Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1507 del 24/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1507 Anno 2014
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA
sul ricorso 3623-2007 proposto da:
AMATO EMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CRESCENZIO 9, presso il proprio STUDIO,
rappresentato e difeso da sè medesimo unitamente

Data pubblicazione: 24/01/2014

all’avvocato CALDARERA MARIO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –

2013
1540

contro

MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, ENTE NAZIONALE
PER LA CELLULOSA E LA CARTA IN LIQUIDAZIONE COATTA


1

AMMINISTRATIVA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 3452/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/07/2006;

udienza del 18/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ACIERNO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato AMATO EMILIANO
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità o rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L’avv. Emiliano Amato aveva proposto opposizione allo
stato passivo della società Siva in liquidazione coatta
amministrativa, richiedendo il pagamento di suoi crediti
professionali. Il procedimento di primo grado veniva

interrotto a seguito della sentenza che aveva approvato
la proposta di concordato ex art. 24 1. fall. e veniva
riassunto nei confronti dell’assuntore Ente Nazionale
Cellulosa, del Ministero dell’Industria e del Tesoro. Il
Tribunale dichiarava l’estinzione del giudizio. La
pronuncia veniva impugnata dall’avv. Amato, il quale
censurava

l’illegittimità

dell’estinzione

e

dell’esclusione di alcuni suoi crediti professionali
dallo stato passivo dovuta all’errata riconduzione degli
stessi all’interno delle funzioni di consigliere di
amministrazione della società esercitate dal ricorrente.
A sostegno della decisione, la Corte d’Appello affermava:
– l’infondatezza della declaratoria di estinzione dovendo
considerarsi come

dies a quo del termine semestrale

stabilito dall’art.305 cod. proc. civ., ratione temporis
applicabile, l’avvenuta conoscenza legale dell’evento
interruttivo e non

la data della dichiarazione

dell’intervenuta causa estintiva in udienza;
– l’infondatezza nel merito dell’opposizione proposta in
ordine ai compensi professionali non ammessi al passivo
per il mancato raggiungimento della prova in ordine alla
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natura delle prestazioni professionali svolte, alla loro
entità, al periodo, alla durata, all’impegno ed alle
difficoltà degli incarichi per i quali era stato
richiesto il compenso non riconosciuto. Al riguardo,
precisava la Corte d’Appello, il capitolato di prova

articolato non conteneva alcuna indicazione né
dell’ammontare dei crediti ammessi né delle cifre
effettivamente riscosse, né del numero di riunioni
necessarie. Le predette lacune probatorie non venivano
colmate mediante la produzione di documenti dai quali si
potessero desumere la notifica e la redazione dei dedotti
atti di cessione dei crediti e la redazione dell’istanza
di ammissione al passivo. Inoltre l’appellante non aveva
specificato se l’attività svolta fosse stata di natura
esclusivamente stragiudiziale come appariva dalla sua
descrizione nonostante l’applicazione del tariffario
relativo ad attività giudiziale. La carenza di
documentazione riguardava sia le pratiche contrassegnate
dalle lettere a),b),c) sia quelle indicate nel ricorso
con i numeri 11,12, relative ad attività giudiziale
svolta per i Tribunali di Milano e Napoli in ordine alle
quali non era possibile formulare un giudizio di
congruità. Concludeva la Corte d’Appello che la dedotta
eccezione di non contestazione del quantum da parte degli
organi della procedura, non poteva determinare

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l’insussistenza dell’obbligo di fornire la prova delle
prestazioni svolte ex art. 2697 cod. civ.
I ministeri costituiti deducevano solo il difetto di
legittimazione passiva. L’assuntore del concordato
rimaneva contumace.

