Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1507 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/01/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 23/01/2020), n.1507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25207-2014 proposto da:

A.P. & FIGLI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA DEI CONDOTTI 91, presso lo studio dell’avvocato PANNUNZIO

VALENTINA, rappresentata e difesa dagli avvocati MOZZETTI MARIA

ROSARIA, FRATTAROLI MARIA ANGELINA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LATINA;

– intimata –

e da

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LATINA, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente incidentale –

contro

A.P. & FIGLI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA DEI CONDOTTI 91, presso lo studio dell’avvocato PANNUNZIO

VALENTINA, rappresentata e difesa dagli avvocati MOZZETTI MARIA

ROSARIA, FRATTAROLI MARIA ANGELINA;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 660/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 23/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’STEFANO che ha chiesto

il rigetto del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza n. 660/40/13, depositata il 23 luglio 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina – accolse parzialmente l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società A. e Figli S.r.l., rigettando nel contempo l’appello incidentale di quest’ultima, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina, che aveva a sua volta accolto solo in parte il ricorso proposto dalla società avverso avviso di accertamento ai fini IRES, IVA ed IRAP per l’anno d’imposta 2004.

L’accertamento, col quale era rettificato il reddito d’impresa rispetto a quello dichiarato per l’anno di riferimento, con la ripresa a tassazione delle succitate maggiori imposte ritenute dovute, traeva origine da verifica della Guardia di Finanza di Latina, venendo ad essere quindi contestata alla contribuente, sulla base dei rilievi di cui al relativo processo verbale di constatazione: a) l’indebita deduzione di costi contabilizzati come spese per il personale, escluse dall’imponibile IRPEF e contributivo, prive di documentazione a supporto, recanti causali diverse quali “liberalità”, “premio una tantum”, “premio di prod. ass.le”, “rimborso spese”, “inventario premio” e “indennità varie” per Euro 30.833,37; b) l’indebita deduzione di costi vari, tra i quali il costo di acquisto di un autocarro; c) l’indebito ammortamento dei costi derivanti da “ampliamento straordinario dell’attività di impresa”, dichiarati in favore della società Latina Fiori S.r.l., con ripresa a tassazione della quota annuale (Euro 20.000,00) sul costo di Euro 120.000,00.

La CTR, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che confermò nel resto, accolse l’appello principale dell’Ufficio soltanto in relazione alla non deducibilità dei costi contabilizzati come spese per il personale.

Avverso la pronuncia della CTR la società ha proposto ricorso principale, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che ha altresì proposto ricorso incidentale avverso detta sentenza limitatamente alle statuizioni ad essa sfavorevoli.

Il Pubblico Ministero ha depositato proprie conclusioni ai sensi dell’art. 380-bis1. c.p.c., chiedendo il rigetto tanto del ricorso principale quanto di quello incidentale.

La ricorrente principale, che resiste con controricorso all’avverso ricorso incidentale, ha altresì depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 111 Cost., comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, assumendo che la decisione impugnata, laddove ha accolto l’appello principale dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado, debba ritenersi viziata da motivazione apparente, inidonea, anche in presenza di espressioni contraddittorie, a consentire il controllo sul percorso logico – giuridico attraverso il quale il giudice tributario d’appello è pervenuto alla propria decisione.

2. Con il secondo motivo di ricorso principale la società lamenta violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 95 e 109 (TUIR), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che il riconoscimento della legittimità dell’operato dell’Ufficio in relazione al disconoscimento dei costi contabilizzati dalla società come spese per il personale dipendente sia viziato dal riferimento, contenuto nella decisione impugnata, all’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 109, trovando la deducibilità di detti costi fonte nell’art. 95 TUIR citato, a norma del quale “le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’art. 100, comma 1”.

3. Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 102 e 109, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia in ordine ai motivi di appello afferenti al recupero di costi vari per complessivi Euro 21.589,98, in quanto di competenza dell’anno 2004, sebbene annotati nella contabilità dell’anno successivo, nonchè relativamente al rigetto, da parte del giudice di primo grado, dell’impugnazione afferente la dedotta illegittimità della ripresa a tassazione del costo per l’ammortamento dell’automezzo targato CP406HV.

4. Con il primo motivo di ricorso incidentale l’Amministrazione finanziaria denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento al non essere ricompreso nel contratto di affitto di ramo di azienda intercorso tra la società ricorrente principale e la Latina Fiori S.r.l. il costo di Euro 120.000,00 in relazione al quale, per l’anno di riferimento, la prima ha portato in deduzione la quota di Euro 20.000,00.

5. In subordine, con il secondo motivo di ricorso incidentale, in relazione alla medesima questione, l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 109 e 88 TUIR, art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR – laddove, in parte qua, ha disatteso l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado – violato apertamente le norme in tema di riconoscimento della deducibilità dei componenti negativi di reddito, in assenza di prova, il cui onere fa carico alla contribuente, dei requisiti di certezza, determinabilità ed inerenza.

