Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15068 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/06/2017, (ud. 07/03/2017, dep.19/06/2017),  n. 15068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9721-2014 proposto da:

M.F., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso, la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato STEFANO PILO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

EUROTRADE SARDINIA DI C.B. & C S.A.S. in liquidazione C.F.

(OMISSIS), già EUROTRADE SARDINA DI C.B. & C. S.A.S., in

persona del socio accomandatario liquidatore B.C.,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIANFRANCO

MULAS, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2013 della CORTE D’APPELLO CAGLIARI

SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il 06/03/2013 R.G.N. 239/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari, in accoglimento del gravame proposto da Eurotrade Sardinia s.a.s. di C.B. e C., ha rigettato la domanda con la quale M.F. aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Sassari la condanna della società datrice a corrispondergli gli importi dovuti per 1.435 ore di lavoro straordinario oltre che il pagamento dell’indennità di mancato preavviso, pretesa in relazione alla esistenza di un grave inadempimento datoriale che lo avevano determinato a dimettersi.

2. Il giudice di appello ha escluso che fosse stata offerta dal M., che ne era gravato, una prova adeguata dello svolgimento del lavoro straordinario nella misura allegata. In particolare ha verificato che i dischi cronotachigrafi depositati in atti non confermavano se non in minima parte le allegazioni del ricorrente. Ha poi accertato che il computo dello straordinario, su un orario per contratto collettivo di 48 ore settimanali, era precluso dalla mancata produzione di tutti i detti dischi e che neppure le prove testimoniali assunte erano utili a confermarne la prestazione. Sottolinea ancora che neppure vi era la prova che la prestazione era ordinariamente prestata con l’orario giornaliero di tredici ore allegato e che da ultimo non era provata la sussistenza di una giusta causa di dimissioni escludendo l’esistenza di gravi ritardi nel pagamento delle retribuzioni.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre M.F. ed articola tre motivi cui resiste con controricorso la Eurotrade Sardinia s.a.s. di C.B. e C..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 116 c.p.c. e art. 11 c.c.n.l. spedizione e trasporto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Sostiene la ricorrente che la Corte di merito con motivazione errata oltre che illogica avrebbe ritenuto che non era stata offerta la prova rigorosa dello straordinario sebbene dall’analisi dei dischi cronotachigrafi emergesse lo svolgimento di un numero di ore superiore alle 39 settimanali previste dall’art. 11 del contratto collettivo trascurando altresì dichiarazioni rese dai testi che al contrario lo confermavano.

4.1. La censura è inammissibile sotto vari profili. In primo luogo perchè non è sufficientemente specifica laddove, nel contestare l’orario contrattuale, omette di riprodurre il testo dell’art. 11 del c.c.n.l. in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 che neppure allega in violazione dell’art. 369 c.p.c., n. 4. In secondo luogo perchè pretende dalla Corte un nuovo e diverso esame delle emergenze probatorie che non è consentito al giudice di legittimità se non nel limitato ambito di una censura per vizio di motivazione che nella specie neppure può ritenersi formulata.

5. Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello pur avendo accertato che dai dischi cronotachigrafi risultava lo svolgimento di lavoro straordinario non ne ha poi tenuto conto ed anzi, nel riformare la sentenza e rigettare la domanda, ha omesso di considerare che la stessa, formulata anche ai sensi dell’art. 36 Cost. in relazione alla maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, avrebbe dovuto essere accolta almeno in parte.

5.1. La censura è infondata. La Corte di appello, lungi dal trascurare di pronunciarsi sulla domanda nella sua interezza, ha correttamente ritenuto – in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione – che le risultanze dei dischi cronotachigrafi prodotti, puntualmente esaminati nel loro contenuto, non dimostravano l’assunto del ricorrente e, comunque, la prova testimoniale non aveva confermato le allegazioni contenute nel ricorso. E’ noto infatti che l’accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, e della sua effettiva entità, non può fondarsi unicamente sui dischi cronotachigrafi, prodotti in originale od in copia fotostatica, ove da controparte (come è accaduto nel caso in esame) ne sia stata disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, in quanto da soli inidonei ad una piena prova, per la preclusione stabilita dall’art. 2712 c.c., occorrendo a tal fine che la presunzione semplice, costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta, sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch’essi di carattere indiziario o presuntivo che nella specie non sono stati offerti (cfr. tra le tante Cass. 02/09/2016 n. 17526 e 13/05/2014 n. 10366).

6. Con l’ultimo motivo, infine, denuncia la violazione e falsa applicazione art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare sulla domanda con la quale si chiedeva di accertare che le dimissioni presentate erano giustificate in relazione ai gravi inadempimenti denunciati.

6.1. Anche tale censura è destituita di fondamento. Va rammentato infatti che la mancanza o l’estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (cfr. Cass. 23/03/2017 n. 7402) e non anche, come nel caso in esame, quando il giudice di appello abbia espressamente verificato, con una analisi del materiale probatorio al giudice di merito riservata di cui dà conto sebbene sinteticamente, che non vi erano quei gravi ritardi nell’erogazione della retribuzione e che lo straordinario di cui si lamentava la mancata retribuzione non era del pari risultato provato. Non è riscontrabile allora quella criticità nella motivazione che può essere assimilata ad una sua inesistenza e che ne potrebbe giustificare la declaratoria di nullità.

7. In conclusione, e per le ragioni su esposte, il ricorso deve essere complessivamente rigettato e le spese vanno poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo. La circostanza poi che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spesse del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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