Avverso la sentenza impugnata ha proposto ricorso per
cassazione l’avv. Amato affidato a quattro motivi,
sostenuti da successiva memoria ex art. 378 cod. proc.
civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e
falsa applicazione degli artt. 102 e 112 cod. proc. civ.
per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto di non
dover applicare il principio di non contestazione in
ordine alla determinazione del quantum, mai posto in
discussione dagli organi della procedura. L’esclusione
dallo stato passivo e le successive difese della
liquidazione coatta amministrativa si erano sempre
incentrate sull’inclusione di parte dell’attività
professionale, per la quale veniva richiesto un compenso,
nelle funzioni di consigliere d’amministrazione, senza
alcun rilievo relativo all’entità e al corrispettivo
richiesto. Ne conseguiva che la Corte d’Appello era
incorsa nel vizio di ultrapetizione per non aver limitato
l’indagine all’effettivo thema decidendum così come
definito dalle parti, estendendo officiosamente il
5

proprio sindacato all’accertamento della natura ed entità
dell’attività svolta e alla determinazione del quantum.
Il motivo si chiudeva con rituale quesito di diritto.
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art.
civ.,

cod.

il giudice d’appello

per avere

2697

erroneamente ritenuto generica la prospettazione in fatto
dell’attività

professionale

svolta

dal

ricorrente,

trascurando di valutare tutti gli atti di causa e
stravolgendo i principi posti a base dell’onere della
prova. Al riguardo, ribadiva il ricorrente di aver
appreso

delle

ragioni

del

rigetto

parziale

dell’ammissione allo stato passivo soltanto con la
costituzione degli organi della liquidazione coatta
amministrativa e di aver verificato che oggetto del
giudizio di primo grado era stato esclusivamente
l’accertamento della natura dell’attività svolta, ovvero
della sua ricomprensione nelle funzioni del consigliere
di amministrazione. Non era stata formulata alcuna
contestazione in ordine a singole voci o al carattere
giudiziale o stragiudiziale della tariffa applicata.
Conseguentemente, in ossequio al principio dispositivo
l’accertamento giudiziale avrebbe dovuto avere ad oggetto
esclusivamente

quello

indicato

dalle

parti.

In

particolare al ricorrente non poteva essere contestato un
difetto di allegazione in ordine a fatti che, essendo non
6

contestati, egli non aveva l’onere di provare. Il motivo
viene prospettato anche sotto il profilo del vizio di
motivazione e si chiude con riferimento al vizio di
violazione di legge con rituale principio di diritto.
Nel terzo motivo viene dedotto il vizio di motivazione in

ordine alle argomentazioni sostenute dalla sentenza
impugnata in ordine alla valutazione della prova per
testimoni svolta nel primo grado. Premesso che tale prova
era diretta a contestare l’esclusivo punto controverso
del giudizio e che la laconicità della verbalizzazione
non poteva imputarsi alla parte, doveva rilevarsi che i
testi escussi avevano confermato espressamente il
conferimento degli incarichi professionali al ricorrente.
La genericità dei risultati della prova, riscontrata
dalla Corte d’Appello è stata la conseguenza della
capitolazione, non diretta a puntualizzare
dettagliatamente l’entità del credito.
Nel quarto motivo viene dedotta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 167 cod. proc. civ. e 2697 cod.
civ. per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto
irrilevante nella specie il principio di non
contestazione, nonostante la sua piena vigenza nel nostro
ordinamento, secondo il costante orientamento della
giurisprudenza di legittimità. Nella specie l’aver
contestato che l’espletamento dell’incarico è avvenuto
nell’ambito delle funzioni di consigliere di
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amministrazione presuppone che l’attività sia stata
svolta e che non ci sia bisogno di darne puntuale
riscontro.
In primo luogo deve dichiararsi l’inammissibilità del
terzo motivo per difetto del momento di sintesi richiesto

dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ultima parte, ratione
temporis applicabile, in tutte le ipotesi di censure
formulate ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. La medesima
valutazione deve essere compiuta in ordine al secondo e
quarto motivo limitatamente alla prospettazione ex art.
360 n. 5 cod. proc. civ., risultando rituale quesito di
diritto solo per il vizio di violazione di legge.
I rimanenti tre motivi possono essere trattati
congiuntamente in quanto logicamente connessi. Deve
preliminarmente osservarsi che la parte ricorrente non ha
documentato né riprodotto il contenuto della comparsa di
risposta della liquidazione coatta amministrativa in
primo grado, non consentendo l’esame diretto delle difese
svolte i

