Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15068 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 21/07/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 21/07/2016), n.15068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 984-2012 proposto da:

B.P., (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo ex art.

86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 19,

presso io studio dell’avvocato ANTONELLA SUCCI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO DE CRISTOFARO;

– ricorrente –

contro

G.M., T.A., GO.MA., R.A.,

BA.TI., elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA

29, presso lo studio dell’avvocato BARBARA PICCINI, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO DAL SAVIO,

GIOVANNI PLATEO;

– controricorrenti –

e contro

BA.RO., BA.MI., GI.LU., BA.DI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1899/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato B.P., difensore di se medesimo fa presente

che è stata segnalata altra causa connessa al presente ricorso e ne

chiede la trattazione congiunta, nel merito ha chiesto raccoglimento

del ricorso;

udito l’Avvocato BEVILACQUA Claudio, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PICCINI Barbara difensore dei resistenti che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 21-6-2004 B.P., premesso di essere proprietario di un’unità immobiliare adibita a studio professionale sita alla via (OMISSIS) e di avere intenzione di collocare un impianto di condizionamento d’aria, lamentava che il 28/4/2004 l’installatore da lui incaricato aveva iniziato il lavoro, che comportava il transito del tubo esterno lungo il muro del Condominio per l’innesto all’unità esterna agganciata al muro nella terrazza condominiale, quando il condomino R.A., accompagnato da Ba.Al., gli intimava di sospendere immediatamente i lavori. Il ricorrente deduceva che, poichè l’uso del muro comune che egli intendeva fare rientrava nelle facoltà concesse al singolo condomino dall’art. 1102 c.c., l’impedimento frapposto dal Rossi integrava comportamento molesto, ex art. 1170 c.c. Egli chiedeva, conseguentemente, che fosse ordinata la manutenzione del possesso in suo favore, e per l’effetto venisse vietato ai convenuti l’esecuzione di qualsiasi impedimento alla installazione del condizionatore nel muro condominiale, con condanna degli stessi al risarcimento danni.

All’udienza fissata per la comparizione delle parti si costituivano il R. e il Ba., i quali evidenziavano che, poichè lo stesso ricorrente aveva richiesto l’autorizzazione all’assemblea condominiale, che non l’aveva concessa, i convenuti, convinti dell’arbitrarietà dell’intervento, avevano invitato gli incaricati a desistere dal compimento dell’opera. Essi deducevano, pertanto, che tale condotta non integrava molestia del possesso, stante anche la loro convinzione della necessità dell’autorizzazione dell’assemblea per eseguire i lavori.

Alla stessa udienza intervenivano volontariamente R.T.A., Ba.Go.Ma., e G.M., i quali facevano proprie le conclusioni dei convenuti.

Successivamente interveniva volontariamente anche Ba.Gu.Lu..

Chiusa la fase sommaria senza emissione di alcun provvedimento interdittele, il giudizio proseguiva per la trattazione del merito.

Con sentenza in data 4-9-2007 il Tribunale di Treviso rigettava la domanda attorea, rilevando che il comportamento tenuto dai condomini R. e Ba. non integrava gli estremi della molestia nel compossesso del bene comune.

Avverso la predetta decisione proponeva appello il B..

Con sentenza in data 7-10-2010 la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso B.P., sulla base di tre motivi.

R.A., G.M., T.A., Go.Ma., in proprio e quale erede di Ba.Al., nonchè Ba.Ti., quale erede di Gu.Lu., hanno resistito con un comune controricorso.

In prossimità dell’udienza i controricorrenti hanno depositato una memoria, nella quale hanno eccepito l’improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c., comma cod. proc. civ.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Preliminarmente si rileva che non ha pregio l’eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata dai controricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Deve premettersi che, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

Va altresì precisato che, ai fini della valutazione sulla tempestività del deposito del ricorso per cassazione, ove la parte si avvalga del servizio postale, deve ritenersi che l’iscrizione a ruolo sia avvenuta alla data della consegna all’ufficio postale del plico da recapitare alla Cancelleria della Corte di cassazione, senza che assuma rilievo il fatto che il medesimo pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c. (Cass. 3-3-2010 n. 5071; Cass. 18-1-2016 n. 684).

Nella specie, risulta dagli atti che l’ultima notificazione del ricorso è stata quella eseguita a mezzo posta a Ba.Di., perfezionatasi in data 1-12-2011; sicchè si palesa tempestivo il deposito del ricorso presso la Cancelleria di questa Corte, effettuato dal ricorrente mediante invio di piego raccomandato spedito il 2112-2011.

