata.
Con il settimo motivo la ricorrente principale, denunciando violazione
di plurime norme di diritto, nonché dell’ari. “Rapporto di lavoro a
tempo determinato” del CCL Rai 8 giugno 2000, in riferimento a tutti

i contratti dedotti in giudizio, deduce che erroneamente la Corte
territoriale ha ritenuto che l’indicazione del titolo del programma nei
contratti individuali di lavoro fosse sufficiente garanzia di specificità,
e ciò in spregio del dato letterale contenuto nell’accordo, nonché del
contenuto della Direttiva 1999/70/CE, in particolare delle clausole 1 e
5

introdurre “una o più misure” atte a prevenire abusi nell’apposizione
del termine.
I suddetti motivi, fra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.
3. Nel caso di specie è pacifico che i contratti a tempo determinato
dedotti in causa sono stati stipulati in forza di previsioni introdotte
dalle parti collettive in applicazione dell’art. 23 legge n. 56/87, che
consentiva l’apposizione del termine a contratti di lavoro subordinato,
oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 1, legge n. 230/62 e
successive modifiche, anche “nelle ipotesi individuate nei contratti
collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti
alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale”.

Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte hanno fissato il principio
di diritto, costantemente seguito dalla successiva giurisprudenza
della Sezione lavoro, secondo cui l’art. 23 legge 28 febbraio 1987, n.
56, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di
individuare – oltre alle fattispecie tassativamente previste dall’art. 1
legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modifiche, nonché dall’art.
8 bis dl 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni nella
legge 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un
termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e
propria “delega in bianco” a favore dei sindacati, i quali, pertanto,
6

5, assumendo che in tal modo risulterebbe violato l’obbligo di

termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono
legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di
carattere “oggettivo” ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili
a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente
“soggettivo”, consentendo (vuoi in funzione di promozione
dell’occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori)
l’assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in
questo caso l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del
mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una
efficace salvaguardia dei loro diritti (cfr, Cass., SU, n. 4588/2006).
3. Quanto alla tipologia dei contratti collettivi idonea allo
svolgimento di tale funzione, deve rilevarsi che l’art. 23 legge n.
56/87 prevede che “i contratti collettivi di lavoro” (non qualificati
quanto al loro livello) siano “stipulati con i sindacati nazionali o locali
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale” e, dunque, non richiede che il contratto collettivo debba

essere nazionale, né compie alcuna selezione con riferimento alla
parte datoriale, che può essere pertanto anche una singola azienda;
con la conseguenza che anche un contratto aziendale, purché
stipulato con un’organizzazione sindacale che presenti i requisiti
suindicati, può legittimamente individuare nuove ipotesi di

7

senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a

27/2014).
Nel caso in esame, l’accordo collettivo 5 aprile 1997 è stato stipulato
tra l’associazione sindacale Intersind e la RAI, dal lato datoriale, e
dalle associazioni sindacali SLC-CGIL, FIS-CISL e UILSIC-UIL, dal
lato sindacale, e non può evidentemente dubitarsi sul fatto che le
associazioni sindacali stipulanti siano sindacati nazionali o locali
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.
Analogamente, quanto all’accordo collettivo dell’8.6.2000, Io stesso
risulta stipulato dalle società RAI spa, RAI SAT spa, RAI Way spa e
RAI Cinema spa, e dalla SLC-CGIL, FIS-CISL e UILS1C-UIL assistite
dalle rispettive strutture territoriali e dal coordinamento nazionale
RAI; anche in questo caso si tratta dunque di associazioni sindacali
nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
4. Quanto a quest’ultimo accordo collettivo, deve poi rilevarsi che il

CCL RAI del 2000 aveva come data di scadenza il 31 dicembre 2003
per la parte normativa e ha conservato vigore sino a tale data, in
forza dell’art. 11 dl.vo n. 368/01, cosicché anche i contratti sottoscritti
in epoca successiva al settembre 2001 – data di entrata in vigore del
dl.vo n. 368/01 -, ma anteriore al 31.12.2003, rimangono disciplinati
dalle clausole introdotte dalla contrattazione collettiva (cfr,

ex

8

apposizione del termine (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 15455/2012;

