Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15068 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29765/2019 proposto da:

Z.N., rappresentato e difeso dall’avv.to GIUSEPPE LUFRANO,

giusta procura speciale in atti (avv.lufrano.pec.it) elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria civile

della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore e

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

ANCONA;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA n. 10573/2019, depositata

il 07/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Z.N., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto lavorava presso una clinica privata ed era stato ingiustamente accusato di aver concorso alla commissione di un errore sanitario nel trattamento di una paziente che aveva perso una gamba; e che, in ragione di ciò, era stato aggredito dai familiari della parte offesa, con conseguenti gravi lesioni personali. Ha aggiunto di temere per la propria incolumità in caso di rimpatrio.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 13 del 2007, artt. 1 e 2, nonchè dell’art. 276 c.p.c., in quanto il giudice dinanzi al quale si è tenuta la discussione e che si era riservato di decidere risultava essere un G.O.T., non facente parte della sezione specializzata nè del Collegio giudicante.

1.1. La censura è inammissibile.

1.2. In primo luogo, il motivo, nella parte argomentativa, contrasta con la rubrica, con la sommaria esposizione del fatto e con quanto desumibile dalla sentenza che si riferisce soltanto alla Camera di consiglio del 17.7.2019: se ne riscontra pertanto l’incoerenza con la decisione impugnata.

1.3. Infatti, nella sommaria esposizione del fatto, il ricorrente riferisce che “all’udienza fissata, il giudice P.E. procedeva all’audizione del ricorrente” e che, con l’ordinanza impugnata il Tribunale respingeva il ricorso; mentre nella parte argomentativa della censura afferma che l’unica udienza tenutasi (in data 11.7.2019) si era svolta dinanzi al GOT che poi non aveva fatto parte del Collegio, senza affatto documentare la circostanza.

1.4. Dall’esame del decreto risulta, poi, che il giudice togato P.E. faceva parte del Collegio giudicante, ragione per cui la critica prospettata non corrisponde agli elementi riscontrati ed è completamente eccentrica rispetto alle emergenze processuali.

1.5. Vale comunque la pena di rilevare che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia svolto attività processuali e abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, in quanto l’estraneità di detto giudice al collegio non assume rilievo a norma dell’art. 276 c.p.c., dato che, con riguardo ai procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali (cfr. Cass. 7878/2020 ed, in termini, Cass. 3356/2019; Cass. 4887/2020)

2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto il Tribunale aveva negato che nel paese di provenienza sussistesse una situazione di violenza generalizzata.

2.1. Lamenta, al riguardo, che “il giudice aveva escluso la sussistenza di presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in modo del tutto disancorato dal contesto di informazioni di sorta” (cfr. pag. 5 del ricorso, secondo cpv.).

2.2. La censura – che nella parte argomentativa è riferita a tutte le ipotesi disciplinate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e deve quindi essere valutata senza alcuna esclusione delle fattispecie da essa regolate deve essere ricondotta al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto deduce, nella sostanza, una motivazione apparente per travisamento delle emergenze processuali, e cioè delle C.O.I. richiamate.

2.3. In tal modo riqualificato, il motivo è fondato.

2.4. Il Tribunale, infatti, riporta informazioni sulle condizioni di insicurezza del paese (cfr. pag. 6 con il richiamo del report USDOS 2018) e soprattutto di assenza di tutela da parte dell’amministrazione della giustizia (segnalando una vasta corruzione della magistratura e delle forze di polizia: cfr. pag. 6u. cpv e 7 primo cpv), dalle quali trae conseguenze illogiche in quanto, dopo aver dato conto di tale situazione, afferma che “ad eccezione dei casi a maggiore rilevanza pubblica in cui non rientra la fattispecie in esame, non si ravvisano inefficienze tali da giustificare la concessione della protezione invocata”.

2.5. La motivazione sulla specifica fattispecie – che in relazione ai fatti narrati, dei quali non è stata esclusa l’attendibilità – è del tutto contraddittoria, consente di ritenere che ricorra il vizio di nullità della motivazione.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5, comma 6 TUI per non aver ritenuto sussistenti le condizioni di vulnerabilità del ricorrente, in caso di rientro forzoso in patria.

3.1. Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità, in quanto nulla viene dedotto sugli elementi di comparazione che il tribunale assume non siano stati allegati.

4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione al secondo motivo e devono essere dichiarati inammissibili il primo ed il terzo; la sentenza, conseguentemente, deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Ancona che, in diversa composizione, dovrà riesaminare, in parte qua, la controversia alla luce dei seguenti principi di diritto:

“Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito indichi gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”.

“In materia di protezione internazionale il controllo di legittimità sulla logicità della motivazione deve estendersi anche alla verifica della coerenza fra l’adempimento del dovere di cooperazione istruttoria e le conclusioni che da esso ne ha tratto il giudice di merito; esse non potranno mai essere disancorate dalle informazioni che emergono dalle fonti ufficiali da lui richiamate, rispetto alle quali la decisione dovrà essere fondata su un rapporto di consequenzialità.”

5. Il Tribunale di rinvio dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo ed il terzo; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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