Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15067 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15067 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 7719-2012 proposto da:

P

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante uo

tem2ore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
1767

Data pubblicazione: 17/07/2015

contro
SCIPIONE ANGELA C.F. scpng176163d708f, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo
studio dell’avvocato SALVATORE COLETTA, rappresentata

e difesa dall’avvocato BENEDETTO GUGLIELMO, giusta
delega in atti;
controrícorrente –

e sul ricorso 1577-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del

domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo
studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

SCIPIONE ANGELA C.F. scpng176163d708f, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 61, presso lo
studio dell’avvocato DRISALDI LUCIANO, rappresentata e
difesa dall’avvocato BENEDETTO GUGLIELMO, giusta
delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9038/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA depositata il 14/03/2011 R.G.N. 2335/2009 per
il ricorso n. 7719/2012;
avverso la sentenza n. 2343/2013 della CORTE D’APPELLO
di ROMA depositata il 08/07/2013 R.G.N. 1557/2012 per
il ricorso n. 1577/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/04/2015 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;

legale rappresentante pro tempore elettivamente

N,
%.

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale
FIORILLO LUIGI;
udito l’Avvocato BENEDETTO GUGLIELMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del primo motivo, accoglimento degli altri,
il ricorso n. 7719/2012;
ultimo motivo p.g.r..i per
accoglimento del ricorso per il n. 1577/2014.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 14 marzo 2011 la Corte d’appello di Roma ha
confermato la sentenza del Tribunale di Latina n.1392 del 2008 che aveva
dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da
Poste Italiane s.p.a. con Scipione Angela per il periodo dal 1° luglio 1998

per necessità di esperimento del servizio in concomitanza di assenza per
ferie nel periodo giugno — settembre. Per quanto rileva in questa sede, la
Corte territoriale ha ritenuto non risolto per mutuo consenso il rapporto di
lavoro in questione considerando, a tal fine, non sufficiente il tempo
trascorso dalla sua conclusione alla domanda del lavoratore, in assenza di
ulteriori elementi da cui ricavare la volontà delle parti di porre
definitivamente fine al rapporto stesso.
Con altra sentenza pubblicata 1’8 luglio 2013 la Corte d’appello di Roma
ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina del 20 settembre 2011
con la quale era stato annullato il licenziamento intimato il 24 febbraio
2009 da Poste Italiane s.p.a. a Scipione Angela per assenza ingiustificata
protrattasi dal 24 ottobre 2008, data in cui la lavoratrice avrebbe dovuto
presentarsi per esprimere le proprie determinazioni in ordine alla ripresa
del servizio a seguito della dichiarazione giudiziale della nullità del termine
apposto al rapporto di lavoro dal 1° luglio al 30 settembre 1998, al 3
febbraio 2008 di cui alla precedente sentenza. La Corte territoriale ha
considerato che Poste Italiane, nel riammettere in servizio la lavoratrice, ne
aveva disposto l’illegittimo trasferimento dalla sede di Formia, ove
prestava servizio alla cessazione del rapporto a termine poi convertito in
rapporto a tempo indeterminato, ad altra sede, in violazione della
previsione di cui all’accordo sindacale del 29 luglio 2004 secondo cui la
reintegra deve avvenire nella medesima sede precedentemente occupata,

al 30 settembre 1998 ai sensi dell’art. 8 del CCNL di categoria del 1994,

,

..