-,

7453/2014; 5177/2014; 27/2014; 28563/2013; 15457/2012;
15455/2012; 15360/2012).
Infatti la disposizione dell’ad. 11, comma 2, dl.vo n. 368/01, secondo
cui “…le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai

sensi dell’articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia
fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro”,
deve essere letta in relazione al già ricordato disposto dell’ad. 23
legge n. 56/87 e, in particolare, alla previsione secondo cui i contratti
collettivi di lavoro abilitati ad introdurre nuove causali per la
stipulazione di contratti a termine sono quelli “stipulati con i sindacati

nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale” e non, dunque, soltanto i
contratti collettivi nazionali; deve quindi ritenersi, avuto riguardo
all’intenzione del legislatore (art. 12 preleggi), che, richiamando
genericamente i contratti collettivi nazionali di lavoro, la normativa
all’esame, proprio perché intesa ad introdurre una disciplina
transitoria volta a mantenere (temporaneamente) in vigore le
pattuizioni collettive adottate in applicazione dell’art. 23 legge n.
56/87, sia riferibile, anche ai contratti collettivi “aziendali”, purché,
beninteso, stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle
9

plurimis, Cass, n. 23686/2010, e, in senso conforme, Cass., nn.

che quindi, in sostanza, minus dixit lex quam voluit; diversamente
opinando, del resto, la disposizione all’esame non si potrebbe
sottrarre a rilevanti dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo
della sua intrinseca ragionevolezza, non essendo dato comprendere
perché, proprio avuto riguardo alle finalità perseguite, nell’ambito
della generale platea dei contratti collettivi idonei ad introdurre nuove
causali di contratto a termine ai sensi della legge n. 56/87, solo per
una parte di essi dovrebbe essere stata mantenuta la temporanea
validità.
5. Come questa Corte ha già avuto modo più volte di affermare (cfr,
ex plurimis, Cass., nn. 23686/2010; 15455/2012; 7667/2014), la

legge n. 230/62, nell’introdurre limitazioni alla possibilità di apporre
un termine al contratto di lavoro subordinato, previde una serie di
eccezioni e, fra l’altro, con l’art. 1, lett. e), consentì di apporre il
termine “nelle scritture del personale artistico e tecnico della
produzione di spettacoli”; tale norma fu modificata dalla legge n.

266/77, che ne sostituì la dizione, prevedendo la possibilità della
apposizione del termine “nelle assunzioni di personale riferite a
specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o
televisivi”; tale ultima formulazione, incentrata sul concetto di

specificità dello spettacolo, è stata interpretata dalla giurisprudenza
nel senso che il concetto di specificità del programma andava inteso
10

confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e

puntate, ma anche come specificità dell’apporto del lavoratore,
delineando così una connessione tra specificità dell’apporto e
specificità del programma.
Tale interpretazione, tuttavia, non è più meccanicamente
riproponibile dopo le modifiche apportate dalla legge n. 56/87 e dagli
accordi sindacali che ne sono conseguiti in ambito RAI.
Il contratto collettivo del 1997, nell’esercizio esplicito della delega
contenuta nell’art. 23 legge n. 56187, ha infatti previsto l’apposizione
del termine “anche” nella assunzione di personale “di qualsiasi
qualifica” … “per un programma od una pluralità di specifici
programmi quando l’impegno per ciascun programma non esaurisce

la prestazione giornaliera e/o settimanale”; tale previsione distingue
quindi due ipotesi, quella della assunzione per un singolo
programma e quella della assunzione per “una pluralità di specifici
programmi”;

nella prima ipotesi è richiesta solo l’unicità del

programma, mentre nella seconda è richiesta la specificità, nonché
l’ulteriore requisito concernente il mancato esaurimento delle
prestazione giornaliera o settimanale; e che i requisiti ulteriori siano
richiesti solo per il caso di pluralità di programmi è indicato, oltre che
dalla struttura sintattica della frase, anche dal fatto che il requisito
del mancato esaurimento della prestazione è espressamente
collegato all’impegno per “ciascun programma”, che sottende la
11

non solo come unicità dello stesso, ancorché articolato in più

i

pluralità dei programmi stessi.

