Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15066 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE PORTO CLEMENTINO SRL in Liquidazione, in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 166/26/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma, Sezione n. 26, in data 26.06.2006, depositata il

31.10.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 maggio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. Dr. CENICCOLA Raffaele.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 261/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 166/26/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 26, il 26.06.2006 e DEPOSITATA il 31 ottobre 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, nella considerazione che la decisione di appello emessa in precedente giudizio, in esito alla quale era stata emessa la cartella esattoriale in questa sede impugnata, era a ritenersi nulla in quanto l’Ufficio di Segreteria della Commissione non aveva provveduto a notificare alla società l’atto di appello.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di cartella di pagamento per Irpeg ed Ilor dell’anno 1974, è affidato a più mezzi, con i quali si deduce, violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., ed D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, del D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 17 e 22, art. 156 c.p.c. e del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 39, nonchè dell’art. 161 c.p.c., comma 1 e art. 324 c.p.c., richiamati dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 39.

3 – L’intimata società, non ha svolto difese in questa sede.

4 – In via del tutto preliminare va rilevata la mancata notifica del ricorso per cassazione alla intimata società, desumendosi dalla relazione dell’Ufficiale Giudiziario, redatta in data 17.12.2007 in calce all’atto prodotto, che la stessa non è andata a buon fine per mancato rinvenimento del destinatario all’indirizzo indicato di (OMISSIS), ove, peraltro, in base alle informazioni assunte dall’Ufficiale procedente, non sono risultati conosciuti nè il Liquidatore, e neppure la società.

Ciò posto la notifica, meramente tentata, è a ritenersi inesistente e, stante il mancato completamento del procedimento notificatorio per mancato recapito del plico e la successiva inattività della parte interessata, in ossequio al principio da ultimo consolidatosi (SS.UU. n. 627/2008), il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile, per omessa notifica, entro il prescritto termine decadenziale.

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio, proponendosene la definizione, con declaratoria di inammissibilità, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, per detti motivi il ricorso va dichiarato inammissibile;

Considerato che nulla va disposto per le spese del giudizio, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso dell’Agenzia Entrate.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

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