Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15067 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 21/07/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 21/07/2016), n.15067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21924-2011 proposto da:

FOCARD SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRAPANI

19, presso lo studio dell’avvocato LUIGI GRECO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIANCARLO RIZZIFRI;

– ricorrente –

LOHMANN E RAUSCRER SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA OTRANTO 39, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CARDILLI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA

ZAMPIERI;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1331/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato GRECO Luigi, difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento delle difese in atti;

udito l’Avvocato Z.A. difensore del resistente che ha

chiesto di riportarsi agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e per l’assorbimento del ricorso incidentale

condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 10-11-2004 il Tribunale di Padova rigettava la domanda proposta dalla s.r.l. Focard nei confronti della s.r.l. Lohmann Medical Italia (LMI), intesa ad ottenere l’accertamento della insussistenza dei presupposti per la risoluzione automatica e per il recesso della controparte, nonchè dell’inadempimento contrattuale della convenuta, per la mancata fornitura dei prodotti medicinali di cui alla concessione di vendita conferita alla società attrice con contratto del 31-3-1992, per violazione del diritto di esclusiva accordato a termini delle clausole 3.1 e 7.4. Il Tribunale accoglieva, invece, la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, limitatamente alla declaratoria di risoluzione del contratto in applicazione della prevista clausola risolutiva espressa per il mancato raggiungimento del target di Lire 800 milioni indicato relativamente all’anno 1992.

Avverso la predetta decisione proponeva appello l’attrice.

Con sentenza in data 24-6-2010 la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame. La Corte territoriale, pur dando atto dell’inadempimento della convenuta all’obbligo di esclusiva, rilevava che tale inadempienza non aveva avuto incidenza causale sul mancato raggiungimento, da parte dell’attrice, del fatturato annuo prefissato come obiettivo dalle parti; e che, conseguentemente, in ragione del mancato raggiungimento di tale fatturato, sussistevano i presupposti legittimanti l’operatività della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto stipulato dalle parti. Il giudice di appello inoltre, riteneva assorbito l’esame della questione inerente alla disdetta ex art. 2 del contratto, e confermava la statuizione resa dal Tribunale di inammissibilità della domanda della Focard volta ad ottenere la declaratoria di inadempimento della preponente per violazione dell’art. 10 del contratto, in quanto tardivamente proposta solo nel foglio di conclusioni allegato all’udienza del 13/7/1995.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la s.r.l. Focard, sulla base di sette motivi.

La Lohmann e Rauscher s.r.l., già s.r.l. Lohmann Medical Italia, ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.

In prossimità dell’udienza la ricorrente principale ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la ricorrente principale, denunciando la violazione dell’art. 1362 c.c., deduce che la Corte di Appello ha errato nel ritenere operante la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 6.2 del contratto, sia perchè non sussisteva un inadempimento imputabile alla s.r.l. Focard, la quale, come si evince dall’esame degli atti, aveva comunque raggiunto l’obiettivo prefissato, sia perchè, come riconosciuto nella stessa sentenza, era stata provata la violazione del diritto di esclusiva da parte della Lohmann, la quale continuava a commercializzare i propri prodotti con il precedente concessionario.

Il motivo è inammissibile, non essendovi alcuna correlazione tra le deduzioni svolte dalla ricorrente e la violazione di legge denunciata, che riguarda la lesione dei canoni di ermeneutica contrattuale. In ogni caso, le doglianze mosse investono sostanzialmente il merito delle valutazioni espresse dalla Corte di Appello, la quale ha motivatamente ritenuto la sussistenza dei presupposti di fatto legittimanti l’operatività della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto, stante il mancato raggiungimento, da parte dell’attrice, del fatturato annuo prefissato quale obiettivo dalle parti.

Le valutazioni espresse al riguardo nella sentenza impugnata costituiscono espressione di apprezzamenti in fatto riservati al giudice di merito, che, in quanto sorretti da argomentazioni immuni da vizi logici, si sottraggono al sindacato di questa Corte.

