Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15067 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.G., rappresentato e difeso, giusta delega a margine del

controricorso, dall’Avv. PAINO Alessandro elettivamente domiciliato

in Roma, Via Duilio, 13 presso lo studio dell’Avv. Gabriele Letizia;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/23/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Palermo, Sezione n. 23, in data 12.10.2006, depositata

li 05.01.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. Dr. CENICCOLA Raffaele.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 5184/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 80/23/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Palermo, Sezione n. 23, il 12.10.2006 e DEPOSITATA il 05 gennaio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di prime cure, per non avere l’Agenzia dato la prova della notifica dell’atto presupposto, e cioè dell’avviso di accertamento.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione della cartella esattoriale, relativa ad IVA, IRPEF e SSN dell’anno 1996, è affidato ad un mezzo, con il quale si deduce, violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

3 – L’intimato contribuente, giusto controricorso, ha chiesto che il ricorso venga rigettato.

4 – La questione posta dal ricorso sembra possa decidersi alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale da ultimo consolidatosi.

E’ stato, infatti, affermato che la natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato (Cass. n. 19854/2004, n. 3230/2005, n. 17762/2002).

Si è, pure, ritenuto che la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario e che la copia da notificare non sia stata consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell’art. 139 cod. proc. civ.. Il perfezionamento della predetta notificazione richiede il compimento degli adempimenti stabiliti dal citato art. 140 cod. proc. civ. (deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; notizia dei deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento); nel caso in cui siano state omesse le modalità di affissione dell’avviso, non consegue la nullità della notificazione ove si sia provveduto al rituale adempimento della terza formalità costituita dalla notizia, dell’avvenuto deposito con raccomandata con ricevuta di ritorno (formalità, peraltro, che non necessariamente presuppone la consegna del plico al destinatario, il quale potrebbe renderla impossibile per propria iniziativa), che deve essere allegata all’originale dell’atto e la cui mancanza, rendendo impossibile il controllo in ordine alla circostanza che l’avviso sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, determina la nullità’ della notificazione, comunque sanabile con la costituzione dell’intimato oppure con la rinnovazione della notifica stessa ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. n. 14817/2005).

E stato, da ultimo, precisato (Cass. SS.UU. n. 5791/2008, che la mancata previa notifica dell’avviso di accertamento comporta la nullità della cartella e che il contribuente può scegliere se limitarsi a far valere tale vizio dell’atto o estendere la contestazione ai merito, sostenendo l’inesistenza della pretesa fatta v. valere dall’Amministrazione.

4 bis La decisione impugnata sembra essersi attenuta a tali principi, affermati nel solco della pronuncia della Corte Costituzionale n. 477/2002 e ribaditi dalle SS.UU. di questa Corte con la decisione n. 458/2005, peraltro, dopo avere accertato ed evidenziato che l’Agenzia non aveva ottemperato all’onere sulla stessa incombente di fornire la prova che tutti gli adempimenti, prescritti dall’art. 140 c.p.c. e dall’art. 48 disp. att. c.p.c., ed in particolare la produzione dell’avviso di ricezione del plico postale, fossero stati curati.

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio, proponendosene la definizione, con declaratoria di rigetto, per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori; Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa; Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, per detti motivi il ricorso va rigettato;

Considerato che le spese seguono la soccombenza, vanno poste a carico della ricorrente Agenzia e liquidate in complessivi Euro tremilacento, di cui Euro tremila per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre contributo, spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro tremilacento, oltre contributo, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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