Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1507 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1507 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 18074-2016 proposto da:
REITANO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SAVOIA, 33, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
VESCUSO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

CAPONNETTO ROSARIA VANESSA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CARDINAL GINNASI 8, presso lo studio
dell’avvocato PIERLUIGI TIBERIO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ACHILLE PALERMO giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 22/01/2018

CONTI ALFIO;
– intimato avverso la sentenza n. 68/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 13/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La controricorrente e l’intimato convenivano in giudizio dinanzi
al Tribunale di Catania Reitano Roberto al fine di accertare la
legittimità

del

recesso

dal

contratto

preliminare

di

compravendita avente ad oggetto un immobile di proprietà
degli attori, concluso in data 15 aprile 2004, con il conseguente
diritto a trattenere la caparra versata dal promissario
acquirente.
Evidenziavano che all’atto della conclusione del preliminare il
Reitano aveva versato una caparra di C 10.000,00
fiduciariamente depositata presso uno studio notarile, e che gli
attori avevano invitato il convenuto alla stipula del definitivo
senza però che questi si presentasse all’appuntamento a tal
fine fissato.
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, deduceva che il
contratto era sottoposto alla condizione sospensiva del
conseguimento da parte del promissario acquirente entro il
mese di luglio del 2004 di tutte le agevolazioni spettanti ai soci
di cooperative ai sensi delle leggi regionali n. 79/75, 95/77 e
del DPR n. 10056/72, con l’espressa previsione che il contratto
si sarebbe risolto ove alla data prevista la Regione non avesse
rilasciato il benestare.
Pertanto, non essendosi verificato l’evento condizionante, il
contratto era risolto di diritto.

Ric. 2016 n. 18074 sez. M2 – ud. 15-12-2017 -2-

del 15/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

A tal fine spiegava altresì domanda riconvenzionale volta alla
restituzione della somma indebitamente trattenuta dagli attori.
Il Tribunale con la sentenza n. 77/2009 accoglieva la domanda
degli attori e la Corte d’Appello di Catania con la sentenza n.
68 del 13 gennaio 2016 dichiarava inammissibile il gravame

Rilevava che il giudice di prime cure aveva ritenuto legittimo il
recesso esercitato dai promittenti venditori atteso
l’inadempimento dell’appellante che non aveva dato seguito
alla richiesta di stipula del definitivo.
Quanto alla condizione prevista nel preliminare, osservava che
il conseguimento delle dette agevolazioni costituiva oggetto di
una condizione sospensiva mista, in quanto rimessa in parte
anche all’iniziativa del Reitano, che però era rimasto del tutto
inerte.
Tale comportamento era contrario alla previsione di cui all’art.
1358 c.c., ed impediva che si producesse l’inefficacia invocata
dal convenuto.
A fronte di tale motivazione del Tribunale, l’appello era del
tutto carente del requisito di specificità, in quanto non si
peritava minimamente di contestare le argomentazioni spese
dal giudice di prime cure, posto che il Reitano si era limitato ad
affermare apoditticamente che il contratto si era risolto di
diritto per il mancato avveramento della condizione, senza
nulla obiettare in merito al suo comportamento ritenuto
contrario al canone della buona fede.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Reitano
Roberto sulla base di quattro motivi.
Caponnetto Rosaria Vanessa ha resistito con controricorso.
Conti Alfio non ha svolto difese in questa fase.

Ric. 2016 n. 18074 sez. M2 – ud. 15-12-2017 -3-

proposto dal convenuto.

Il primo motivo di ricorso denunzia l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della
controversia per irretroattività della normativa in materia
nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 co. 2 del
d.l. n. 83 del 2012, conv. nella legge n 134 del 2012.

dichiarato inammissibile l’appello facendo ricorso alla novellata
previsione di cui all’art. 342 c.p.c. ad un giudizio per il quale
non poteva trovare applicazione, essendo già pendente in
grado di appello alla data di entrata in vigore della legge n.
134/12.
Il motivo è evidentemente privo di fondamento.
Ed, invero, in disparte l’inammissibilità dello stesso nella parte
in cui denunzia la violazione di un error in procedendo facendo
richiamo al vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., peraltro
nella formulazione non applicabile alla fattispecie ratione
temporis, trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza di
appello pubblicata in data successiva all’il. settembre 2012,
deve escludersi in ogni caso che il giudice di appello abbia
applicato retroattivamente la previsione di cui all’art. 342 c.p.c.
A tal fine deve ricordarsi che secondo la pacifica giurisprudenza
di questa Corte, anche in relazione al previgente testo di cui
all’art. 342 c.p.c., si è affermato che, in tema di giudizio
d’appello – che non è un “iudicium novum”, ma una “revisio
prioris instantiae” – il requisito della specificità dei motivi
dettato dall’art. 342 c.p.c., (nel testo, applicabile “ratione
temporis”, anteriore alle modifiche apportategli dall’art. 54,
comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif.,
dalla I. n. 134 del 2012), esige che, alle argomentazioni svolte
nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle
dell’appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico

