Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15068 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.P., rappresentata e difesa, giusta delega a margine del

ricorso, dagli Avv.ti CINTOLESI Alberto e Achille Carone Fabiani,

nello studio del quale ultimo è elettivamente domiciliata in Roma,

Via Silvio Pellico, 44;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 56/31/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Firenze, Sezione n. 31, in data 14.12.2006, depositata

il 29.12.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. Dr. CENICCOLA Raffaele.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 5216/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 56/31/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Firenze, Sezione n. 31, il 14.12.2006 e DEPOSITATA il 29 dicembre 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate e riformando la decisione di prime cure, ha rigettato l’originario ricorso, ritenendo legittima la cartella impugnata.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione della cartella esattoriale, relativa ad IRPEF e SSN dell’anno 1995, è affidato ad un mezzo, con il quale si deduce, violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c..

3 – Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.

4 – La questione posta dal ricorso sembra possa decidersi alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale da ultimo consolidatosi.

E’ stato, infatti, affermato che la natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato (Cass. n. 19854/2004, n. 3230/2005, n. 17762/2002).

Si è, pure, ritenuto che la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario e che la copia da notificare non sia stata consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell’art. 139 cod. proc. civ.. Il perfezionamento della predetta notificazione richiede il compimento degli adempimenti stabiliti dal citato art. 140 cod. proc. civ. (deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento); nel caso in cui siano state omesse le modalità di affissione dell’avviso, non consegue la nullità della notificazione ove si sia provveduto al rituale adempimento della terza formalità costituita dalla notizia dell’avvenuto deposito con raccomandata con ricevuta di ritorno (formalità, peraltro, che non necessariamente presuppone la consegna del plico al destinatario, il quale potrebbe renderla impossibile per propria iniziativa), che deve essere allegata all’originale dell’atto e la cui mancanza, rendendo impossibile il controllo in ordine alla circostanza che l’avviso sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, determina la nullità della notificazione, comunque sanabile con la costituzione dell’intimato oppure con la rinnovazione della notifica stessa ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. n. 14817/2005).

A seguito della decisione della Corte Costituzionale n. 360/2003, – che ha espunto dall’ordinamento il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, u.c., nella parte in cui prevedeva che le variazioni dell’indirizzo del contribuente avessero effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica, è stato, altresì, chiarito (Cass. n. 26542/2008), che deve trovare applicazione la regola generale, secondo la quale l’effetto delle variazioni anagrafiche, ai fini delle notifiche, è immediato. Da ultimo, è stato anche precisato (Cass. SS.UU. n. 5791/2008), che la mancata previa notifica dell’avviso di accertamento comporta la nullità della cartella e che il contribuente può scegliere se limitarsi a far valere tale vizio dell’atto o estendere la contestazione al merito, sostenendo l’inesistenza della pretesa fatta valere dall’Amministrazione.

4 bis La decisione impugnata sembra non essersi attenuta a tali principi, affermati nel solco della fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale n. 477/2002 e ribaditi dalle SS.UU. di questa Corte con la decisione n. 458/2005, dal momento che, nel caso, non solo l’Agenzia non aveva ottemperato all’onere sulla stessa incombente di fornire la prova che tutti gli adempimenti, prescritti dall’art. 140 c.p.c. e dall’art. 48 disp. att. c.p.c., fra cui la produzione dell’avviso di ricezione del plico postale, fossero stati curati, ma, pure, v’era prova agli atti che la destinataria dell’atto si era trasferita senza lasciare indirizzo.

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, proponendosene la definizione, con declaratoria di accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato, in via preliminare, che il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, giusto consolidato orientamento giurisprudenziale, è a ritenersi inammissibile, in quanto non è stato parte nel giudizio di appello ed il ricorso risulta notificato dopo la data dell’1 gennaio 2001, a decorrere dalla quale l’Agenzia delle Entrate è subentrata all’Amministrazione delle Finanze nei rapporti giuridici già facenti capo a quest’ultima;

Considerato che nulla va disposto per le spese del giudizio nei confronti del Ministero, in assenza dei relativi presupposti;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, per detti motivi il ricorso, nei confronti dell’Agenzia Entrate, va accolto e, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione;

Considerato, poi, che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa, in applicazione dei richiamati principi, va decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente e l’annullamento della cartella impugnata; Considerato, altresì, che le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’intimata Agenzia Entrate e liquidate in complessivi Euro milleseicento, di cui Euro millecinquecento per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre contributo, spese generali ed accessori di legge, mentre giusti motivi inducono a compensare quelle dei gradi di merito;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’impugnazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie il ricorso nei confronti dell’Agenzia Entrate; cassa l’impugnata sentenza ed in accoglimento dell’originario ricorso della contribuente annulla la cartella esattoriale impugnata; Condanna l’intimata Agenzia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di Cassazione in ragione di Euro milleseicento, oltre contributo, spese generali ed accessori di legge, e compensa quelle dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

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