Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15069 del 22/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15069
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.G. res.te a (OMISSIS), rappresentato e difeso,
giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. AUTILIO Antonio, el.te
domiciliato in Roma, Via Giovanni Sceverano, 35 presso lo studio
dell’Avv. Silvio Agresti;
– ricorrente non costituito –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è elettivamente
domiciliata;
– controricorrente –
e
MINISTERO DELLE FINANZE e SEM S.P.A. con sede in (OMISSIS), in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza n. 91/02/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Potenza, Sezione n. 02, depositata il 21.09.2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. Dr. CENICCOLA Raffaele.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 11223/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 91/02/2006 pronunziata dalla CTR di Potenza Sezione n. 02 e DEPOSITATA il 21 settembre 2006.
Il ricorso notificato il 06.11.2007, che attiene ad impugnazione di cartella di pagamento, non risulta depositato in cancelleria, giusta certificazione in atti, entro il prescritto termine.
2 – La controricorrente, con atto notificato il 17.12.2007, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato per infondatezza.
3 – Il ricorso appare improcedibile, non risultando osservato il disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 1, che prescrive il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di improcedibilita del ricorso, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Vista, in particolare, la certificazione della Cancelleria Centrale Civile in data 30.04.2008, attestante la mancata iscrizione a ruolo del ricorso entro la data del 03.12.2007;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, per detti motivi il ricorso va dichiarato improcedibile;
Considerato che le spese del giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente ma non depositante e liquidate, in favore della controricorrente Agenzia, in complessivi Euro milleseicento, di cui Euro millecinquecento per onorario ed Euro 100,00 per spese vive, oltre contributo, spese generali ed accessori di legge;
Considerato, altresì, che nulla va disposto per le spese del giudizio nei confronti degli intimati Ministero e SEM SPA, per insussistenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro milleseicento, oltre contributo, spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010