Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15069 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31185/2019 proposto da:

S.A.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

MAZZINI N. 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI

GIOIA, rappresentato e difeso dall’avvocato SOSSIO VITALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4234/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.A., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva riformato la pronuncia del Tribunale con la quale, respinta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, era stato riconosciuto in suo favore il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio paese per ragioni di persecuzione religiosa: ha dedotto di aver partecipato ad un colpo di stato a seguito del quale era nato un conflitto interreligioso con emarginazione di tutti i militari che, come lui, erano di religione mussulmana; di essere transitato per un lungo periodo in Senegal e successivamente il Libia; di essere giunto in Italia dove si era perfettamente integrato in quanto era stato ospitato da una famiglia di Treviso che gli aveva consentito di apprendere la lingua italiana e di studiare; che, infine, aveva reperito un’attività lavorativa come lavapiatti con contratto a tempo determinato che era stato reiteratamente rinnovato.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione”, non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3: assume che la Corte territoriale, non solo non aveva assunto alcuna informazione circa la situazione generale esistente nella Guinea Bissau, ma aveva ignorato anche le C.O.I. da lui prodotte, nonchè le informazioni sull’imbarbarimento istituzionale e sull’interventismo militare da esse desumibili, ragioni per le quali aveva deciso di allontanarsi dal paese di origine.

2. Con il secondo motivo, deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25, criticando la valutazione che la Corte aveva espresso sulla credibilità del racconto narrato e che l’aveva indotta ad escludere che ricorressero i presupposti della protezione sussidiaria.

3. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamenta la violazione dell’art. 5, comma 6 TUI anche per omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio, con particolare riferimento alla sua vulnerabilità che la Corte aveva erroneamente escluso fra i fattori rilevanti per il riconoscimento della misura invocata.

4. Con il quarto motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 32 e 3, in relazione all’omessa considerazione della documentazione da lui prodotta a sostegno della sua piena integrazione nel paese di accoglienza.

5. Il primo motivo è fondato.

5.1. Con esso il ricorrente denuncia la violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte della Corte territoriale che avrebbe omesso di acquisire fonti ufficiali attendibili ed aggiornate sulle quali basare la valutazione relativa alle condizioni di insicurezza del paese di origine, necessarie per un adeguato esame della domanda di protezione internazionale.

5.2. Il Collegio osserva che la pronuncia – in relazione alla fattispecie esaminata e cioè la protezione umanitaria, visto che in relazione alle altre misura invocate, respinte dal Tribunale, non è stato proposto dal ricorrente appello incidentale con il conseguente passaggio in giudicato della statuizione di rigetto – è del tutto priva del richiamo a C.O.I. attendibili ed aggiornate sulle quali il giudice di merito avrebbe dovuto fondare le proprie valutazioni in relazione alle condizioni del paese di origine.

5.3. E’ stato infatti affermato che “nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte” (cfr. Cass. 30105/2018; Cass. 13897/2019; Cass. 9230/2020; 11312/2019).

5.4. Ed, al riguardo, si osserva che l’inadempimento risulta ancor più evidente, in ragione del fatto che il ricorrente aveva depositato, fin dal primo grado di giudizio, alcuni report relativi a siti informativi (cfr. pag. 5 del ricorso) considerati riconducibili a quelli indicati dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, rispetto ai quali nessuna argomentazione è stata spesa, anche al fine di disconoscerne la eventuale inattendibilità (cfr. in termini Cass. 29056/2019).

5.5. Risulta pertanto violata la norma invocata, violazione che ridonda, come verrà di seguito argomentato, sull’esame del terzo e del quarto motivo.

6. Il secondo motivo è inammissibile perchè la negativa statuizione del Tribunale in punto di credibilità – in relazione alla quale è stata respinta la domanda di protezione sussidiaria – non è stata impugnata dall’odierno ricorrente con appello incidentale ed è, pertanto, ormai definitiva, come correttamente statuito dalla Corte territoriale che, sulla base di tali premesse, ha circoscritto il proprio esame al contestato riconoscimento della protezione umanitaria, oggetto dell’appello principale del Ministero dell’Interno.

6.1. La questione, dunque, non può trovare nuovamente ingresso in questa sede.

7. Il terzo ed il quarto motivo devono essere congiuntamente esaminati per la stretta connessione logica: essi sono entrambi fondati.

7.1. La Corte, infatti, pur richiamando il noto arresto di questa Corte secondo il quale la misura in esame deve fondarsi su una valutazione comparativa effettiva fra la integrazione raggiunta nel paese ospitante, la vulnerabilità soggettiva ed oggettiva ed il livello di tutela dei diritti fondamentali “al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione delle titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale” (cfr. Cass. 4455/2018 richiamata a pag. 10 ed 11 della sentenza), ha erroneamente fondato il rigetto della fattispecie in esame sulla assenza di credibilità del racconto laddove tale elemento non ha rilevanza decisiva per la fattispecie in esame; ed ha del tutto, erroneamente, svalutato la sua dimostrata integrazione sulla quale il Tribunale aveva fondato la propria decisione, escludendo apoditticamente una condizione di vulnerabilità, visto che non ha affatto tenuto conto di quanto allegato rispetto alle condizioni di scarsissima tutela esistenti nel paese di origine omettendo di acquisire informazioni attendibili ed aggiornate sul paese di origine, come già rilevato a seguito dello scrutinio del primo motivo.

7.2. Questa Corte, al riguardo, ha avuto modo di affermare che:

1. “secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire”;

2. “il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge”;

3.”il riferimento alle fonti ufficiali aggiornate, attendibili e specifiche rispetto alla situazione individuale dedotta configura un dovere del giudice che giammai potrà determinare una inversione, a carico del richiedente, dell’onere postulato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3″ (cfr. ex multis Cass. 25536/2020).

7.3. La Corte territoriale, omettendo di acquisire informazioni attendibili sulle condizioni del paese di origine in relazione al livello di tutela dei diritti umani ed alle condizioni di generalizzata insicurezza denunciata, si è discostato dai principi sopra richiamati, omettendo di compiere un corretto giudizio di comparazione, rispetto al quale l’integrazione del ricorrente non è stata confrontata, anche in termini di maggiore vulnerabilità, con le condizioni del paese di eventuale rimpatrio.

7.4. Risulta pertanto violato il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nella conformazione conferita alla norma dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 4455/2018 e Cass. SU 29459/2019), anche in funzione della piena attuazione del diritto di asilo ex art. 10 Cost..

8. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione al primo, terzo e quarto motivo; la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati.

9. La Corte di rinvio dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte;

accoglie il primo, terzo e quarto motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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