Quando il programma è unico, pertanto, deve ritenersi legittima
l’apposizione del termine, senza necessità di ulteriori requisiti; in
particolare non sono richiesti tutti quegli elementi che la
giurisprudenza formatasi in relazione alla disciplina legale di cui alla
legge n. 230162 e successive modificazioni aveva desunto dal
concetto di specificità.
Tale interpretazione è stata ribadita dal successivo contratto
collettivo dell’8 giugno 2000, il cui punto n. 4, lett. a), prevede la
possibilità di apporre il termine nelle ipotesi di assunzioni “per un

programma od una pluralità di specifici programmi” (senza che sia
più menzionata la necessità del mancato esaurimento della
prestazione giornaliera o settimanale) e il chiarimento a verbale, in
calce a tale articolo, spiega che “per programma, nonché per

specifici programmi nell’ambito del punto 4, lett. a) del presente
articolo deve intendersi: una o più trasmissioni, spettacoli o
produzioni (anche nell’ambito dell’home video, di intemet e della
programmazioni satellitare e/o progetti multimediali), anche a
carattere continuativo, ciclico o di contenitore, purché individuati ed
indicati nel contratto a termine”.
Pertanto, sia in base all’accordo del 1997, che in base all’accordo del
2000, bisogna distinguere due ipotesi di assunzione, a seconda che
il contratto di lavoro venga stipulato per un programma o per una
12
h

pluralità di programmi.

Nel caso di assunzione per un solo programma non sono richiesti
requisiti ulteriori rispetto a quello della unicità del programma, che
peraltro non esclude, come la giurisprudenza ha sempre messo in
evidenza, che lo stesso possa essere articolato in più puntate.
Solo il chiarimento a verbale inserito nel contratto del 2000 ha
richiesto che il programma deve essere individuato e indicato nel
contratto a termine; ma il chiarimento ha valore meramente
interpretativo e non aggiunge nulla al contenuto della previsione,
dovendo ragionevolmente ritenersi, anche in assenza di questa
chiarificazione sindacale, che il programma dovesse essere indicato
nel contratto.
6. Ancora deve osservarsi che la normativa all’esame, così come
interpretata, non rappresenta affatto una liberalizzazione
dell’assunzione a termine e un capovolgimento del rapporto di
regola-eccezione tra contratto di lavoro a tempo indeterminato e
lavoro temporaneo; ciò in quanto la necessità dell’accordo collettivo
garantisce adeguatamente gli interessi del lavoratori ed è l’esatto
contrario della liberalizzazione (ritenuta inammissibile dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 41/2000, in forza dell’obbligo
dell’Italia di rispettare la direttiva 1999/70/CE del Consiglio
dell’Unione Europea del 28 giugno 1999); dunque, sotto detto profilo,
non appare revocabile in dubbio che le disposizioni degli accordi
13
,

previsto assunzioni a termine per programmi individuati anche in
carenza del requisito di specificità oggettiva e soggettiva, che,
secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è individuato
nell’art. 1, lett. e), legge n. 230 del 1962 (cfr, ex plurimis, Cass., nn.
26678/2005; 167/2006; 23686/2010; 7453/2014).
7. Il Collegio ritiene di dover dare continuità ai già ricordati e
consolidati orientamenti di questa Corte, non essendo stati addotti
elementi di giudizio che ne impongano la rivisitazione.
Atteso che la Corte territoriale non si è sostanzialmente discostata
dagli indicati principi e che tutti i contratti dedotti in causa sono stati
stipulati, come indicato in ricorso, ciascuno per un solo programma,
tutte le censure svolte con il ricorso principale devono essere
disattese.
8. In definitiva il ricorso principale va rigettato, restando
conseguentemente assorbita la disamina del ricorso incidentale
condizionato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito
l’incidentale; condanna la ricorrente principale alla rifusione delle
spese, che liquida in euro 3.100,00 (tremilacento), di cui euro

collettivi dell’aprile 1997 e del giugno 2000 ben possano avere

-••

accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 5 maggio 2015.

3.000,00 (tremila) per compenso, oltre spese generali 15% e

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