Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15067 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29523/2019 proposto da:

T.G., rappresentato e difeso dall’avv.to GIUSEPPE LUFRANO,

giusta procura speciale in atti (avv.lufrano.pec.it) elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore e

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

ANCONA;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA n. 10353/2019, depositato

il 03/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. T.G., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto lo zio voleva che si convertisse alla religione islamica: egli aveva opposto un netto rifiuto in quanto la madre gli aveva raccomandato di non ripudiare il cristianesimo e, per tale ragione, ritenendosi perseguitato, aveva deciso di abbandonare il proprio paese, affrontando un lungo viaggio con transito in Libia.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per aver escluso nel paese di provenienza una situazione di violenza generalizzata indiscussa ed incontrollata.

2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver ritenuto sussistenti le condizioni di vulnerabilità del ricorrente in caso di rientro forzoso in patria.

3. Entrambe le censure sono inammissibili.

3.1. La prima è del tutto generica ed assertiva.

3.1.1. Con essa il ricorrente deduce che il Tribunale era incorso in evidente violazione dei principi in materia di protezione internazionale, escludendo che ricorressero i presupposti della fattispecie dedotta.

3.1.2. Lamenta l’omesso esame di un documento del sito del Ministero dell’Interno valido al 25.9.2019, pubblicato il 21.5.2019, dove si riscontrerebbe “alla luce del quadro generale di insicurezza dell’intera area saheliana, interessata recentemente anche da fenomeni di matrice terroristica, che le autorità ghanesi hanno elevato il livello di allerta nel paese e disposto il rafforzamento delle misure di sicurezza” (cfr. pag. 4 del ricorso) con ciò dovendosi desumere, in thesi, che tale situazione coinvolgeva praticamente tutto il paese: il ricorrente, tuttavia, con ciò omette di indicare la sede processuale ove tale documento possa essere reperito.

3.1.3. La censura, pertanto, sotto tale profilo manca del tutto di autosufficienza.

3.2. Il secondo motivo relativo alla protezione umanitaria, ugualmente, è carente di qualsiasi allegazione sugli elementi di comparazione che il Tribunale ha ritenuto insufficienti, con specifico riferimento alla vulnerabilità (cfr. pag. 8 decreto impugnato) e richiamando le COI indicate diffusamente nelle premesse del provvedimento (cfr. pag. 3) che illustravano anche le condizioni di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine.

3.2.1. La motivazione, pertanto, risulta congrua, logica ed al disopra della sufficienza costituzionale e la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione di merito delle emergenze processuali, non consentita in questa sede.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

5. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, della Corte di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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