Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15066 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 31/05/2021), n.15066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28831/2019 proposto da:

J.S., rappresentato e difeso dall’avv.to CLEMENTINA DI ROSA,

con studio in Napoli, via G.Porzio, Centro Direzionale,

(avv.dirosa.pec.it) giusta procura speciale allegata al ricorso ed

elettivamente domiciliato a Roma presso la Cancelleria Civile della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI n. 6340/2019, depositata

il 05/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. J.S., proveniente dal Gambia, ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese a seguito delle minacce di morte rivoltegli dalla famiglia di origine del padre defunto, i cui membri (in particolare gli zii) lo avevano cacciato di casa. Aveva quindi affrontato un lungo viaggio per gli stati del Sahel e poi si era imbarcato per l’Italia previo transito in Libia.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non

notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale iati udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7, e 14, in relazione al mancato riconoscimento dello stato di rifugiato e della protezione sussidiaria.

1.1. Lamenta che il Tribunale aveva assegnato importanza ad aspetti secondari del racconto che, invece, era complesso, plausibile e coerente, con ciò violando la normativa richiamata; aggiunge che, in ordine alla fattispecie di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), era stata dedotta una complessiva situazione di insicurezza interna del paese, attestata anche da C.O.I. attendibili ed aggiornate che erano state del tutto disattese.

2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Assume che non era stata considerata la vulnerabilità soggettiva ed oggettiva del ricorrente, desumibile anche dalla giovane età, dall’assenza di legami sociali attuali e dalle molteplici criticità del paese di origine, oltre che dalle violenze patite nel paese di transito.

3. Con il terzo motivo, deduce altresì la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1 bis e, dunque, l’omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria: lamenta che le informazioni desunte dalle C.O.I. richiamate assegnavano importanza ad aspetti di rilievo secondario rispetto ad un racconto che, nel complesso, era plausibile e coerente, e non teneva conto delle fonti informative da lui richiamate, maggiormente attendibili ed aggiornate e dimostrative del progressivo deterioramento delle condizioni di sicurezza del paese.

4. Con il quarto motivo, lamenta infine, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti. Richiama al riguardo, l’omessa considerazione del Tribunale dei numerosi indici di vulnerabilità meritevoli di adeguata considerazione.

5. Il terzo motivo – che è l’antecedente logico degli altri – deve essere dichiarato inammissibile.

5.1. Il Tribunale, infatti, ha fondato la propria decisione sulle informazioni desunte dai riscontri forniti alla Commissione nazionale per il diritto di Asilo del 2017 e sui report Easo consultabili sul sito “(OMISSIS)” del 2017 dai quali era desumibile un miglioramento della situazione di insicurezza del paese, conseguente alle elezioni del nuovo presidente B.A. che ha dato l’avvio ad un percorso, seppur lento e difficoltoso, di democratizzazione del paese.

5.2. Le C.O.I. richiamate sono attendibili in quanto riconducibili alle prescrizioni del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e quelle contrapposte dal ricorrente (Amnesty International 2017/2018 nonchè, con i noti limiti di attendibilità, il sito (OMISSIS): cfr. Cass. 10834/2020) riportano le medesime informazioni: esse sono state valutate dal Tribunale con motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale che risulta, pertanto, insindacabile in questa sede, visto che rappresenta un apprezzamento di merito delle emergenze istruttorie acquisite, legittimamente riferite alle circostanze ritenute rilevanti ai fini della dimostrazione dell’avvenuta emancipazione del paese e comprensive, comunque, anche del richiamo ad aspetti non secondari, e quindi decisivi, del processo di democratizzazione (cfr. pag. 7 dell’ordinanza impugnata).

6. Ma anche gli altri motivi sono inammissibili.

6.1. Quanto al primo, la censura, critica la valutazione di inattendibilità del racconto che, però, è stato esaminato secondo i criteri normativamente previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: di esso sono stati evidenziati i vuoti non colmabili (vista l’assenza di risposte alle specifiche domande dinanzi alla Commissione Territoriale) e le circostanze che rendevano non plausibili le ragioni poste a base della fuga.

6.1.1. La censura si traduce, dunque, in una richiesta di rivalutazione di merito della controversia non consentita in questa sede. Per il resto il motivo è sovrapponile alla terza doglianza, della quale si richiamano le argomentazioni sopra sviluppate.

6.2. Quanto al secondo, la censura manca di specificità, in quanto – a fronte del rigetto della domanda di protezione umanitaria per mancata allegazione di elementi da porre a sostegno della vulnerabilità e dell’integrazione – nulla è stato contrapposto se non in termini del tutto enunciativi, dovendosi richiamare, per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, le medesime informazioni assunte per le fattispecie sopra esaminate.

6.3. Il quarto motivo, ugualmente, è inammissibile, in quanto non viene indicato il fatto storico, principale o secondario di cui sarebbe stato omesso l’esame, secondo la censura proposta (cfr. al riguardo Cass. SU 8053/2014; Cass. 11892/2016; Cass. 23153/2018): essa si limita a criticare genericamente la valutazione “di elementi fattuali di indiscutibile rilevanza” (cfr. pag. 26 terzo cpv. del ricorso) che, ritenuti privi di specifica allegazione da parte del Tribunale, non sono stati affatto indicati in relazione alle specifiche fattispecie invocate (cfr. pag. 26 terzo cpv.).

7. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

8. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

 

 

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