Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15069 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15069 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 9451-2009 proposto da:
ANTINOZZI MARIO c.f. NTNMRA58E021676D, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LINEO ZANGROSSI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
1938

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 17/07/2015

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■•■

dall’avvocato SALVATORE TRIFIR0′, giusta delega in
atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 310/2008 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 13/09/2008 R.G.N. 676/2007;

udienza del 05/05/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato GIUA LORENZO per delega verbale
TRIFIRO’ SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G 9451/2009

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di
Mantova di rigetto della domanda di Mario Antinozzi , dipendente di Poste
Italiane, volta all’accertamento dell’illegittimità dello spostamento del lavoratore
dalla portineria del CPO( Centro postale operativo) di Mantova alla sezione
ordinaria con mansione di incasellamento manuale della corrispondenza e del

funzione.
La Corte territoriale ha rilevato che costituiva tecnicamente un trasferimento solo
quello a Brescia in quanto l’altro era un semplice passaggio interno in altro reparto
nell’ambito della stessa unità produttiva determinato dalla soppressione del
servizio di portineria e durato poco tempo , in quanto a seguito del
depotenziamento del centro di Mantova, l’Antinozzi era stato assegnato al CMP
di Brescia . Ha rilevato, inoltre, che l’incompatibilità delle nuove mansioni di
incasellamento della corrispondenza, accertata dal CTU nel corso del giudizio,
con le condizioni fisiche del lavoratore non era idonea a travolgere il successivo
trasferimento a Brescia, con le medesime mansioni compatibili con lo stato di
salute , in concreto legittimo, determinando solo il diritto al risarcimento del
danno ,come già riconosciutogli dal Tribunale.
Con riferimento al trasferimento a Brescia la Corte ha rilevato che i criteri di
scelta dei lavoratori da trasferire erano stati individuati da accordi sindacali ,
applicabili al ricorrente anche se concordati con sindacati cui il ricorrente non
apparteneva , e che correttamente, ai fmi della formazione delle graduatorie, si
era tenuto conto del carico solo dei figli minori e delle minorazioni fisiche ex
lege numero 104 del 1992 ; che infatti tali esclusioni, influenti sul punteggio dei
lavoratori , erano ragionevoli e che , pertanto, il trasferimento a Brescia
dell’Antinozzi con mansioni di incasellamento della corrispondenza – meno
pesanti che a Mantova e quindi compatibili con le condizioni fisiche- era legittimo
con la conseguenza che non gli era dovuta alcuna integrazione retributiva.
Avverso la sentenza ricorre il lavoratore formulando otto motivi. Resiste la società
che deposita anche memoria ex art 378 cpc .

successivo trasferimento dal dicembre 2005 al CMP di Brescia con la medesima

motivi della decisione
1)Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’articolo
2103 cc. Rileva che il passaggio dal servizio portineria a quello di incasellamento
e smistamento della corrispondenza svolto in un altro diverso ed autonomo reparto
configurava trasferimento con conseguente onere di Poste di provare la
sussistenza delle ragioni tecniche, produttive, organizzative.
2) Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione circa
l’affermazione della Corte dell’insussistenza di un trasferimento alla diversa

mansione di incasellamento e smistamento della corrispondenza.

I due motivi, congiuntamente esaminati ,sono infondati.
Deve , in primo luogo, rilevarsi che il secondo motivo è inammissibile in quanto
risulta omesso il momento di sintesi.
In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i
provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40
ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché
secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto
dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a
pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al
quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le
quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la
decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del
quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non
ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità. (Cass SSUU n 20603/2007)
Entrambi i motivi di cui sopra sono, comunque, infondati. La Corte territoriale ha
affermato che lo spostamento del lavoratore dalla portineria al servizio di
incasellamento e smistamento manuale della corrispondenza non costituiva
trasferimento, ravvisandosi soltanto un semplice passaggio interno in altro reparto
nell’ambito della stessa unità produttiva, in vista della soppressione del servizio
di portineria .
E’ ben vero che le tutele previste per il lavoratore trasferito rilevano anche
quando lo spostamento avvenga in un ambito geografico ristretto (ad esempio
nello stesso territorio comunale) da una unità produttiva ad un’altra,ma deve
rilevarsi che per unità produttiva deve intendersi ogni articolazione autonoma

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dell’azienda, avente, sotto il profilo funzionale e fmalistico, idoneità ad esplicare,
in tutto o in parte, l’attività dell’impresa medesima, della quale costituisca una
componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa
tali che in essa si possa concludere una frazione dell’attività produttiva aziendale (
cfr Cass. n. 11660/2003; Cass. n. 1983712004; Cass. n. 11103/2006; Cass n
20600/2014) .
Nella specie la Corte territoriale ha escluso che lo spostamento di cui sopra
costituisse trasferimento soggetto alle tutele di cui all’art. 2013 cod. civ. e sul

stessa rappresentazione dei luoghi e delle loro caratteristiche idonee a confutare
l’affermazione della Corte territoriale.
3) Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione
rilevando che l’assegnazione all’incasellarnento e smistamento della
corrispondenza a Mantova , pur non costituendo trasferimento, era comunque
avvenuta in contrasto con lo stato di salute del dipendente e pertanto non poteva
mantenere la sua efficacia e giustificare il successivo trasferimento a Brescia a
seguito della ristrutturazione del reparto di Mantova al quale era stato addetto.
4) Con il quarto motivo denuncia violazione dell’articolo 2087 cc .
Deduce che l’illegittimità dell’assegnazione alla diversa mansione in violazione
dell’articolo 2087 c.c. aveva determinato non solo il diritto al risarcimento del
danno ma anche la consequenziale illegittimità dell’ulteriore trasferimento a
Brescia.
Il terzo ed il quarto motivo, congiuntamente esaminati stante la loro
connessione, sono infondati.
Anche il terzo motivo, così come il secondo, è privo della sintesi e , pertanto, è
inammissibile.
La decisione della Corte non risulta , comunque, censurabile Al ricorrente