I controricorrenti, richiamando la documentazione da essi depositata in data 2-5-2016, sostengono che, in realtà, il ricorrente aveva già eseguito, sempre a mezzo del servizio postale, una precedente notifica al Ba.. Deducono che la spedizione era avvenuta il 22-11-2011, che in assenza del destinatario era stato lasciato avviso postale in data 25-11-2011, e che il successivo ritiro da parte del destinatario, con conseguente perfezionamento della notificazione, si era compiuto in data 26-11-2011. Di qui l’asserita intempestività dell’iscrizione a ruolo.

Deve, tuttavia, rilevarsi che non vi è prova certa dell’avvenuto perfezionamento della predetta notifica alla indicata data del 26/11/2011; data che i controricorrenti (v. nota a pag. 3 della memoria) pretendono di desumere da un timbro apposto sulla busta dell’Ufficio Postale che oltretutto, per loro stessa ammissione, non lascia intravedere con chiarezza la cifra relativa alla indicazione del mese di novembre.

Il ricorso, pertanto, deve ritenersi procedibile.

2) Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omessa o insufficiente motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo, per avere la sentenza impugnata incentrato interamente la propria decisione sul presupposto che vi fosse stata una delibera assembleare condominiale contraria alla installazione richiesta dal B., laddove nella delibera assembleare del 20-11-2003 non è dato cogliere alcuna votazione negativa sul punto in discussione, sul quale, anzi, la maggioranza numerica aveva espresso opinione favorevole.

Il motivo è infondato.

Dalla lettura della Delib. condominiale 20 novembre 2003, integralmente trascritta nel ricorso, si evince che nell’occasione due condomini si sono espressi in favore della richiesta del B. i installare sul terrazzo un apparecchio condizionatore dell’aria, mentre altri due condomini si sono espressi in senso contrario.

Ciò posto e atteso che si ignorano le quote millesimali spettanti a ciascun condomino, è evidente che il verbale in esame non vale a comprovare che si sia formata una maggioranza favorevole al rilascio dell’autorizzazione richiesta dal B..

Il documento prodotto, pertanto, non appare idoneo a contrastare la valutazione espressa dal giudice di appello, il quale ha motivato la sua decisione rilevando in primo luogo che nella specie è “emerso che i condomini R. e Ba. avevano sì invitato gli incaricati del B. a desistere dall’opera, ma ciò, specificamente, in difetto del necessario assenso del Condominio, cui già l’interessato erasi rivolto, in precedenza, senza ottenere la relativa autorizzazione”. E’ innegabile, infatti che, sulla base della stessa documentazione invocata dal ricorrente, la richiesta autorizzazione non risulta essere stata concessa.

Il fatto che nel prosieguo della motivazione la Corte territoriale si sia espressa in termini di vero e proprio diniego dell’assemblea alla installazione del manufatto, non vale a menomare la tenuta logica delle argomentazioni poste a base del rigetto della domanda possessoria; argomentazioni che poggiano sostanzialmente sul rilievo che i condomini R. e Ba. “avevano agito non con l’intento di impedire l’esercizio del compossesso all’altro condomino, ma nell’ambito della tutela del generale possesso condominiale del sito”, non costituendo l’azione da essi posta in essere altro che “manifestazione della volontà collettiva a tutela del compossesso condominiale cui quello, pure in sè, legittimo del B. doveva cedere”.

3) Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 1102 c.c., per non avere la Corte di Appello tenuto conto che l’utilizzo che il B. intendeva fare del lastrico solare rientrava nel concetto di “uso più intenso” della cosa comune, nella piena facoltà del condomino, in quanto inidoneo ad impedire un pari utilizzo del bene da parte degli altri condomini.

Il motivo è inammissibile, ponendo una questione che non risulta essere stata dedotta dal B. – rimasto totalmente soccombente in primo grado – come specifico motivo di appello avverso la decisione del Tribunale, con cui era già stata rigettata la sua domanda possessoria.

3) Con il terzo motivo, infine, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 1170 c.c., per avere la Corte di Appello negato la sussistenza dell’animus turbandi valorizzando il convincimento soggettivo dei molestanti di stare esercitando un proprio diritto.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

Secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza, al quale il Collegio intende dare continuità, ai fini della configurabilità della molestia possessoria che, al pari dello spoglio, costituisce un illecito lesivo del diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa, deve essere fornita, da parte di chi propone la domanda di manutenzione, non solo la prova dell’atto materiale, ma anche del dolo o della colpa, mentre l’accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica e sufficiente (Cass. 22-2-2011 n. 4279; Cass. 20-8-2002 n. 12258; Cass. 28-11-2001 n. 15130; Cass. Sez. Un. 22-11-1994 n. 9871).

Nella specie, il giudice di appello, con motivazione immune da vizi logici e come tale non censurabile in questa sede, ha escluso l’esistenza dell’elemento soggettivo della molestia. Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha negato al ricorrente l’invocata tutela possessoria.

5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dai resistenti nel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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