E

da tale parte. Sussiste, di conseguenza un difetto di

specificità che permea tutti i motivi da esaminare non
essendo verificabile in concreto l’oggetto delle difese
svolte dalla procedura. Peraltro, anche alla luce della
prospettazione difensiva della liquidazione coatta

amministrativa così come illustrata nel ricorso, deve
escludersi che gli organi della liquidazione coatta
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amministrativa, parti costituite nel giudizio davanti al
giudice di primo grado, abbiano formulato difese
incompatibili con la contestazione dell’esistenza, della
natura e dell’entità dell’attività professionale svolta
dal ricorrente. Esse si sono limitate a sostenere che

l’attività descritta fosse da ricomprendere nelle
funzioni gestorie esercitate dall’avv. Amato all’interno
della società, senza alcuna ammissione implicita
dell’esecuzione effettiva ed integrale della stessa. La
contestazione specifica dell’inesistenza di una
giustificazione causale autonoma dell’attività
professionale formante oggetto dell’allegazione del
ricorrente rispetto alle funzioni di consigliere di
amministrazione, non costituisce la conseguenza causale
del riconoscimento dell’esecuzione delle prestazioni
delle quali è stato richiesto dal ricorrente il
riconoscimento. Al contrario si deve osservare che
attraverso tale contestazione si aggiunge all’onere di
provare l’esistenza, la natura e l’entità delle
prestazioni anche la non riconducibilità delle medesime o
di parte di esse alle funzioni endosocietarie con una
analitica individuazione del loro contenuto e della loro
esecuzione. Pertanto, il ricorrente alla luce
dell’eccezione

svolta

amministrativa,

era

dalla
tenuto,

liquidazione
ad

una

individuazione delle prestazioni eseguite,

coatta
puntuale
dovendo
9

superare anche la specifica eccezione della controparte.
Ne consegue che la Corte d’Appello ha del tutto
legittimamente operato un accertamento rigoroso della
esistenza, natura ed entità di tale attività, sulla base
delle prove documentali ed orali fornite dalla parte,

trattandosi, peraltro, di attività differenziate, di una
pluralità d’incarichi svolti in un arco temporale non
modesto. Ne consegue la necessità di fornirne oltre la
specifica allegazione anche la prova in concreto.
Peraltro deve aggiungersi che nella specie non trova
applicazione l’art. 167 cod. proc. civ. novellato dalla
1. n. 353 del 1990 ed applicabile ai giudizi instaurati
dal 30 aprile

1995,

dal momento che l’opposizione

allo

stato passivo

risulta introdotta con ricorso depositato

il 24 gennaio 1995 (pag. 2 ricorso, Cass.25494 del 2009).
Com’è noto l’elaborazione del principio di non
contestazione, così come astrattamente configurato nei
motivi di ricorso, (di recente codificato nell’art.115
cod.

proc.

civ.,

ed applicabile

in

tale nuova

formulazione normativa, esclusivamente ai giudizi
introdotti dal 4 luglio 2009), si è fondata sull’onere
specifico previsto nel citato art. 167 cod. proc. civ.,
di prendere posizione sui fatti costitutivi dedotti
dall’attore nell’atto introduttivo del giudizio (o dal
convenuto in riconvenzionale). Nel regime antevigente gli
orientamenti della giurisprudenza di legittimità erano
10

improntati ad estrema cautela nell’applicazione del
principio di non contestazione coerentemente con il
modello processuale flessibile e non articolato per
preclusioni ratioen temporis applicabile. Pertanto,
secondo la giurisprudenza di legittimità,

“nel giudizi

in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, (che ha
modificato il primo comma dell’art. 167 cod. proc. civ.,
imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti
posti dall’attore a fondamento della domanda), affinché
il fatto allegato da una parte possa considerarsi
pacifico, sì da poter fondare la decisione ancorché non
provato, non è sufficiente la mancata contestazione,
occorrendo che la controparte ammetta il fatto
esplicitamente o che imposti il sistema difensivo su
circostanze e argomentazioni logicamente incompatibili
con la sua negazione.”.(ex multis Cass.20211 del 2012).
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 ottobre 2013
Il presidente

instaurati con rito ordinario anteriormente all’entrata

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