Ric. 2016 n. 18074 sez. M2 – ud. 15-12-2017 -4-

Si sostiene che erroneamente la Corte d’Appello avrebbe

giuridico, ciò risolvendosi in una valutazione del fatto
processuale che impone una verifica in concreto, ispirata ad un
principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra la
motivazione del provvedimento appellato e la formulazione
dell’atto di gravame, nel senso che quanto più approfondite e

puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo per
confutare l’impianto motivazionale del giudice di prime cure ( si
veda sull’affermazione del giudizio di appello quale revisio
prioris instantiae Cass. S.U. n. 28498/2005; cfr. da ultimo
Cass. n. 4695/2017, nonché Cass. S.U. n. 27199/2017 che,
sebbene in relazione alla novellata previsione di cui all’art. 342
c.p.c., ha ritenuto che debba imporsi un’interpretazione in linea
di continuità con quanto opinato in precedenza, sicchè i canoni
applicativi della norma sono di fatto rimasti identici ).
Risulta pertanto incensurabile la conclusione del giudice di
merito il quale, a fronte di una decisione del giudice di prime
cure, che aveva ritenuto di dover neutralizzare l’inefficacia che
a detta del convenuto sarebbe scaturita dal mancato
avveramento della condizione prevista in contratto, a causa del
comportamento inerte dello stesso Reitano, evidentemente in
contrasto con quanto previsto dall’art. 1358 c.c. (per la
corretta interpretazione ed applicazione di tale norma, anche
alle ipotesi di condizione potestativa mista, cfr. Cass. S.U. n.
18450/2005), ha ritenuto che l’assenza di una specifica critica
a tale argomentazione rendesse inammissibile l’appello per
difetto di specificità ( cfr. Cass. S.U. n. 16/2000).
Va pertanto ritenuta corretta la statuizione di inammissibilità
adottata dal giudice di appello, il che determina l’assorbimento
dei restanti motivi di ricorso, i quali investono la corretta

Ric. 2016 n. 18074 sez. M2 – ud. 15-12-2017 -5-

dettagliate risultino le argomentazioni del primo, tanto più

applicazione delle norme di diritto sostanziale e la legittimità
del recesso.
A tal proposito deve evidenziarsi che i motivi appaiono altresì
affetti da evidenti profili d’inammissibilità, in quanto il secondo,
si limita ad una generica ed indiscriminata denunzia di

denunzia la sussistenza di un vizio motivazionale sulla base
della ormai abrogata formulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5
c.p.c., non applicabile alla fattispecie, come sopra esposto, ed
il quarto lamenta la violazione della norma di cui all’art. 1373
c.c., non confrontandosi con la ratio della decisione del giudice
di prime cure che ha appunto ritenuto legittimo il recesso degli
attori sulla scorta non già delle previsione di cui si denunzia la
violazione in ricorso, ma sulla base della diversa previsione di
cui all’art. 1385 c.c., che appunto legittima il recesso come
strumento di reazione all’altrui inadempimento, con il diritto a
trattenere la caparra quale forma di liquidazione forfettaria ed
anticipata del danno.
Inoltre, ed anche a voler sorvolare circa l’evidente carenza del
requisito di specificità dei motivi nella parte in cui non
riproducono il contenuto del contratto preliminare ovvero delle
missive degli attori richiamate nel secondo e nel terzo motivo, i
motivi in questione appaiono evidentemente fondati sul
presupposto che il contratto sia divenuto inefficace in ragione
del mancato avveramento della condizione, conclusione questa
che appare evidentemente contrastata dal ragionamento del
giudice di primo grado secondo cui ciò non era possibile a
cagione del comportamento del Reitano violativo del precetto
di cui all’art. 1358 c.c., affermazione questa che, come detto,
non è stata adeguatamente censurata con l’atto di appello.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Ric. 2016 n. 18074 sez. M2 – ud. 15-12-2017 -6-

violazione di non meglio specificate norme di diritto; il terzo

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
Nulla per le spese per l’intimato che non ha svolto attività
difensiva.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30

atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013),
che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle
spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi
C 2.000,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali
pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;
Ai sensi dell’art. 13, co.

1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,

inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del
contributo unificato dovuto per il ricorso iprincipale3 a norma
dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2017

gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare

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