E, in realtà, le censure mosse dalla ricorrente con il motivo in esame si risolvono nella prospettazione di meri assunti difensivi e nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze di causa, senza porre in evidenza specifiche deficienze o contraddittorietà del ragionamento seguito dal giudice di merito.

2) Con il secondo motivo la ricorrente si duole dell’omessa pronuncia sulla domanda da essa proposta nel corso del giudizio di primo grado e riformulata con l’atto di appello, di nullità del recesso per mancato invio, da parte del concedente, del preavviso di tre mesi previsto dall’art. 2 del contratto.

Il motivo è infondato.

La Corte di Appello, nel condividere la valutazione espressa dal Tribunale in merito alla ricorrenza dei presupposti di fatto (fatturato annuo inferiore a quello prefissato quale obiettivo delle parti) legittimanti il ricorso alla clausola risolutiva espressa prevista nel contratto, ha ritenuto tale clausola prevalente sulla disdetta ex art. 2 del contratto, la cui analisi ha conseguentemente considerato “assorbita”.

Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di omessa pronuncia, il quale è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni (tra le tante v. Cass. 11-1-2006 n. 264; Cass. 8-3-2001 n. 3435; Cass. 22-1-2000 n. 702; Cass. 23-11-1999 n. 12984; Cass. 15-5-1996 n. 4498).

3) Con il terzo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione del diritto di esclusiva previsto dall’art. 7.4 del contratto e dall’art. 1175 c.c., per non avere la Corte di Appello tenuto conto dell’illegittimo comportamento della convenuta contrario ai principi di buona fede e correttezza, avendo il C.T.U. accertato l’avvenuta commercializzazione, da parte di U.R., dei prodotti Lohmann durante il periodo di vigenza dell’esclusiva a favore di Focard.

Il motivo deve essere disatteso.

La Corte di Appello, pur avendo dato atto della violazione, da parte della convenuta, del diritto di esclusiva dell’attrice, ha motivatamente escluso che tale inadempimento abbia avuto incidenza causale sul mancato raggiungimento del fatturato annuo previsto nella clausola risolutiva espressa prevista nel contratto stipulato dalle parti.

Ciò posto, si rileva che le censure mosse con il motivo in esame, attraverso la formale denuncia di violazione di legge, si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta di un rinnovato esame delle emergenze processuali, di cui la ricorrente suggerisce una lettura diversa – e per essa più favorevole – rispetto a quella compiuta dal giudice di appello.

Come è noto, peraltro, i vizi denunciabili nel giudizio di legittimità non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (Cass. 14-10-2010 n. 21224; Cass. 5-3-2007 n. 5066; Cass. 21-4-2006 n. 9368; Cass. 20-4-2006 n. 9234; Cass. 162/2006 n. 3436; Cass. 20-10-2005 n. 20322). L’onere di adeguatezza della motivazione, inoltre, non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allegazioni delle parti, nè che egli debba prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da queste svolte. E’, infatti, sufficiente che il giudice esponga, anche in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (Cass. 20-112009 n. 24542; Cass. 12.1-2006 n. 407; Cass. 2 agosto 2001, n. 10569).

4) Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l’insufficiente motivazione in ordine all’inadempimento della Lohmann. Sostiene che la Corte di Appello non ha esaminato o, comunque, non ha interpretato correttamente la prova documentale in atti, da cui emergeva l’inadempienza della convenuta all’obbligo di esclusiva, ed ha erroneamente interpretato le risultanze della consulenza tecnico-contabile, da cui si evince che la Focard aveva raggiunto il target previsto nel contratto e, pertanto, non sussistevano i presupposti per invocare la clausola risolutiva espressa.

Il motivo si risolve, ancora una volta, nella sostanziale richiesta di una valutazione delle risultanze processuali diversa rispetto a quella operata dalla Corte di Appello, la quale ha sufficientemente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter sommare al fatturato realizzato dalla Focard nell’anno 1992 le ulteriori poste reclamate da tale società. Il tutto sulla base di argomentazioni prive di incongruenze logiche e come tali non censurabili in questa sede.

