Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15068 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 07/07/2011), n.15068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4229/2010 proposto da:

B.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SANT’ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell’avvocato

PAOLETTI Fabrizio, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TOSONI OSVALDO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.O. (OMISSIS), B.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI

LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato MANCA BITTI Daniele, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRITTI LUIGI, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 881/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

23/09/09, depositata l’08/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO RORDORF;

udito l’Avvocato Daniele Manca Bitti, (delega avvocato Luigi Gritti),

difenosre dei controricorrenti che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

conferma la relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato una relazione del seguente tenore:

“1. Con sentenza depositata l’8 ottobre 2009 la Corte d’appello di Brescia, riformando una decisione emessa dal tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda, con la quale il sig. B. U. aveva chiesto lo scioglimento della società di fatto che lo legava al fratello B.G. e la condanna di quest’ultimo a rendere il conto della gestione.

Le ragioni essenziali poste a fondamento di tale pronuncia si riassumono nel rilievo secondo cui il dissidio tra i predetti fratelli non implica l’impossibilità di funzionamento della società, come era stato dedotto dall’attore in primo grado, giacchè di questa fa parte anche un ulteriore socio, la sig.ra G. O., coniuge del sig. B.G., e la società medesima risulta comunque funzionante, indipendentemente dall’essere o meno proprietaria di beni immobili in contestazione tra i fratelli.

Il sig. B.U. ha impugnato per cassazione tale sentenza, deducendo due motivi di censura ai quali i coniugi B.G. ed G.O. hanno replicato con controricorso.

2. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., poichè è prospettabile la sua manifesta infondatezza.

2.1. Il primo motivo di doglianza, infatti, nella misura in cui vi si sostiene che le risultanze acquisite in causa dimostrerebbero che la società non è in effetti tale in quanto facente capo unicamente al sig. B.G. e che essa non è concretamente in grado di funzionare, sembra risolversi in una non consentita pretesa di riesame di profili di fatto, sui quali si è esplicato l’accertamento del giudice di merito e che non possono essere rimessi in discussione in questa sede.

Parrebbe difettare, quindi, il presupposto perchè possa ravvisarsi la violazione dell’art. 2227 c.c., dedotta dal ricorrente; nè possono esser prese in considerazione le censure di insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione su punti decisivi della vertenza, in difetto di specifica evidenziazione di ben individuati vizi logici, intrinseci a detta motivazione, e della specifica indicazione (richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 6) degli atti e dei documenti che si sostiene siano stati trascurati dalla corte di merito.

2.2. Manifestamente destituita di fondamento potrebbe risultare anche la doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso, perchè la circostanza che la corte d’appello abbia ravvisato la presenza di tre soci nella società di cui si discute (pur se in altra causa contestata) non implica che vi sia stata sul punto una pronuncia non richiesta e, quindi, un vizio della sentenza riconducibile alla previsione dell’art. 112 c.p.c.. L’indicato rilievo è unicamente servito a motivare la decisione in ordine all’insussistenza delle condizioni occorrenti per lo scioglimento della società; ed è su questo che la corte territoriale doveva pronunciarsi e si è pronunciata.

Quanto, poi, all’assunto secondo il quale la presente causa avrebbe dovuto essere sospesa in attesa della definizione dell’altra in cui si stavano accertando i rapporti sociali sopra menzionati, va rilevato come il ricorso non riferisca che una tale questione fosse stata sollevata dinanzi al giudice d’appello e che fosse stata prodotta dinanzi a lui la documentazione attestante la pendenza di detta altra causa: il che preclude ogni possibilità di valutare anche in questa sede l’ipotizzata applicabilità del disposto dell’art. 295 c.p.c.”.

La corte condivide tali considerazioni, che non appaiono idoneamente scalfite dai rilievi formulati nella memoria successivamente depositata dal ricorrente, il quale insiste nel sostenere di aver dedotto un vizio di errata interpretazione ed applicazione dell’art. 2272 c.c., ma fa discendere tale preteso vizio da quella che egli ritiene essere un non coretto apprezzamento delle circostanze emerse in corso di causa: il che però non conduce all’individuazione di un errore di diritto, bensì – come già osservato – ad una critica risolventesi in una censura di merito.

Al conseguente rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA