Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15068 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 15068 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 21497-2011 proposto da:
QUADRINI TONINO C.F. QDRTNN69C10A433P, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE N. 10, presso lo
studio dell’avvocato CALLINI VIVIANA, rappresentato e
difeso dall’avvocato DE GIROLAMO ANTONIO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2014
922

contro

TRASMINER S.R.L., SAURO SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L.;

intimati

avverso la sentenza n. 4228/2010 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 02/07/2014

di ROMA, depositata il 10/09/2010 R.G.N. 4500/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/03/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità in subordine rigetto.

Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per

Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Cassino, depositato 1’8.7.99, Quadrini
Tonino conveniva in giudizio la Trasminer s.r.l. e la Sauro soc.
coop. a r.I., deducendo di aver lavorato, dal novembre 1992, alle
dipendenze della convenuta Cooperativa Sauro, con mansioni
(operaie) di addetto alla movimentazione delle auto Fiat (caricate
per la spedizione su vagoni ferroviari dopo il loro prelievo da

venivano rese dalla cooperativa Sauro in favore dell’altra
convenuta Trasminer che a sua volta le gestiva, in ragione di un
contratto d’appalto intercorso con Fiat s.p.a. (ed avente ad
oggetto “la gestione del piazzale di stoccaggio, movimentazione e
spedizione delle autovetture, prodotte presso lo stabilimento di
Piedimonte S. Germano” della committente); che il 10 marzo
1994, mentre era intento al “fermo delle ruote delle auto che
aveva già trasferito su un vagone ferroviario”, era finito contro la
corda di acciaio, ricoperta di materiale plastico, posta ai margini
dei carri per ragioni di sicurezza, che si spezzò, così precipitando
sul marciapiede sottostante (circa tre metri), riportando notevoli
danni; 4) che dal detto incidente erano conseguiti pregiudizi (in
termini di danno biologico e morale) correlabili alla responsabilità
datoriale (da cattivo stato di manutenzione e conservazione della
corda); che le effettive modalità di svolgimento delle attività
affidate alla cooperativa Sauro rendevano del tutto esplicita (per
difetto di organizzazione ed autonomia imprenditoriale in capo
all’appaltatore) la fattispecie della (illecita) interposizione di
manodopera (il rapporto contrattuale tra le convenute intercorse
essendosi, di fatto, risolto in mere prestazioni di manodopera).
Costituitesi in giudizio le convenute resistevano al ricorso
eccependo la prescrizione estintiva triennale (ex artt. 10 e 5, del
d.P.R. n. 1124 del 1965) e quinquennale (ex artt. 2043 e 2947

3

un’apposita area c.d. di “presa in carico”); che siffatte prestazioni

cod. civ., quanto alla Sauro S.C.a.r.I.), nonché la decadenza ex
art. 4 della legge n.1369 del 1960 (quanto alla Trasminer s.r.I.).
Nel merito deducevano la genuinità dell’appalto e che l’evento si
era verificato per il cedimento di una corda che costituiva
accessorio di un vagone ferroviario di proprietà di altro soggetto
giuridico.
Istruita la causa con audizione di testimoni e disposte due c.t.u.,

sola società Trasminer al pagamento della somma di
E.24.402,60, oltre accessori, escludendo l’insaturazione di un
rapporto di lavoro subordinato con quest’ultima.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Quadrini -dolendosi
del mancato accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro
subordinato con la s.r.l. Trasminer, dell’esclusione della
responsabilità solidale della soc. coop. Sauro, ed infine
dell’erronea quantificazione del danno- nonché la s.r.l. Trasminer
ribadendo l’insussistenza di un appalto illecito di mano d’opera, la
decadenza ex art. 4 L. n. 1369\60, e l’infondatezza della
domanda. Resisteva la soc. coop. Sauro.
Con sentenza depositata il 10 settembre 2010, la Corte d’appello
di Roma, riuniti i gravami, li rigettava entrambi.
Per la cassazione propone ricorso il Quadrini, affidato a due
motivi.
Le società sono rimaste intimate.
Motivi della decisione
1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 c.p.c., ex “art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c.”.
Lamenta che la Corte di merito ritenne non proposta la domanda
di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la società
Trasminer, che invece era contenuta in ricorso.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti cod.civ., oltre ad

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il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando la

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, nn.
3 e 5 c.p.c.), sempre in ordine all’interpretazione della domanda
giudiziale proposta.
3.-1 motivi, che per la loro connessione debbono esaminarsi
congiuntamente, sono inammissibili.
Non solo per essere stata proposta una denuncia di nullità della

violazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (Cass.
15.5.13 n. 11801), ma soprattutto per dolersi essenzialmente il
ricorrente dell’interpretazione fornita, con congrua motivazione,
dalla Corte capitolina all’originaria domanda.
La sentenza impugnata ha infatti ritenuto, con motivazione
adeguata e logica, che l’originaria richiesta formulata ex lege n.
1369\60 fosse meramente strumentale al riconoscimento del
diritto del Quadrini al risarcimento del danno provocatogli
dall’infortunio, mentre la più specifica domanda nel senso oggi
esposto dal ricorrente era inammissibilmente (quanto
significativamente) contenuta solo nelle note difensive
autorizzate.
Deve allora rimarcarsi che l’interpretazione della domanda è
compito del giudice di merito e implica valutazioni di fatto che la
Corte di Cassazione – così come avviene per ogni operazione
ermeneutica – ha il potere di controllare soltanto sotto il profilo
della giuridica correttezza del relativo procedimento e della
logicità del suo esito (Cass. sez.un. 25.2.11 n. 4617; Cass. 9
settembre 2008 n. 22893; Cass. 1°febbraio 2007 n. 2217; Cass.
22 febbraio 2005 n. 3538), mentre non può ritenersi idonea ad
integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del
risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si
risolva solamente nella contrapposizione di una diversa
interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass. ord. 27.3.12 n.
4919; Cass. 27.2.09 n. 4851; Cass. 18.4.08 n. 10203; Cass. n.

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sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., quale vizio di

17323\04; Cass. n. 219\04), sussistendo il vizio denunciato solo
laddove la motivazione della sentenza sia così inadeguata da non
consentire la ricostruzione dell'”iter” logico seguito da quel
giudice per giungere ad attribuire all’atto negoziale un
determinato contenuto (Cass. ord. 27.3.12 n. 4919).
4.- Il ricorso è pertanto inammissibile.
Nulla per le spese, essendo le società rimaste intimate.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 marzo
2014

P.Q.M.

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