5) Con il quinto motivo la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 1370 e 1371 c.c., laddove si prevede che le clausole inserite nel contratto predisposte da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro. Sostiene che, nella specie, la sentenza impugnata ha interpretato le clausole contrattuali 9.2 e 7.4 in senso favorevole alla Lohmann, che le aveva predisposte.

Il motivo è inammissibile, in quanto prospetta – peraltro in termini del tutto generici – una questione nuova, che non risulta trattata nella sentenza impugnata e che la ricorrente non ha dedotto di avere sollevato nelle precedenti fasi del giudizio.

Si rammenta, al riguardo, che nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino, come nel caso in esame, indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito (tra le più recenti v. Cass. 9-7-2013 n. 17041; 13-9-2007 n. 19164).

Ne discende che, qualora una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 14-4-2011 n. 8504; Cass. 22540/06; Cass. 15-2-2010 n. 3468; Cass. 11-11-2008 n. 26953; Cass. 21-2-2006 n. 3664; Cass. 22-5-2006 n. 11922; Cass. 19-5-2006 n. 11874; Cass. 11-1-2006 n. 230).

6) Il sesto motivo denuncia l’omessa motivazione circa la dedotta violazione dell’art. 10 del contratto da parte della Lohmann, per essersi la stessa rifiutata di inviare i prodotti nel periodo immediatamente successivo alla lettera di risoluzione contrattuale.

Il motivo è infondato.

La Corte di Appello ha esaminato la questione posta dall’appellante, confermando la statuizione resa dal Tribunale di inammissibilità della domanda della Focard volta ad ottenere la declaratoria di inadempimento della preponente per violazione dell’art. 10 del contratto, in quanto domanda nuova. Essa ha osservato, infatti, che nelle conclusioni contenute nell’atto di citazione di primo grado l’inadempimento della convenuta rappresentato al fine di ottenere la declaratoria di inoperatività della clausola risolutiva espressa era solo quello consistente nella violazione dell’esclusiva; laddove solo nel foglio di conclusioni allegato all’udienza del 13-7-1995 l’attrice aveva proposto domanda di accertamento dell’inadempimento della committente consistito nella mancata fornitura dei prodotti fino ad esaurimento delle commesse raccolte prima della risoluzione del contratto, ex art. 10 del contratto stesso.

Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di omessa motivazione, avendo il giudice del gravame dato sufficiente conto delle ragioni della decisione resa sul punto.

7) Con il settimo motivo, infine, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 189 e 187 c.p.c. Deduce che le conclusioni formulate dal difensore della Focard all’udienza del 13-7-1995 non hanno comportato alcun mutamento della domanda giudiziale, ma solo una emendatio libelli. Sostiene, infatti, che nella specie vi è stata una semplice integrazione della domanda, con precisazione del petitum in ordine alla mancata esecuzione degli ordini di fornitura antecedenti alla richiesta di risoluzione contrattuale; ma l’oggetto principale della domanda è rimasto l’inadempimento contrattuale della Lohmann in ordine al diritto di esclusiva.

Anche tale motivo è privo di fondamento.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il mutamento della “causa petendi” determina mutamento della domanda quando la diversa “causa petendi”, essendo impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettati precedentemente, importi l’immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza (Cass. 3-9-2007 n. 18513; Cass. 28/1/2000 n. 978).

Nella specie, come è stato evidenziato nella sentenza impugnata, la domanda di accertamento dell’inadempimento della convenuta per la mancata esecuzione degli ordini raccolti prima della risoluzione del contratto (art. 10), si basa su condotte e fatti diversi rispetto a quelli posti a fondamento della originaria domanda volta alla declaratoria di inoperatività della clausola risolutiva espressa; domanda con la quale l’unica inadempienza addebitata alla controparte era quella relativa alla violazione dell’esclusiva.

8) Per le ragioni esposte il ricorso principale deve essere rigettato, con conseguente assorbimento del motivo di ricorso incidentale condizionato proposto dalla resistente.

Segue, per rigore di soccombenza, la condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente nel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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