6. Il primo motivo di ricorso principale è infondato.

Questa Corte ha chiarito che ricorre la nullità della sentenza per motivazione apparente, quando la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, senza che possa essere lasciato all’interprete il compito d’integrarla, in virtù di ipotetiche congetture (cfr. Cass. SU 3 novembre 2016, n. 22232; si vedano anche Cass. SU 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053).

Ciò è da escludersi nella fattispecie in esame, nella quale – pur incorrendo talvolta in qualche improprietà terminologica – la CTR ha esplicitato le ragioni di fatto e di diritto che l’hanno portata all’integrale rigetto dell’appello incidentale proposto dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado ed all’accoglimento solo parziale, nei termini espressi appunto dalla motivazione, dell’appello principale dell’Ufficio, rendendo quindi possibile il controllo sulla ratio decidendi della pronuncia impugnata.

7. Il secondo motivo è inammissibile, e in ogni caso infondato.

Premesso che l’affermata specialità della disposizione di cui all’art. 95 TUIR, quanto alla tipologia dei costi ivi presi in considerazione dalla norma, rispetto all’art. 109 TUIR medesimo, non esclude che ai fini della loro deducibilità debbano pur sempre sussistere i requisiti di certezza ed obiettiva determinabilità, nel resto la censura tende, sub specie della deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ad investire la Corte della rivalutazione delle risultanze istruttorie come operata dal giudice di merito, relativamente all’affermata, da parte della CTR, non sufficienza delle buste paga e delle scritture contabili per concludere che tali erogazioni, variamente denominate, non avessero natura sostanzialmente retributiva e non dovessero essere quindi assoggettate ad IRPEF ed a contribuzione previdenziale; ciò che, come è noto, risulta inammissibile in questa sede.

9. Il terzo motivo, oltre che carente sotto l’aspetto dell’autosufficienza, non riproducendo i motivi di appello incidentale avverso la sentenza di primo grado (cfr. Cass. SU 20 marzo 2017, n. 7074) indicati nella pronuncia impugnata con il loro mero riferimento numerico e come tali richiamati in ricorso dalla contribuente, rispetto ai quali è stato dedotto il vizio di omessa pronuncia, è in ogni caso infondato, avendo la CTR espressamente pronunciato, disattendendo tali censure, altro essendo l’eventuale diverso profilo attinente al difetto assoluto di motivazione in ordine alla ritenuta legittimità delle relative riprese a tassazione, che non è stato dedotto dalla ricorrente principale. Va altresì osservato che la decisione della CTR contiene quanto meno il rigetto implicito del motivo d’appello incidentale col quale la contribuente si doleva dell’erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva rigettato il motivo d’impugnazione riguardante l’ammortamento dell’automezzo sopra indicato.

10. Il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate possono essere trattati congiuntamente, essendo riferiti alla stessa questione.

11. Il primo motivo è inammissibile. Deve escludersi che via sia stato, da parte della sentenza impugnata, omesso esame del fatto riferito all’insussistenza, nel contratto di affitto di ramo d’azienda tra l’odierna ricorrente principale e la Latina Fiori S.r.l., di clausola che comportasse l’assunzione da parte della prima dei costi rilevanti per la messa a disposizione degli immobili da parte della concedente dei locali.

Quand’anche dovesse concludersi nel senso prospettato dall’Amministrazione finanziaria, la lamentata omissione non avrebbe avuto rilievo decisivo ai fini del diverso esito del giudizio.

La decisione assunta dalla CTR, in parte qua favorevole alla contribuente, poggia, infatti, sulla considerazione che le opere in questione, rifacimento della porta d’ingresso ed adeguamento dell’impianto elettrico, pur espressamente qualificate dal giudice tributario d’appello come implicanti “spese straordinarie avvenute a seguito dell’ampliamento della attività della società A.”, fossero attinenti a normale funzionamento del bene.

11.1. Ciò porta a ritenere invece fondata la censura di cui al secondo motivo di ricorso incidentale, atteso che, per espressa previsione contrattuale (lett. f del suddetto contratto di affitto d’azienda) riportata nei suoi elementi essenziali nel controricorso dell’Amministrazione finanziaria, le spese di straordinaria manutenzione e riparazione restano a carico del concedente, di modo che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se la mera dichiarazione unilaterale della contribuente del 25.11.2003, con la quale era riconosciuto a Latina Fiori S.r.l. un corrispettivo ripartito in 12 mensilità a corrispondersi nel 2004, per oneri che quest’ultima avrebbe sostenuto per rendere disponibili i locali siti nel centro commerciale oggetto d’affitto, giustificasse l’ammortamento di detti costi alla stregua dei criteri di cui all’art. 109 TUIR.

12. In conclusione deve essere pertanto rigettato il ricorso principale, mentre la sentenza impugnata va cassata limitatamente all’accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale, con rinvio alla CTR del Lazio – sezione staccata di Latina – in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale in relazione al secondo motivo, rigettato il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto del ricorso incidentale e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina – in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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