punto le censure del ricorrente appaiono del tutto generiche mancando anche la

pretende di affermare l’illegittimità del trasferimento a Brescia sul presupposto
dell’illegittimità dell’assegnazione a Mantova alle diverse mansioni di
incasellamento in violazione dell’ari 2087 cc.
La Corte territoriale ha invece compiutamente esaminato le doglianze del
ricorrente ed adeguatamente motivato evidenziando che lo spostamento alle
diverse mansioni di incasellamento della corrispondenza era avvenuto a seguito
della soppressione del posto di portiere a Mantova ; che l’illiceità

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dell’assegnazione a dette mansioni per incompatibilità con le condizioni fisiche
del lavoratore aveva determinato solo un diritto al risarcimento del danno

biologico, così come già riconosciutogli dal Tribunale, e che il trasferimento a
Brescia, invece, per lo svolgimento di mansioni compatibili con lo stato di salute,
era del tutto legittimo. La Corte ha , pertanto, motivato che l’illiceità
dell’assegnazione ad altro reparto a Mantova non avrebbe potuto travolgere il
successivo trasferimento a Brescia , del tutto legittimo, pur evidenziando che il

trasferimento era derivato dalla circostanza , meramente accidentale , della

dunque, motivato e le censure del ricorrente non sono idonee ad invalidare la
decisione impugnata.
5) Con il quinto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione
Lamenta che l’accordo sindacale non era a lui applicabile in quanto iscritto al
diverso sindacato Cobas ,di cui era rappresentante ; che la Corte non aveva
spiegato le ragioni dell’esclusione ,tra i criteri per la scelta del personale da
trasferire , del carico per figli maggiorenni conviventi e studenti ; che se la Corte
avesse tenuto conto degli effettivi carichi di famiglia del ricorrente questi non
sarebbe stato trasferito in quanto aveva un figlio maggiorenne convivente e
studente.
6) Con il sesto motivo denuncia violazione dell’articolo 5 della legge n. 223 del
1991 nella valutazione dei carichi di famiglia si sarebbe dovuto tenere conto
anche del figlio maggiorenne a carico.
Il quinto ed il sesto motivo sono infondati.
Nella sentenza non vi è cenno sulla nomina a delegato cobas o sul figlio
maggiorenne e il ricorrente nulla riferisce circa l’ esposizione in appello sulla
sua nomina a delegato Cobas e sul figlio maggiorenne , né denuncia omessa
:

pronuncia.
Deve , comunque rilevarsi che la Corte ha adeguatamente motivato la ritenuta
ragionevolezza dei criteri adottati sottolineando che ben diverso è l’accudimento
che richiede un figlio minorenne rispetto al maggiorenne.
7) Con il settimo motivo denuncia violazione dell’articolo 5 della legge 223
del 1991, dell’articolo 2103 c.c. Rileva che il trasferimento doveva essere
effettuato sulla base di ragioni oggettive e non su ragioni soggettive quali
l’esigenza di comprimere le spese e l’aumento dei profitti .

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presenza del lavoratore nel reparto oggetto di ristrutturazione .La Corte ha,

Il motivo è inammissibile stante l’assoluta genericità del quesito richiesto dall’art

..5

366 bis cpc . Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza depositata
dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 che ha
introdotto l’articolo citato , e prima della L. n 69 /2009 ( entrata in vigore a
decorrere dal 4 luglio 2009) che ha abrogato detto articolo.
E’ noto che l’art. 366 bis c.p.c., introdotto con la riforma,dispone che, nei casi
previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun
:
,.

motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un

motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve essere
formulato in maniera specifica , chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in
giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5-1-2007 n. 36), e “deve comprendere l’indicazione
sia della “regola iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso
principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in
sostituzione del primo” e “la mancanza anche di una sola delle due suddette
indicazioni rende il ricorso inammissibile” (v. Cass. 30-9-2008 n. 24339).
Nella specie il quesito risulta del tutto generico senza alcun riferimento alla
fattispecie concreta.
Il motivo risulta inammissibile anche in quanto si limita a richiedere a questa
Corte un nuovo giudizio di merito contrariamente alla funzione assegnata
dall’ordinamento al giudice di legittimità assumendo fatti probatori diversi o
ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua
decisione
8) Con il motivo numero otto il ricorrente denuncia violazione
dell’articolo 36 della Costituzione. Censura l’affermazione della Corte secondo cui
non spettava alcuna integrazione retributiva in quanto non prevista da norme
:

contrattuali né dalla legge. Osserva che le modifiche unilaterali delle condizioni di
lavoro avevano comportato un aumento di spese e aggravamento delle condizioni
del lavoratore che imponevano una reintegra della retribuzione.
La legittimità del trasferimento esclude qualsiasi obbligo del datore di lavoro di
integrare la retribuzione Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna
del ricorrewte a pagare le spese del presente giudizio.
PQM

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quesito di diritto. Tale quesito , richiesto a pena di inammissibilità del relativo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio
liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali , oltre
15% per spese generali ed accessori di legge.

Roma 5/5/2015

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