salvo che questa risulti eccedentaria, mentre Poste Italiane non aveva
provato tale qualità della sede.
Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione avverso entrambe le
suddette sentenze. Il ricorso avverso la sentenza relativa all’illegittimità del
termine apposto al contratto di lavoro è affidato ad un unico motivo, mentre

su quattro motivi.
Resiste Scipione Angela con controricorsi ai ricorsi avversari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due giudizi vanno riuniti in quanto connessi soggettivamente e riferentisi
al medesimo rapporto di lavoro.
E’ logicamente preliminare la decisione riguardante il ricorso avverso la
sentenza riguardante la dichiarazione della nullità del termine apposto al
contratto di lavoro fra le parti e la conseguente conversione del rapporto a
tempo indeterminato.
Con l’unico motivo la ricorrente lamenta erronea motivazione in ordine
agli artt. 1372, primo comma, 1175, 1375, 2697, 1427, 1431 cod. civ., e
100 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. con
riferimento alla mancata considerazione della risoluzione del rapporto fra le
parti per mutuo consenso.
La ricorrente chiede, inoltre, l’applicazione dello ius superveniens
costituito dalla legge 4 novembre 2010,. n. 183,che limita il risarcimento del
danno connesso alla conversione del contratto a termine illegittimo al
pagamento di un’indennità di importo compreso tra 2,5 e 12 mensilità.
.

Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto.

t

il ricorso avverso la seconda sentenza relativa al licenziamento è articolato

:

Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., in
particolare, Cass. 24 giugno 2008 n. 17150), nel giudizio instaurato ai fini
del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di
un termine finale ormai scaduto, per la configurabilità di una risoluzione
del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base
del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a
termine, nonché del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali
circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti
medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo. E’ stato
altresì precisato (cfr., ad esempio, Cass. 5 giugno 2013 n. 14209; Cass. 6
luglio 2007 n. 15264; Cass. 7 maggio 2009 n. 10526), che è suscettibile di
essere sussunto nella fattispecie legale di cui all’art. 1372 cod. civ., primo
comma, il comportamento delle parti che determini la cessazione della
funzionalità di fatto del rapporto lavorativo a termine in base a modalità tali
da evidenziare il loro disinteresse alla sua attuazione, trovando siffatta
operazione ermeneutica supporto nella crescente valorizzazione, che
attualmente si registra nel quadro della teoria e della disciplina dei
contratti, del piano oggettivo del contratto, a discapito del ruolo e della
rilevanza della volontà psicologica dei contraenti, con conseguente
attribuzione del valore di dichiarazioni negoziali a comportamenti sociali
valutati in modo tipico. E ciò con particolare riferimento alla materia
lavoristica ove operano, nell’anzidetta prospettiva, principi di settore che
non consentono di considerare esistente un rapporto di lavoro senza
esecuzione (cfr. Cass. 7 maggio 2009 n. 10526; Cass. 6 luglio 2007 n.
15264). Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, a fronte della
lunghezza del periodo in cui il lavoratore si è disinteressato del suo
intercorso del rapporto di lavoro con Poste, ed indicato in circa otto anni, si
limita a svilirne la rilevanza con la circostanza dell’invio della richiesta di

,

tentativo obbligatorio di conciliazione di cui, peraltro, non indica il tempo
limitandosi ad affermare che ha preceduto l’instaurazione del giudizio,
circostanza evidentemente logicamente insufficiente a svilire di significato
il lungo periodo, non solo di non effettività del rapporto, ma anche di
qualsiasi espressione di volontà di proseguirlo.

deve dunque essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti
di fatto, la causa va deba nel merito con il rigetto della domanda proposta
da Scipione Angela con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Conseguentemente va dichiarata cessata la materia del contendere con
riferimento all’altro ricorso relativo al processo riguardante il rapporto fra
le parti successivo alla conversione a sua volta conseguente
all’accoglimento della domanda ora rigettata in questa sede.
In conseguenza della particolarità della vicenda processuale le spese di
entrambi i giudizi di legittimità vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, riunisce i ricorsi nn. 7719/12 e 1577/14;
Accoglie il ricorso n. 7719/12;
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda
proposta da Scipione Angela con il ricorso introduttivo del giudizio di
primo grado;
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso n. 1577/14;
Compensa le spese di entrambi i giudizi.
Così deciso in Roma il 22 aprile 2015.

La sentenza impugnata del 14 marzo 2011 della Corte d’appello di Roma

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