Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15069 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2017, (ud. 07/03/2017, dep.19/06/2017),  n. 15069

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14309-2015 proposto da:

MONGIBELLO SERVIZI MASCALUCIA MO.SE.MA. S.P.A., P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio

dell’avvocato MARIO ANTONINI, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO ANDRONICO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.S., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO LOMBARDO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1225/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 20/12/2014 R.G.N. 748/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 1225/2014 la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città, ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento con effetto immediato, intimato a B.S., dipendente della Mongibello Servizi Mascalucia (MO.SE.MA) spa dal 23.10.2006 con mansioni di autista capo ma impiegato in quelle di puliziere, con lettera del 3 agosto 2007, per assenze dal lavoro superiori al periodo di comporto ai sensi dell’art. 44, lett. B del CCNL di categoria (Servizi di igiene ambientale): in particolare per essere stato assente più di 455 giorni, nei 1095 precedenti.

2. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno ritenuto che, anche nel licenziamento per superamento del periodo di comporto, era applicabile la L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 2, per cui avendo il B. richiesto con lettera raccomandata del 10.8.2007, ricevuta il 13.8.2007, la specificazione dei motivi di assenza per malattia, senza ottenere alcuna risposta da parte della società, il licenziamento era da ritenersi inefficace. Hanno precisato che non rilevava la circostanza che la richiesta fosse inidonea allo scopo, perchè effettuata contestualmente alla impugnativa stragiudiziale del licenziamento, disattendendo il principio statuito dalla pronuncia della SCC n. 16421 del 13 luglio 2010, in quanto la regola apprestata dalla L. n. 604 del 1966, art. 2 realizzava la sua finalità di garanzia del lavoratore anche e soprattutto in funzione della successiva impugnazione giudiziale.

3. Per la cassazione propone ricorso la Mongibello Servizi Mascalucia (MO.SE.MA.) spa affidato a due motivi.

4. Resiste con controricorso Salvatore B..

5. La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2110 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) sostenendo che i motivi, che avevano determinato il recesso, erano stati già specificati nella stessa lettera del recesso stesso ove erano stati chiariti sia l’arco temporale preso in considerazione ai fini del comporto, sia il numero delle giornate di malattia accumulate dal dipendente nel medesimo periodo, per cui non vi era alcun ulteriore obbligo in capo a parte datoriale.

2. Con il secondo motivo si censura la gravata sentenza per violazione dell’art. 2110 c.c. e L. n. 604 del 1966, artt. 2 e 6 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) in quanto era stata ritenuta irrilevante la circostanza che la richiesta di motivi fosse contenuta nella impugnativa di licenziamento stragiudiziale richiamando, sul punto, le argomentazioni della citata sentenza della Cassazione disattese dalla Corte territoriale.

3. E’ preliminare, da un punto di vista logico-giuridico, l’esame del secondo motivo di ricorso.

4. Il motivo è fondato.

5. Il Collegio intende dare continuità al principio giurisprudenziale, disatteso dai giudici di seconde cure, affermato da questa Corte (Cass. 13.7.2010 n. 16421; Cass. 3.8.2004 n. 14873; Cass. 10.12.2012 n. 22392) – e che non può ritenersi isolato-secondo cui, allorquando il lavoratore abbia direttamente impugnato il licenziamento, anche in via stragiudiziale, per superamento del periodo di comporto, la mancata ottemperanza del datore di lavoro alla richiesta di esplicitazione dei motivi è ininfluente ai fini della legittimità del licenziamento stesso.

6. L’avvenuta impugnazione esprime, infatti, l’intento di contestare in ogni caso la conformità a legge del recesso, anche in difetto di una motivazione, e non può ritenersi idonea a determinare, con la richiesta dei motivi, l’onere del datore di lavoro di precisarli.

7. In tale evenienza, infatti, il datore di lavoro può precisare in giudizio i motivi ed i fatti che hanno determinato il superamento del periodo di comporto, non essendo ravvisabili in ciò una integrazione o modificazione della motivazione del recesso.

8. La L. n. 604 del 1966, art. 2, nella versione ratione temporis vigente, sulla forma dell’atto di licenziamento e sulla comunicazione dei motivi di recesso, che si applica anche ai licenziamenti per superamento del periodo di comporto, risponde alla finalità e alla ratio di consentire al lavoratore, su sua richiesta, di venire adeguatamente e immediatamente, dopo il licenziamento, a conoscenza delle precise ragioni e motivazioni dell’atto espulsivo al fine di potere eventualmente opporre rilievi o diverse ragioni e di evitare “impugnazioni” al buio.

9. Queste finalità sono chiaramente incompatibili con la avvenuta impugnazione stragiudiziale del licenziamento, che determina, per il lavoratore, l’inizio della decorrenza dei termini per proporre l’azione giudiziale di annullamento negoziale e, quindi, la consumazione di della facoltà di fruire di uno spatium deliberandi cui avrebbe avuto diritto attraverso l’ottenimento di una motivazione espressa del recesso.

10. Resta, conseguentemente, assorbito l’esame del primo motivo circa l’idoneità e la esaustività della comunicazione del licenziamento ai fini della specificazione dei motivi sul superamento del periodo di comporto.

11. La sentenza va, pertanto, cassata in relazione al secondo motivo, assorbito il primo, e la causa va rinviata ad altro giudice di secondo grado, che si individua nella Corte di appello di Palermo, che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciati e provvedendo, altresì, alle spese del presente giudizio.

PQM

 

accoglie il secondo motivo, assorbito il primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Palermo cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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