Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15070 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5156/2010 proposto da:

C.E. (OMISSIS), SNC LARENTIS DI LARENTIS BENITO E

MARIO E C. (OMISSIS) in persona dei soci, L.B.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

SALLUSTIANA 26, presso lo studio dell’avvocato IPPOLITO Giulio, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BUSETTI GIULIO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI Fabrizio,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCHIONNI

FABRIZIO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 826/09 della CORTE D’APPELLO di TRENTO del

9.2.2010, depositato il 16/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere RelatoreDott. RENATO RORDORF;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Giulio Ippolito che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato una relazione del seguente tenore:

“1. La Corte d’appello di Trento, con decreto depositato il 16 febbraio 2010, ha rigettato il reclamo proposto dalla società Larentis di Larentis Benito e Mario & C. s.n.c. avverso il provvedimento con cui il tribunale della stessa città, accogliendo il ricorso della soda sig.ra C.V., aveva provveduto a nominare un liquidatore sociale sul presupposto che l’insanabile dissidio tra i partecipanti alla società ne avesse provocato la paralisi e, quindi, fosse causa di scioglimento.

La società medesima, in persona degli altri soci, ha proposto ricorso per cassazione avverso detto decreto, prospettando sei motivi di doglianza, ai quali la sig.ra C. ha replicato con controricorso.

2. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., poichè è prospettabile la sua inammissibilità.

Questa corte ha già in più occasioni escluso che il decreto con il quale il presidente del tribunale abbia provveduto alla nomina dei liquidatori di una società di persone, ai sensi dell’art. 2275 c.c., sia suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio, neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento ed il presidente si sia pronunciato sul punto, in quanto il detto presidente, dopo un’indagine sommaria e condotta incìdenter tantum, può nominare i liquidatori sul presupposto che la società si sia sciolta, ma non accerta in via definitiva nè l’intervenuto scioglimento nè le cause che lo aivrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato, purchè legittimato all’azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l’insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti (si vedano Cass., sez. un., 26 luglio 2002, n. 11104; Cass. 27 febbraio 2004, n. 4113,, ed altre conformi).

Le argomentazioni addotte nel ricorso non sembrano offrire elementi significativi e nuovi, tali da indurre a modificare siffatto principio di diritto, che appare senz’altro applicabile anche nel caso di ricorso proposto in materia avverso il provvedimento emesso dal tribunale in sede di reclamo, dovendosi attribuire a siffatto provvedimento la stessa natura di volontaria giurisdizione propria di quello reclamato: Nè varrebbe opporre che in questo caso la corte d’appello si è pronunciata su un profilo processuale, negando la reclamabilità del decreto del tribunale avente ad oggetto la nomina del liquidatore di società di persone, perchè la pronuncia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ed in particolare il diritto al riesame da parte di un giudice diverso, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale per cui il processo è predisposto: perciò, se tale atto sia privo di decisorietà, nemmeno le statuizioni ad esso strumentali possono avere autonoma valenza di provvedimenti decisori (in tal senso Cass., sez. un., 3 marzo 2003, n. 3073; Cass. 17 maggio 2005, n. 10349; Cass, 10 giugno 2004, n. 10989; Cass. 26 febbraio 2002, n. 2776, ed altre conformi)”.

La corte condivide tali considerazioni, che non appaiono idoneamente scalfite dai rilievi formulati nella memoria successivamente depositata dal ricorrente, il quale insiste nel sostenere l’ammisisibilità del ricorso sottolineando in particolare il fatto che il provvedimento giudiziale di nomina di un liquidatore estraneo alla compagine sociale avrebbe violato la clausola dello statuto sociale che riserva invece ai soci le funzioni liquidatorie. Ma un tale rilievo, quale che ne sia la fondatezza nel merito, si risolve nella deduzione di un asserito vizio del suindicato provvedimento di nomina del liquidatore, senza in alcun modo incidere sul diverso – e preliminare – problema dell’individuazione dei mezzi consentiti alla parte per impugnare quel tipo di provvedimenti. E la relazione espone già a sufficienza le ragioni per le quali, secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa corte, un provvedimento di quel tipo (nè quello successivamente emesso in sede di reclamo) non è suscettibile di essere impugnato con ricorso per cassazione.

Alla conseguente declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna di ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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